Responsabilita’ penale dell’organizzatore di manifestazioni sportive

Redazione 07/02/00
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di Vittorio Mirra
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Per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifestazioni
sportive, occorre innanzitutto individuare chi è e quali sono gli obblighi ed i
poteri di tali soggetti.
Secondo una definizione pressoché unanimemente accolta, l’organizzatore può
identificarsi nella persona fisica, nella persona giuridica, nell’associazione
non riconosciuta oppure nel comitato [1], che assumendosi tutte le
responsabilità nell’ambito dell’ordinamento giuridico dello Stato, promuove l’
”incontro” tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una
o più discipline sportive, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori
e, dunque, a prescindere dal pubblico spettacolo [2].
Ci sono poi ulteriori distinzioni riguardanti gli organizzatori, ripartiti in
“organizzatori di diritto” (appartenenti ad una federazione e regolarmente
autorizzati ad organizzare manifestazioni), “organizzatori di fatto” (non
federati e non autorizzati all’organizzazione) e “organizzatori pro tempore”
(non federati, ma regolarmente autorizzati), suddivisione che però ha solo una
funzione sportiva “interna”, rilevante per l’omologazione dei risultati, ma non
per l’ordinamento giuridico statale, poiché se l’organizzatore ha commesso un
fatto penalmente rilevante risponderà del suo operato davanti al giudice
ordinario, indipendentemente dalla sua “posizione sportiva” [3].
Ovviamente l’organizzatore sarà tenuto nel suo lavoro a rispettare anche le
prescrizioni imposte dalla P.A. : ad esempio per molte gare (soprattutto quelle
che si svolgono con animali o veicoli, quali quelle ippiche, motoristiche e
quelle ciclistiche) è richiesta una autorizzazione, la quale però non esimerà
l’organizzatore (come sarà poi ben evidenziato) dalla responsabilità penale per
i suoi comportamenti colposi [4], così come confermato dal regolamento di
esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza [5].
La responsabilità dell’organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei
confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei
confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a
queste ultime.
Per esaminare le responsabilità di tali soggetti, dobbiamo individuare gli
obblighi da loro violati e perciò conviene precisare innanzitutto i loro doveri
e poteri.
Essenzialmente un organizzatore di manifestazioni sportive deve:
· controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi
della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti [6]
· controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove
si svolge la manifestazione sportiva [7]
· controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per
affrontare la gara.
In modo piuttosto generico, ma conciso ed efficace, si potrà perciò affermare
che l’organizzatore di competizioni sportive [8] è tenuto a predisporre tutte le
misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di gareggianti e
spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la
normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale
sicurezza ed incolumità.
L’adozione di tali misure protettive dovrà essere più attenta e scrupolosa
quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara, le condizioni dei
luoghi, la presenza più o meno massiccia del pubblico e per i loro prevedibili
comportamenti [9].
Prima di tutto per affermare la responsabilità penale di tali soggetti si dovrà
riscontrare, ovviamente, un rapporto di causalità tra la manifestazione ed il
danno verificatosi durante la stessa, nei confronti dei partecipanti o dei
terzi.
Questo nesso di causalità potrà ravvisarsi in un comportamento attivo, ma più
verosimilmente in un comportamento omissivo degli organizzatori, i quali violino
un obbligo giuridico a loro carico (vedi art. 402 c.p. [10]).
A carico dell’organizzatore si può ravvisare, infatti, come già evidenziato, una
posizione di garanzia [11]. Per individuarla, però, bisogna “fondere” le
concezioni formali e quelle sostanziali, in quanto se si vuole fondare la
rimproverabilità solo sull’obbligo di garanzia (senza individuare la fonte
formale), si potrebbe ipotizzare un rimprovero sia per violazioni di obblighi
civilistici che penalistici, violando così l’extrema ratio del diritto penale;
all’opposto la teoria formale [12] risulta anch’essa insufficiente, perché non
ogni obbligo ricompreso nelle fonti previste da tale teoria è suscettibile di
essere automaticamente convertito in un obbligo di impedire l’evento
penalisticamente rilevante [13] (così si allargherebbe troppo il 402 c.p.).
L’iter da seguire sarà allora questo: verificandosi un evento lesivo, se la
condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo;
bisognerà, allora, trovare la fonte dell’obbligo e vedere se tale fonte contiene
una posizione di garanzia [14].
Appurato ciò, si possono ora approfondire i vari casi di responsabilità (e di
esonero da responsabilità) riscontrati a carico di organizzatori di varie
discipline sportive, facendo particolare attenzione ai poteri ed agli obblighi
loro attribuiti [15].
