Rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.)

Scarica PDF Stampa
La fattispecie delittuosa del rifiuto di uffici legalmente dovuti (366 c.p.) è disciplinata nel libro secondo del codice penale – Dei delitti in particolare – Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia – Capo I – Dei delitti contro l’attività giudiziaria. Trattasi di un reato di competenza del Tribunale monocratico e procedibile d’ufficio. Il delitto non prevede l’applicazione di misure cautelari. Non è consentito né l’arresto, né il fermo. La norma è posta a  tutela del corretto funzionamento della giustizia, garantendo la presenza nelle varie fasi del processo di determinati soggetti, specificatamente, individuati dal legislatore.

L’art. 366 c.p.

Il rifiuto di uffici legalmente dovuti è contestabile a “Chiunque, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode  di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l’interdizione dalla professione o dall’arte”.

Sebbene la norma in commento inizi con il termine “chiunque” non si tratta di un reato comune bensì di un reato proprio, in cui la parte attiva può essere soltanto il perito, l’interprete, il custode, il testimone, investiti di particolari funzioni da parte dell’Autorità giudiziaria. A tal proposito giurisprudenza consolidata nel tempo ritiene che: «Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all’art. 366 cod. pen. sanziona comportamenti prodromici all’assunzione di funzioni pubbliche, con l’esclusione pertanto di quelli riguardanti la fase dell’esecuzione dell’incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen.» (Cass. n. 17000/2008; sempre in senso conforme si vedano anche le sentenze Cass. n. 6903/2012 e Cass. n. 26589/2016).

Pur trattandosi di un elenco tassativo, è bene ricordare come autorevole dottrina ritenga che la fattispecie in esame sia applicabile anche ai testimoni chiamati a deporre davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo, ai testimoni chiamati a deporre innanzi alla Commissione parlamentare antimafia nonché ai giudici popolari.

Ai sensi del 1° comma dell’art. 366 c.p., la condotta posta in essere dal soggetto attivo consiste nell’ottenere con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o prestare il suo ufficio…”. Tale comma configura, in virtù del comportamento tenuto dal soggetto attivo, un reato di evento.

Ai sensi del 2° comma, invece, il reato può consistere nel rifiuto, da parte di chi è stato chiamato dinanzi l’Autorità Giudiziaria per adempiere ad una delle funzioni indicate in norma, di fornire quelle che sono le proprie generalità nonché di prestare il giuramento richiesto ovvero di assumere o di adempiere le funzioni proprie. Ciò delinea un reato di mera condotta.

La norma in scrutinio censura quelle condotte che precedono all’assunzione di funzioni pubbliche, senza tuttavia prevedere che il rifiuto di assumere le suddette funzioni o l’incarico sia esplicitamente manifestato. Lo stesso rifiuto può evincersi dalla condotta assunta dal soggetto agente, nel momento in cui esso si palesi mediante fatti positivi o concludenti dai quali si desume senza dubbio alcuno, la volontà di sottrarsi agli uffici legalmente dovuti. Non integrano gli estremi della fattispecie di reato di cui all’articolo 366 c.p. atteggiamenti titubanti o un ritardo persistente nell’adempimento. Così, sul punto, orientamento giurisprudenziale consolidato nel tempo: Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 366 c.p. non è richiesto che il rifiuto di assumere l’incarico o le funzioni sia espressamente dichiarato, ma, pure non essendo sufficienti una mera tergiversazione o un perdurante ritardo ad adempiere, il rifiuto può desumersi dal comportamento tenuto dal soggetto attivo del reato quando esso si manifesti attraverso un fatto positivo univoco e concludente. (Fattispecie relativa a indebita ammissione del deposito della relazione da parte del consulente tecnico). Ricorrono gli estremi del delitto di cui all’art. 366 c.p., il rifiuto, cioè, di prestare uffici legalmente dovuti da parte di un perito, un interprete o un custode nominato dall’autorità giudiziaria, non solo quando il rifiuto concerna il momento iniziale di assunzione dell’incarico o delle funzioni che si intendono affidare, bensì anche quando esso riguardi la fase dell’esecuzione dell’incarico di esse, giusta la dizione letterale della norma in oggetto che, espressamente, parla di assumere o di adempiere le funzioni medesime”. (Cass. n. 5676/1982)

L’interesse tutelato dalla norma è il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria. Nello specifico, la volontà del legislatore è quella che non venga ostacolato il corretto funzionamento della giustizia, mediante la sottrazione agli uffici legalmente dovuti da parte dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria o ausiliari del giudice. Tuttavia, non sempre il diniego di assumere funzioni può essere sanzionato. Sul punto si segnala il seguente arresto giurisprudenziale: “Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell’incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all’art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell’incarico di consulenza medico – legale per l’omesso rilascio di un’espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell’incarico”. (Cass. n. 42962/2016).

La norma de qua, disciplinando solamente il rifiuto, esclude, di fatto, la possibilità di contestare il delitto nel caso della mera mancata comparizione, potendo, però, in casi del genere essere disposto l’accompagnamento coattivo, ai sensi dell’articolo 133 c.p.p., ad opera del giudice competente. A tal proposito, sul punto, si segnala il seguente arresto giurisprudenziale: “Non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall’art. 366 comma secondo c.p., la condotta del perito che, nominato dal giudice per l’espletamento di un incarico, non compaia all’udienza fissata per il giuramento senza giustificare il motivo dell’assenza, non potendo essere equiparata la mancata comparizione al rifiuto di assumere l’incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all’art. 133 c.p.p., l’accompagnamento coattivo del perito”. (Cass. n. 26925/2005).

Secondo il parere della dottrina prevalente i soggetti agenti nella fattispecie de qua rivestono la qualità di pubblici ufficiali temporanei, la cui durata coincide con l’espletamento delle funzioni e/o delle qualità che sono chiamati ad assumere. Nello specifico si fa menzione a  chi è stato nominato  nella veste di perito dall’Autorità Giudiziaria che viene parificato, agli effetti dell’articolo in scrutinio, al consulente tecnico individuato e nominato dal giudice civile. Ed ancora, il Legislatore individua come destinatario del divieto, il custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale; chi viene citato come testimone e quindi chiamato a deporre innanzi l’Autorità Giudiziaria e in generale qualsiasi soggetto chiamato a svolgere una funzione di carattere giudiziario.

In merito alla relazione con altre fattispecie di reato, la norma in commento presenta un chiaro nesso di specialità (art. 15 c.p.) con il reato di rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). A titolo esemplificativo, al consulente tecnico che dopo essere stato nominato accetti l’incarico percependo anche il proprio compenso, qualora non ottemperi l’obbligo di depositare, nei termini concessi, la relazione della propria attività di consulenza, in assenza di giustificato motivo,  potrà essere contestata la fattispecie di reato di cui all’art. 328 c.p. (rifiuto di atti d’ufficio. Omissione). In situazioni del genere l’omissione successiva all’accettazione dell’incarico rientra nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 328 c.p..

Leggi anche l’articolo
Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

 

Avvocato Rosario Bello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento