Ridimensionamento del concetto di danno da vacanza rovinata alla luce della valorizzazione del principio di offensivita’ e del comportamento serbato dal turista

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I) Il ben noto ridimensionamento del concetto di danno esistenziale patrocinato da Cass., sez. un., 11 novembre 2008 nn. 26972 – 26975 è sostenibile anche con riferimento alla famigerata – per i tour operators – fattispecie della ‘vacanza rovinata’.

In tema, le recenti Cass., sez. un., 11 novembre 2008 nn. 26972 – 26975 aggiungono ai pochi casi testuali di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il solo danno da lesione di diritti personali di rilevanza costituzionale, quali il danno alla salute o, secondo una terminologia meramente descrittiva, biologico (art. 32 Cost. e artt. 138 e 139 d. lgs. 209/2005), il danno da lesione di diritti inerenti alla famiglia – in una parola danno da perdita del rapporto parentale (art. 2, 29 e 30 Cost.) –, ovvero quello da lesione di diritti personali inviolabili (art. 2 Cost.).

Alla luce di quanto detto, il danno da vacanza rovinata avrà ingresso nel novero dei danni sopra elencati a patto che incida in modo pregnante sui detti interessi a copertura costituzionale.

II) Pur a ritenere non decisivo l’indirizzo appena evidenziato, si rammenti che, prima che le Sezioni Unite lo sposassero, nella materia de qua la giurisprudenza ha affermato la risarcibilità di un danno siffatto soltanto in ipotesi di pregiudizi significativi al turista – consumatore, e pertanto dotati di apprezzabile carica lesiva, quali ad esempio:

– assegnazione di albergo di categoria deteriore rispetto a quello espresso nel dépliant (Giud. pace Siracusa 26 marzo 1999), annullamento di volo transoceanico (Trib. Genova 13 marzo 2006), indisponibilità dei letti presso la struttura ricettiva (Giud. pace Napoli 9 gennaio 2006), smarrimento di bagaglio (Giud. pace Palermo 30 maggio 2008), ritardo aereo con perdita di coincidenza (Giud. pace Venezia 1 giugno 2000), impraticabilità di spiaggia turistica a seguito di incidente petrolifero non comunicato (Cass. 24 aprile 2008 n. 10651), ritardo aereo di ben 16 ore (Cass. 29 febbraio 2008 n. 5351), presenza di epidemia in loco (Cass. 24 luglio 2007 n. 16315), rapina e sequestro subito dal viaggiatore durante escursione organizzata in zona notoriamente infestata da banditi (Trib. Milano 18 ottobre 2007), furto subito nelle immediatezze dell’arrivo in albergo (Trib. Roma 4 ottobre 2004), non funzionamento della struttura alberghiera prenotata, risultata in ristrutturazione (Giud. pace Pozzuoli, 9 febbraio 2005), apprestamento, per una crociera, di imbarcazione inidonea al trasporto di bambini (Trib. Verbania 23 aprile 2002), overbooking alberghiero (App. Bologna 18 febbraio 2004).

Quanto appena detto è ancora più vero se si considera che – sempre a mente del citato orientamento della S.C. (sez. un., 11 novembre 2008 nn. 26972 – 26975) –, il cd. danno esistenziale da stress è stato definitivamente espunto dal nostro ordinamento, e con esso le liti bagatellari:

«Al danno esistenziale era dato ampio spazio in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l’errato taglio di capelli, l’attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l’invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell’animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black – out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall’individuazione dell’interesse leso, e quindi del requisito dell’ingiustizia» (Cass., sez. un., nn. 26972 26975/2008 citt., punto 3.2.,).

Ed ancora: “Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale (punto 3.9.)”;

La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro” (punto 3.11.).