Cominciando dall’obbligo di controllare l’idoneità e la sicurezza dei mezzi
tecnici utilizzati dagli atleti [16], basterà dire che l’organizzatore è tenuto
a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale, predisponendo
comunque tutte le misure necessarie affinché l’uso di tale attrezzo non possa
diventare pericoloso (es. la predisposizione di reti protettive per il lancio
del martello, la precisa e sicura collocazione del pubblico negli autodromi
ecc.).
Per quel che riguarda l’obbligo di valutare l’idoneità psico-fisica degli
atleti, di solito gli accertamenti sanitari sono a carico delle federazioni e
l’organizzatore dovrà solo controllare circa l’esistenza di una diagnosi
positiva effettuata dai preposti organi federali ed in mancanza dovrà
sicuramente escludere dalla competizione l’atleta non idoneo [17].
Anche quando non esiste una valutazione medica federale, l’organizzatore avrà,
però, comunque l’obbligo di far visitare l’atleta da un medico e solo dopo un
esame positivo, ammetterlo alla competizione.
Non è da sottovalutare, tuttavia, il fatto che a volte sia proprio l’atleta che,
pur di poter partecipare alla competizione, nasconda le sue effettive condizioni
di salute, impedendo la formulazione di una corretta diagnosi [18].
Riguardo, infine, all’idoneità ed alla sicurezza dei luoghi e degli impianti, si
richiede sicuramente il possesso delle condizioni di agibilità, per garantire il
regolare svolgimento della competizione nonché la sicurezza di atleti e
spettatori. Tuttavia l’omologazione della federazione competente è necessaria ma
non sufficiente, poiché comunque l’organizzatore dovrà procedere alla regolare
manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si
trovavano nel momento dell’omologazione, impedendo dei degradi che possano
costituire una qualsiasi fonte di pericolo [19].
Non pochi sono i casi in cui seguendo queste regole di massima si è riscontrata
la responsabilità degli organizzatori per la violazione di norme specifiche e
l’inosservanza di cautele doverose. Norme specifiche sono previste non per tutti
gli sport, mentre molto più facile è utilizzare concetti generici (es. compiti
di vigilanza sulla sicurezza di atleti, spettatori e terzi, predisporre le
cautele necessarie ad evitare il concretizzarsi di pericoli). Saranno la natura
e le particolarità specifiche dei vari sport a “far misurare i rischi” ed a
estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza (in
considerazione del tasso di pericolosità di ogni attività sportiva).
La valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata
statisticamente su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex
ante e non ex post [20].
Statisticamente con una percentuale di verificazione di incidenti maggiore
risultano certamente le competizioni motoristiche e non rare sono le pronunce
che affrontano in tali sport le responsabilità dell’organizzatore.
Spicca l’imputazione per omicidio colposo a carico dell’organizzatore di una
gara automobilistica [21] nel caso in cui un’auto era uscita di strada
travolgendo ed uccidendo degli spettatori [22]. Nella fattispecie fu rinvenuta
una condotta omissiva, tenuto conto che nella doppia curva in cui l’auto uscì di
strada non era stata sistemata nessuna transenna e nessun sistema protettivo nei
confronti degli spettatori e tutto ciò era stato condicio sine qua non della
morte e delle lesioni degli spettatori, in quanto sostituendo a tale
comportamento l’azione richiesta (e cioè l’adozione delle cautele elementari da
approntare per l’organizzazione di una attività con tali rischi) la morte e le
lesioni non si sarebbero verificate [23].
Passando poi al profilo soggettivo, la condotta dell’organizzatore fu vagliata
sotto i profili della colpa specifica e della colpa generica (così come richiede
l’art. 43 c.p.).
I parametri di riferimento della colpa specifica per l’attività in questione
furono rinvenuti nell’art. 9 del codice della strada [24] (che richiede
l’autorizzazione prefettizia per l’organizzazione di gare su strade aperte al
pubblico e l’obbligo del relativo collaudo) e in varie circolari ministeriali
[25] che prevedono nei “percorsi speciali” di rally svoltisi su strade
pubbliche, la predisposizione di protezioni a difesa del pubblico [26].
Oltre all’addebito a titolo di colpa specifica per la violazione di tali norme,
bisognerà poi aggiungere anche un rimprovero per colpa generica, poiché un
organizzatore “modello” [27] avrebbe certamente dovuto installare adeguate
protezioni o comunque adottare le più elementari cautele a difesa del pubblico
quali ad esempio “l’apposizione (soprattutto nei tratti più pericolosi) di
cartelli o altre segnalazioni ben visibili, la collocazione lungo il percorso di
ufficiali di gara incaricati del controllo del pubblico e l’imposizione di
divieti di sosta nelle curve e nei possibili spazi di fuga del percorso [28]”.
E poiché tali elementari cautele, se predisposte, avrebbero evitato il
verificarsi dell’incidente, il non averle predisposte è elemento sufficiente per
muovere un addebito a titolo di colpa.
