Una riflessione sul rapporto fra Costituzione e Convenzione EDU

Redazione 20/11/18
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In merito al rapporto fra Costituzione e Convenzione EDU, con riguardo alla materia penale.

L’eccezione di illegittimità costituzionale in malam partem, che venga sollevata dalla Corte di Cassazione in materia di confisca urbanistica, sottende l’idea che la Costituzione italiana possa essere matrice di controlimiti rispetto a principi di garanzia della Convenzione EDU.

Le fonti di diritto

In via generale, tale possibilità è lo scenario teorico in cui si colloca la giurisprudenza costituzionale; ma ove mai acquistasse concretezza in materia penale, additerebbe problemi seri di conflitto di principi: addirittura di illegittimità costituzionale di delimitazioni del penale imposte dai principi della Convenzione, da parte della Corte di Strasburgo.

L’infondatezza dell’approccio della Corte di cassazione sollecita una riflessione sulle sue premesse culturali. La definizione di autoritarismo ben intenzionato intende porre in luce un intreccio estremamente complesso, che va da intenzioni di tutela di per sé apprezzabili, a pretese di irrigidimento di istituti di contenuto autoritario. Un tale intreccio fa parte della cultura diffusa nella magistratura penale, e rischia di stravolgere la stessa i principi costituzionali: da garanzie nei confronti dell’autorità a controlimiti di garanzie liberali.

La Convenzione EDU

L’ingresso della Convenzione EDU e della giurisprudenza di Strasburgo nelle cerchio delle fonti penali è servito a contenere le distorsioni applicative e a dare importanza a nuovi elementi di diritto. Malgrado le differenze  nei contenuti, fra Costituzione e Convenzione EDU vi è una sostanziale omogeneità di valori, gli effetti dovrebbero essere di tendenziale concordia. Rispetto alla valorizzazione della giurisprudenza di Strasburgo, lo scopo è quello non di distacco, ma di maggiore coinvolgimento nella stessa produzione culturale attorno alla Convenzione e alla Corte EDU.

 

 

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