Non occorrono parole ulteriori per dimostrare, col conforto del recente orientamento delle Sezioni Unite, che taluni non apprezzabili asseriti danni da vacanza rovinata vadano, al più, integrare uno dei tanti «inconvenienti» della normale vita quotidiana, e, come tali non meritevoli di ristoro, e non già un danno da vacanza rovinata nella corrente accezione dottrinale e giurisprudenziale, che presuppone una lesività in concreto.

III) Ancora, si rammenti che la giurisprudenza unanime nega la responsabilità tutte le volte in cui l’operatore turistico risulterà aver adempiuto al programma di viaggio.

Cfr., sul punto, Giud. pace Polla 16 settembre 2005:

«E’ da escludere in capo al tour operator un inadempimento, e quindi un danno da vacanza rovinata, nei confronti del turista tutte le volte in cui il programma del soggiorno figuri essere stato rispettato in tutte le sue articolazioni».

Parimenti, non vi può essere vacanza rovinata tutte le volte che siano prestati «. . . servizi non corrispondenti per qualità e quantità a quelli programmati» (Trib. Roma 4 ottobre 2004, cit.).

IV) A discolpa della responsabilità dell’organizzatore del viaggio per asseriti danni causati agli utenti, potranno venire in rilievo quei casi in cui il primo – ma la fattispecie è applicabile esclusivamente al caso dell’organizzazione di viaggio – si serva di un fornitore del servizio nella località di vacanza, non potendosi dimenticare che, per costante giurisprudenza, la misura della responsabilità dell’organizzatore sarà data dall’inadempimento del fornitore, per tutti i motivi detti insussistente nel caso di specie.

In termini, Giud. pace Roma 7 aprile 2003: «Per determinare se vi è responsabilità dell’organizzatore del viaggio, occorre stabilire se il prestatore di servizio da questi prescelto sia incorso in inadempimento, e quindi in una responsabilità da stabilire secondo le regole che disciplinano la stessa” (nel caso di specie, è stata esclusa la responsabilità dell’organizzatore per dedotto inadempimento del vettore, rivelatosi insussistente per aver questo prestato ai viaggiatori la prescritta assistenza, attenendosi alle regole di condotta adottati per i ritardi aerei dalle compagnie di volo)».

V) Da ultimo, elisivi di una responsabilità per il tour operator potranno essere tutti quei comportamenti serbati dal turista per loro natura impeditivi dei danni in parola, ascrivibili solo a questi ultimi mercé il principio di auto responsabilità, come attesta il seguente pronunciato di merito:

Deve escludersi la responsabilità da vacanza rovinata di un operatore turistico nel caso in cui il turista abbia serbato un comportamento non improntato a buona fede, nonché violativo del dovere di collaborazione tra le parti per una leale esecuzione del contratto, e ciò avuto riguardo alla fascia di prezzo del pacchetto – nella specie a basso costo –, alle caratteristiche soggettive dei clienti – ragazzi ventiduenni –, ed al comportamento collaborativo del fornitore del servizio turistico – nella specie, di assistenza dei turisti pretesamente danneggiati nel reperire immediatamente una soluzione alternativa al disagio –” (Trib. Bologna, 25 maggio 2004).

Non diversamente, il comportamento de quo serbato dal viaggiatore potrà ascriversi al fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c., evitabile da quest’ultimo usando dell’ordinaria diligenza, che, interponendosi nel decorso causale, assurge esso stesso a causa dell’evento, come si legge nell’unanime giurisprudenza:

Cass. 10 novembre 2000, n. 14630: “L’inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato dall’art. 1227, comma 2, c.c. si configura come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante”;

Trib. Rovereto 16 marzo 1998: “L’onere di ordinaria diligenza richiesto ex art. 1227 comma 2 c.c. al creditore per limitare il danno da inadempimento va esteso anche a quei comportamenti positivi attraverso cui il danno possa essere evitato o ridotto con certezza”;

App. Genova 6 marzo 1985: “Ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, c. c. il danneggiato, come in genere il creditore, deve contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall’inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non è tenuto ad assoggettarsi ad un’attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l’uso di un’ordinaria diligenza”.

 

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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