Nel caso specifico fu poi esclusa la responsabilità del pilota [29] e
soprattutto degli spettatori [30], che col loro comportamento non furono
ritenuti una concausa dell’evento, poiché subirono semplicemente le conseguenze
di un comportamento omissivo degli organizzatori [31].
Pressoché seguendo lo stesso criterio logico fu disposta la condanna nei
confronti di un direttore di gara di una corsa ciclistica, ritenuto penalmente
responsabile per l’incidente mortale occorso ad un partecipante che, rimasto
staccato dal resto del gruppo dei corridori, non sia stato adeguatamente
protetto dagli addetti al controllo ed alla vigilanza della competizione e
quindi, tagliando una curva, sia andato a scontrarsi con un veicolo presente sul
percorso [32].
La mancanza delle necessarie precauzioni ha poi fondato la condanna per omicidio
colposo anche degli organizzatori di una manifestazione sportiva di
paracadutismo per la morte di un paracadutista annegato in mare per la mancanza
dei soccorsi [33]: è compito infatti degli organizzatori salvaguardare
l’incolumità dei partecipanti in caso di caduta in mare, predisponendo
particolari mezzi di soccorso [34]. Simile è anche la condanna, sempre per
omicidio colposo, dei componenti del Consiglio direttivo della Lega Navale
Italiana, i quali organizzarono una gara di pesca al traino, omettendo di
adottare le misure necessarie ad evitare l’evento dannoso [35].
Per ciò che riguarda lo sci [36], poi, è rintracciabile una sentenza che
sancisce il dovere a carico del responsabile di una pista di sci, “di preparare
e mantenere una pista predisponendo adeguati sistemi di sicurezza secondo il
grado di difficoltà [37] commisurata all’abilità degli utenti cui è consigliata”
[38], anche se nel caso specifico la responsabilità fu esclusa, poiché la pista
in questione era molto conosciuta ed in base all’esperienza degli sciatori
ammessi, questi avrebbero potuto fronteggiare con sufficiente padronanza la
situazione di pericolo nella quale nacque l’evento lesivo [39].
E per evidenziare come un po’ tutti gli sport sono interessati a questo tipo di
problematiche, basterà mettere in evidenza la responsabilità dell’organizzatore
per un incidente occorso durante una gara di corsa (nella fattispecie un
corridore era inciampato in un buco subito dopo il traguardo [40]), per aver
omesso di assicurare, con tutte le opportune cautele, che lo svolgimento della
manifestazione potesse aver luogo senza pericolo per l’incolumità dei
partecipanti [41].
Anche riguardo al calcio è stata stabilita la responsabilità della società
organizzatrice di un incontro sportivo dilettantistico per i danni subiti dagli
atleti se l’evento possa essere addebitabile alla mancata predisposizione delle
opportune misure di sicurezza tenute ad assicurare il corretto svolgimento della
competizione, nonché (molto più importante) l’incolumità degli atleti
partecipanti [42].
Mi preme ancora una volta evidenziare che i c.d. sport minori non sono esenti da
questo tipo di problemi e che giustamente la giurisprudenza dà loro la giusta
importanza.
Occorrerà ricordare oltre alla già citata sentenza riguardante una partita di
squash che assolse il giocatore, condannando la società [43], un caso
riguardante una partita di tamburello valevole per il campionato di serie A.
Anche in questo caso si verificarono delle lesioni [44] a carico di spettatori
posti a circa due metri dal campo e senza lo scudo di barriere protettive tra
loro e gli atleti [45].
A carico degli organizzatori si evidenziò che nessuna opera protettiva era stata
predisposta per tutelare gli spettatori dal rischio di essere colpiti da una
palla che fosse fuoriuscita dal campo di gioco [46]; a nulla valse
l’osservazione che nessuna norma regolamentare imponeva di erigere una rete
protettiva [47], poiché chiaramente l’essenza della colpa non si sostanzia solo
nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, ma anche nella
semplice negligenza, imperizia ed imprudenza e cioè nell’inosservanza di quelle
regole di cautela che, anche se non “cristallizzate” in norme giuridiche, sono
dettate dall’uomo dalla ordinaria esperienza dei fatti e dalla sua doverosa
preoccupazione di evitare ad altri lesioni della propria incolumità e dei propri
interessi [48].
Basandosi poi sulla teoria dell’accettazione del rischio si cercò di fondare un
concorso di colpa da parte dello spettatore leso, cosa peraltro fortemente
negata dal tribunale, il quale evidenziò che “il principio dell’assunzione del
rischio mal si concilia con le nuove concezioni sociali”.
Poiché è nell’interesse dell’organizzatore che ci sia un folto pubblico alle
manifestazioni sportive da lui organizzate (più pubblico c’è e maggiori saranno
gli incassi, nonché l’interesse degli sponsor, i quali sono un’altra ottima
fonte di capitali), sarà suo obbligo quello di prendere tutte le misure di
prudenza necessarie per tutelare detto pubblico dal pericolo di danni alla sua
incolumità [49].
