ribadisce che lo scostamento fra i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dai parametri costituisce una presunzione semplice dell’incompletezza, della falsità o dell’inesattezza di tali dati, precisando i limiti dell’idoneità probatoria dell

sentenza 25/10/07
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IN FATTO
Con avviso di accertamento notificato l’11 aprile 2005 l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani ha rettificato, sulla base dei parametri previsti dalla legge 549/95 art.3, comma 184, il reddito dichiarato da *** per il periodo d’imposta 1999.
Il *** ha impugnato tale avviso chiedendone l’annullamento. L’Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e il ricorrente ha presentato una memoria illustrativa.
All’udienza del 18 aprile 2007 la controversia è stata discussa e posta in riserva che viene sciolta con la presente sentenza.
IN DIRITTO
Lo scostamento fra i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dai parametri di cui alla legge n.549/95 art.3, comma 184 costituisce una presunzione semplice dell’incompletezza, della falsità o dell’inesattezza degli elementi da lui dichiarati la cui sussistenza legittima, in base al D.P.R. 600/73 art.39, comma primo, lettera d) una rettifica, in via presuntiva, di tali dati.
Ovviamente l’idoneità probatoria di tale presunzione che è semplice e non legale, è rimessa alla valutazione del giudice di merito ( Corte Costituzionale sent. n. 105 dell’1 aprile 2003 ).
Tale presunzione consente << al contribuente di provare, anche con presunzioni, che il giudice deve configurare e valutare nel suo prudente apprezzamento, la inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale ( Cass. 15124/06; 19163/03; 7420/03 ).
A tal fine e in applicazione del principio del giusto procedimento previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (v. legge 27 luglio 2000 n.212, art.12, comma settimo), lo stesso legislatore ha previsto che l’Agenzia delle Entrate prima di notificare un avviso di accertamento, debba invitare il contribuente a comparire per l’instaurazione di un contraddittorio chiarificatore e per consentirgli di fornire eventuali prove circa la inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale.
Ne consegue che se in questa fase il contribuente non compare o non fornisce elementi di prova per dimostrare la correttezza dei dati da lui dichiarati, l’avviso di accertamento può essere ritenuto validamente motivato sulla base del semplice richiamo allo scostamento fra i dati da lui dichiarati e quelli indicati dallo studio di settore.
Se, invece, il contribuente compare e indica le ragioni che giustificano tale scostamento, l’Agenzia delle Entrate ha l’onere di indicare, nell’avviso di accertamento, i motivi in base ai quali ritiene infondate le suddette ragioni.
In tal caso, il semplice richiamo allo studio di settore non costituisce valida motivazione dell’avviso di accertamento ( v. Cass. 17229/06; 2411/06 ) e, comunque, il giudice tributario è chiamato a vagliare la fondatezza delle ragioni addotte dal contribuente, in sede di comparizione o nell’ambito del giudizio, per giustificare lo scostamento fra i dati da lui dichiarati e quelli indicati dallo studio di settore ( v. Cass. 13802/03 ).
Ciò posto si osserva, nel caso di specie, che in occasione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, il *** ha fatto presente che non esercita, sostanzialmente, l’attività di geometra e che trae mezzi di sostentamento dai redditi agrari che ha documentato.
L’Agenzia delle Entrate << pur considerando le argomentazioni addotte in parte condivisibili, tuttavia >> ha ritenuto << che non sussistono i presupposti probatori per procedere all’annullamento >> della rettifica.
Ma nemmeno nel corso del giudizio la suddetta Agenzia ha fornito elementi di prova per dimostrare che i redditi agrari dichiarati dal contribuente sono incongrui rispetto al tenore di vita di esso o per dimostrare l’effettivo esercizio della professione da parte del medesimo.
Peraltro si osserva che i suddetti redditi agrari non risultano irrisori e che la perdurante iscrizione all’albo professionale dei geometri può essere giustificata ai fini previdenziali.
Ciò è ragionevole dedurre in assenza di elementi di prova circa l’effettivo esercizio della professione rispetto al quale l’Agenzia non ha addotto nemmeno la sussistenza di spese sintomatiche quali, ad esempio, carburante, cancelleria ecc..
Dunque l’avviso di accertamento non risulta motivato e, sostanzialmente, la rettifica si appalesa, sia pure in via presuntiva, ingiustificata.
Peraltro la complessa situazione legislativa e giurisprudenziale sembra costituire un giusto motivo per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Dichiara illegittimo l’accertamento e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Trapani, lì
Il Relatore                                                                                              Il Presidente

sentenza

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