Responsabilità della struttura: esclusa se si illustrano le complicanze

La illustrazione al paziente delle possibili complicanze dell’intervento esclude la responsabilità della struttura sanitaria.

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La illustrazione al paziente delle possibili complicanze dell’intervento esclude la responsabilità della struttura sanitaria. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Lagonegro – sez. civ.- sentenza n. 11 del 13-01-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_LAGONEGRO_N._11_2025_-_N._R.G._00001428_2016_DEL_13_01_2025_PUBBLICATA_IL_13_01_2025.pdf 475 KB

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Indice

1. I fatti: illustrazione delle complicanze e responsabilità della struttura


Un paziente agiva in giudizio nei confronti del medico presso cui si era sottoposto ad un intervento all’occhio e della struttura sanitaria dove era stato operato, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per quasi €.500.000.
In particolare, l’attore sosteneva che nel 2011 gli era stata diagnosticata una malattia degenerativa a carattere ereditario all’occhio, che comportava col passare del tempo una deformazione della cornea fino a farle assumere la forma di un cono. Verificato nei mesi successivi che la presenza e la progressione della patologia (pur in presenza di un visus naturale di 10/10 per entrambi gli occhi), nel settembre 2012 l’attore si rivolgeva al medico convenuto, il quale gli prospettava la possibilità di eseguire un intervento chirurgico prima all’occhio sinistro e poi a quello destro per rallentare un ulteriore deformazione della cornea (ma senza effetti curativi).
A tal fine, il medico invitava il paziente a sottoscrivere il modulo di consenso informato, il quale – a detta del paziente attore – non conteneva la prospettazione di eventuali conseguenze e/o complicanze dell’intervento chirurgico, fra cui un calo del visus naturale dell’occhio.
Pertanto, nel gennaio 2013, l’attore si sottoponeva all’intervento chirurgico all’occhio sinistro, come proposto dal medico.   
Purtroppo, dopo diversi mesi dall’intervento, l’attore aveva subito una diminuzione del visus dell’occhio sinistro fino a 2/10.
A seguito dei controlli eseguiti, l’attore sosteneva che tale diminuzione era dipesa dalla presenza di una cicatrice sulla cornea che si era formata dopo l’intervento chirurgico eseguito dal medico convenuto.
L’attore sosteneva quindi la responsabilità dei convenuti per la negligenza, imprudenza e imperizia del medico nell’esecuzione dell’intervento chirurgico nonché per non aver acquisito un consenso informato dettagliato.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo che all’attore erano state compiutamente fornite le informazioni sulla scelta chirurgica, sulle finalità, le modalità di esecuzione, le alternative terapeutiche e i rischi connessi all’operazione (addirittura proprio con specifico riferimento alla possibile formazione di cicatrici corneali) e che l’intervento era stato eseguito correttamente e a regola d’arte (mentre, secondo i convenuti, la diminuzione del visus dell’occhio sinistro dell’attore era riconducibile alla patologia di cui soffriva). Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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2. Le valutazioni del Tribunale


Preliminarmente, il giudice ha precisato che, nel caso di responsabilità medica, il paziente danneggiato ha l’onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia oppure l’insorgenza di nuove patologie e la condotta posta in essere dal sanitario.
Tale onere probatorio può essere assolto anche mediante le presunzioni.
Dopo che il paziente ha assolto a detto onere, spetterà al medico – struttura sanitaria convenuti provare di aver eseguito correttamente la propria prestazione oppure che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
In considerazione di ciò, nel caso in cui nel giudizio non venga individuata la causa dell’evento di danno, il paziente (creditore) non avrà assolto il proprio onere probatorio e quindi resteranno su di lui le conseguenze sfavorevoli del mancato assolvimento dell’onere. Invece, nel cado in cui non venga individuata la causa dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione oppure l’imprevedibilità ed evitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli in punto di onere probatorio ricadranno sul medico e la struttura sanitaria (debitrici).
Per quanto riguarda, invece, il consenso informato, il giudice ha chiarito che l’obbligo gravante sul sanitario impone che vengano fornite al paziente tutte le informazioni rilevanti alla luce della migliore scienza medica del momento, affinché che questi possa compiere una scelta consapevole in ordine all’intervento chirurgico proposto dal medico.
Secondo il giudice, infatti, il consenso informato non deve limitarsi ad una elencazione di possibili complicanze, ma da un lato deve spiegarne il significato e dall’altro deve indicare se le stesse siano più o meno probabili in relazione alle concrete condizioni fisiche del paziente. In altri termini, il medico deve spiegare al paziente, in relazione alle sue concrete condizioni ed alle caratteristiche della sua patologia il tipo di intervento, i possibili rischi dell’intervento, determinati non solo sulla base della generica ricorrenza statistica ma adattati alle sue concrete condizioni fisiche. Tale spiegazione, inoltre, deve avvenire con termini chiari che consentano al paziente di capire.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, per quanto concerne il consenso informato fornito dal medico convenuto all’attore, il giudice ha ritenuto che il medico abbia correttamente assolto all’obbligo informativo sul medesimo gravante, nei termini di cui sopra.
In particolare, nel modulo di consenso informato sottoscritto dall’attore è stato indicato in maniera espressa il tipo di intervento cui lo stesso si sarebbe dovuto sottoporre e la patologia sulla quale si interveniva, inoltre sono indicati ulteriori e diversi trattamenti alternativi che avrebbero potuto essere eseguiti a fronte della predetta patologia. Ma soprattutto, secondo il giudice, nel predetto modulo del consenso informato vi è un’apposita sezione denominata “complicanze” in cui sono illustrate le possibili complicanze intra e post operatorie. Tale accertamento inoltre è stato compiuto anche dai CTU nominati nel giudizio, i quali hanno verificato che nel predetto modulo era presente, fra le complicanze post operatorie, la formazione di cicatrici corneali gravi (come quella riscontrata nel paziente attore).
Per quanto riguarda, invece, la condotta posta in essere dal sanitario, il giudice ha ritenuto che gli accertamenti compiuti dai periti hanno escluso l’esistenza del nesso di causalità tra l’operato del medico e il danno lamentato dall’attore.
Infatti, i periti nominati d’ufficio hanno ritenuto che la presenza della cicatrice corneale rilevata sull’attore è in nesso di causalità con l’intervento all’occhio eseguito dal medico convenuto, ma non si può ascrivere alcuna responsabilità al suddetto sanitario in quanto questa complicanza risulta prevedibile ma non prevenibile secondo quelle che sono le indicazioni delle linee guida in materia.
della Società Oftalmologica italiana”.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha ritenuto che i convenuti abbiano dimostrato di aver eseguito la propria prestazione in maniera esatta anche dal punto di vista dell’esecuzione dell’intervento chirurgico.
Conseguentemente, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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