Revoca pres. Consiglio: Tar Catania, I sez. , Pres. Messina, rel. Gatto Costantino; sentenza n. 697/07

sentenza 17/05/07
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Con questa sentenza, il TAR Catania sancisce l’annullamento di una delibera di revoca di un consigliere comunale dalla carica di vice presidente del Consiglio comunale per il solo fatto che era stato revocato il Presidente e riafferma la autonomia della carica dalla figura del Presidente medesimo.
 
 
 
            
                                  REPUBBLICA ITALIANA                                      N. 0697/07 Reg. Sent.
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                           N. 0277/07 Reg. Gen.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, composto dai ******************:
Dott.ssa ***************              Presidente
Dott.ssa M.Stella Boscarino      Giudice
Dott. ************************** Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n 277/07 R.G. proposto dal sig. ******** **, rappresentato e difeso dall’Avv. Santo Di ***, con domicilio eletto in Catania via V.E.Orlando n. 15, presso lo studio dell’Avv. ***********;
contro
l’************* FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE LOCALI rapppresentato e difeso dall’ AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio ex lege in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede;
il Comune di Sant’***** (CT), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. il CONSIGLIO COMUNALE DI SANT’ALFIO, il PRESIDENTE PRO TEMPORE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI S.ALFIO il V.PRESIDENTE PRO TEMPORE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI S.ALFIO tutti non costituiti; 
 
 
e nei confronti di
 
per l’annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Sant’**********’1.12.2006 n. 49 avente ad oggetto mozione di sfiducia al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio;
– della delibera dell’1.12.2006 n. 50 avente ad oggetto “mozione di sfiducia al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio allegata alla delibera e “integrata dagli intervenuti” dei Consiglieri Comunali;
– della delibera del Consiglio Comunale di Sant’***** del 16 dicembre 2006 n. 52 con la quale il Consiglio ha deliberato di approvare (tra l’altro) il verbale n. 49 dell’1 dicembre 2006, inerente la delibera n. 50/2006, sopra menzionata, con le rettifiche ivi apportate;
– della delibera del Consiglio Comunale di Sant’***** del 16 dicembre 2006 n. 53, con la quale : a) sono stati eletti il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio stesso, nelle persone rispettivamente dei consiglieri comunali *********** e ****************; b) è stato deciso di non esaminare, preventivamente, alla votazione di nomina predetta, l’istanza presentata dal Consigliere ** per l’annullamento in autotutela della delibera consiliare n. 50/2006;
– di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e consequenziale, comunque connesso e/o presupposto, ivi compreso ove occorra e per quanto di utilità alla presente impugnazione: a) l’allegato “A” della delibera nr. 50/2006; b) il verbale consiliare inerente tale ultima delibera, comprese le dichiarazioni rese dai Consiglieri che hanno partecipato alla discussione consiliare, nonché le “rettifiche” apportate a tale verbale con la delibera n. 52/06.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ad adiuvandum di EMANUELE SALVATORE;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la Camera di Consiglio del 22.02.2007 il Referendario Dr. Salvatore Gatto Costantino;
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;
Visto l’art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Tar può definire il giudizio nel merito, a norma dell’art. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n.205/2000);
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti presenti alla camera di Consiglio;
Ritenuto, in fatto ed in diritto, quanto segue;
IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente impugna gli atti del Consiglio Comunale del Comune di Sant’*****, dolendosi dell’avvenuta “rimozione” con essi disposta dalla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale che in precedenza ricopriva.
Si è costituito in giudizio ad adiuvandum il sig. ******************, consigliere comunale (non partecipante all’approvazione degli atti impugnati), il quale sostiene le ragioni del ricorrente, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
In punto di fatto, deve preliminarmente osservare il Collegio che, dopo che la presente causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 febbraio 2007, è pervenuta la nota del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Sant’***** dr. ******** **, prot. 1562 del 28 02 2007, depositata in atti il 05 marzo 2007, con la quale si rende noto al Tribunale Amministrativo che il Sindaco del Comune (con lettera del sindaco del 15 02 2007 prot. 1264 pure allegata) ha ritenuto di non far costituire in giudizio il Comune, nonostante il Consiglio Comunale, con delibera nr 15 del 13 02 2007, avesse statuito in tal senso.
Si deve rilevare che tale comunicazione è del tutto irricevibile, e pertanto il Collegio non si può pronunciare su di essa, in quanto non introduce in giudizio alcuna censura e, più radicalmente, non costituisce nessun tipo di gravame.
D’altronde, osserva il Collegio che il contraddittorio è regolarmente instaurato perché l’odierno ricorso è notificato a tutti i consiglieri comunali che hanno preso parte alle deliberazioni impugnate, oltre che allo stesso Ente locale, in persona del Sindaco (cfr. TAR Catania, I, nr. 283/2007 del 15 febbraio 2007).
La decisione di quest’ultimo di non costituirsi in giudizio nonostante la espressa statuizione consiliare in tal senso, non può quindi essere valutata in alcun modo dal Collegio, rimanendo interamente assorbita all’interno delle dinamiche “endorganiche” dell’Amministrazione locale, in seno alle quali il conflitto dovrà trovare la propria composizione o soluzione.
********
Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che tra le censure proposte contro i provvedimenti impugnati, il ricorrente ha dedotto la violazione del procedimento per genericità delle contestazioni e per difetto di motivazione, in quanto la “sfiducia” è stata deliberata contro il Vice Presidente del Consiglio per mera “associazione” di quest’ultimo al Presidente, senza che nessun addebito gli venisse comunque rivolto.
Il ricorso è manifestamente fondato e come tale può essere accolto con sentenza in forma semplificata, a mente dell’art. 26 della l. 1034/71.
In proposito, è sufficiente al Collegio richiamare quanto recentemente affermato con sentenza nr. 282/2007: “è illegittima la previsione di una decadenza automatica dalla carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale, in dipendenza dal venire meno della carica di Presidente, posto che le due funzioni -seppure la prima è gregaria alla seconda sotto il profilo dell’esercizio dei poteri- sono completamente autonome tra loro sotto l’aspetto della nomina e dunque si tratta di cariche con pari dignità e autonomia che, come tali, devono essere separatamente ed appositamente disciplinate” (cfr. anche TAR Catania, I, 1127/05).
Nel caso in esame, i provvedimenti impugnati sono rivolti tutti a censurare l’operato del Presidente del Consiglio ed, in quanto tali, sono poi indirizzati anche al Vice Presidente, come se fosse meccanicamente estensibile anche a quest’ultimo il giudizio negativo sul Presidente, per la sola funzione vicaria rispetto a quest’ultimo.
Il ricorso è dunque fondato e come tale deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000 da corrispondersi in favore della parte ricorrente e dell’interveniente costituito ad adiuvandum , in solido tra loro, a carico dell’Ente comunale e dei controinteressati soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione prima ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto ANNULLA gli atti impugnati.
CONDANNA il Comune ed i controinteressati soccombenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente ed all’interveniente ad adiuvandum le spese di giudizio che liquida forfetariamente in euro 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 22.02.2007 e 22.03.2007
         L’ESTENSORE
Dr. Salvatore Gatto Costantino
                               IL PRESIDENTE
                            Dr.ssa ***************
Depositata in Segreteria il 20 aprile 2007
 

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