Riesame: termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori

Allegati

In materia di riesame, all’indagato, che ne faccia richiesta, può essere assegnato un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal Pubblico ministero in udienza?
Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 11985 del 21-12-2023

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Indice

1. La questione: termine a difesa per esaminare nuovi elementi di prova


Il Tribunale del riesame di Napoli confermava un’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere.
Ciò posto, avverso questo provvedimento entrambe le indagate, a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, era dedotta l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., segnatamente per avere utilizzato, ai fini della decisione, i verbali di sommarie informazioni testimoniali resi dalle persone offese dal reato precedentemente alla proposizione del riesame, ma depositati dal Pubblico ministero solo il pomeriggio antecedente la data della udienza. Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte reputava la doglianza suesposta infondata.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. stabilisce che il Tribunale “annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza” – rilevavano che, se è dunque chiaro che non sussiste una preclusione in relazione alla produzione “nel corso dell’udienza” di elementi ulteriori rispetto a quelli originariamente disponibili – sia che si tratti di elementi anche prima della richiesta di riesame noti alla parte che li produce, sia che si tratti di elementi sopravvenuti (cfr. Sez. 6, n. 35690 del 12/06/2019), è, del pari, necessario che il Tribunale assegni all’indagato, che ne faccia richiesta, un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal Pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame, al fine di consentire il rispetto del termine di dieci giorni per la decisione previsto, dall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura.
Orbene, stante questo quadro ermeneutico, i giudici di piazza Cavour evidenziavano come, nel caso di specie, ciò fosse pacificamente avvenuto poiché era stato lo stesso Pubblico ministero a comunicare l’avvenuto deposito degli atti il giorno precedente alle ore 15.35 e il Tribunale del riesame aveva, inoltre, concesso una sospensione ad horas della quale, però, i difensori non avevano inteso fruire, così rinunciando a far valere l’eventuale lesione del diritto di difesa.

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3. Conclusioni


Con la decisione in esame è affermato che il Tribunale deve concedere all’indagato, su sua richiesta, un periodo per difendersi e esaminare nuove prove presentate dal Pubblico Ministero in udienza, fermo restando però che la durata di questo periodo deve essere valutata considerando il tempo necessario per rispettare il termine di dieci giorni previsto per la decisione, come stabilito dall’articolo 309, commi 9 e 10, del codice di procedura penale, atteso che il mancato rispetto di questo termine renderebbe inefficace la misura presa.
Ove questo termine sia rispettato, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, dedurre alcuna invalidità processuale di sorta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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