Un acuto senso di solidarietà sociale impone a chi è consapevole di dati
pericoli e ne conosce per esperienza la possibilità di verificazione, di
proteggere al massimo chi invece (come il pubblico in questione) tende a
sottovalutare il pericolo a cui si espone [50].
In senso contrario si rinviene solo una sentenza isolata [51], la quale, invece,
col non troppo acuto ragionamento di non scoraggiare lo svolgimento di
manifestazioni sportive, ha escluso la responsabilità dell’organizzatore per le
lesioni verificatesi a danno di uno spettatore, poiché la competizione si era
svolta rispettando le norme regolamentari federali, nonché le autorizzazioni
dell’autorità pubblica [52].
Secondo il tribunale, poiché la pericolosità era ben nota a chi vi assisteva,
gli spettatori potevano considerarsi consenzienti ad un eventuale danno subito.
Tale ragionamento non mi sembra sinceramente inattaccabile, poiché risulta
difficile immaginare degli spettatori che vadano ad assistere ad una
manifestazione sportiva (magari con famiglia a seguito), consentendo ad essere
lesi nella loro integrità fisica (anche ragionando in tema di accettazione del
rischio consentito, si evidenzia inoltre che l’integrità fisica, entro certi
limiti, e la vita non sono beni disponibili). Se dunque tali spettatori non
hanno posto in essere comportamenti contra legem o comunque imprudenti, non
sembra si possa affermare che solo per il fatto di sedersi su una tribuna,
questi acconsentano alla possibilità di riportare danni alla loro integrità
fisica.
La teoria dell’accettazione del rischio sarà, invece, più pertinente se riferita
alla responsabilità degli organizzatori nei confronti degli atleti.
Si ricorda infatti che l’attività agonistica implica l’accettazione del rischio
da parte degli atleti che vi partecipano; i danni da loro sofferti, se
rientranti nell’alea dello sport praticato, ricadono sugli stessi atleti [53].
Per essere esente da responsabilità in questi casi l’organizzatore dovrà solo
dimostrare di “avere predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio
nei limiti confacenti alla singola attività sportiva, nel rispetto di eventuali
regolamenti sportivi [54] ”; resterà comunque a carico sia degli atleti sia
degli organizzatori l’obbligo di rispettare il generico obbligo di rispettare il
principio del neminem laedere a tutela di tutti i diritti assoluti [55].
Giova infine ricordare che spesso la coincidenza tra la persona
dell’organizzatore e del gestore di impianti sportivi ha fondato condanne per
quest’ultimi basate sui medesimi ragionamenti precedentemente esposti.
Oltre che casi riguardanti i gestori di impianti sciistici [56], basterà
ricordare la responsabilità colposa riscontrata a carico di un gestore di un
kartodromo per le lesioni riportate da un cliente che perse il controllo del
veicolo a seguito del pietrisco sollevato dal go-kart [57] (nonostante la pista
fosse regolarmente omologata e la fornitura di caschi integrali sia prescritta
dalla federazione italiana karting solo per l’effettuazione di gare).
Nonostante ciò si ravvisò un duplice profilo di sussistenza della colpa: per la
mancata eliminazione del pietrisco di fondo dalla pista (“inadeguata pulizia da
tutto quanto”) e per la mancata fornitura di un casco protettivo integrale [58].
Si ritenne che, sebbene i regolamenti sportivi obbligassero a fornire questo
tipo di caschi solo per le gare, ciò non esonerasse comunque il noleggiatore
dall’obbligo di “fronteggiare prevedibili situazioni di pericolo”, apprezzabili
soprattutto per le condizioni della pista, non adeguatamente ripulita dal
pietrisco esistente [59].
Da quanto sopra visto si può concludere affermando che, mettendo da parte le
considerazioni morali [60], per ciò che riguarda il problema dell’organizzazione
di manifestazioni sportive (e di conseguenza delle relative responsabilità degli
organizzatori) è di fondamentale rilevanza individuare il limite entro il quale
gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati (“accettazione del
rischio”), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali.
Questo limite va individuato caso per caso, valutando attentamente tutte le
regole di condotta che tendono a scongiurare eventi dannosi prevedibili secondo
la migliore scienza ed esperienza del momento storico e dello specifico settore.
Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere
sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore
(o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando
più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose e che,
come dimostra la copiosa casistica giurisprudenziale, possono non di rado essere
fonte di danni nei confronti di vari soggetti.

Dott. Vittorio Mirra

NOTE

[1] Per le persone giuridiche vedi pure il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300), in G.U. 19 giugno 2001
n. 140.
[2] Dini P., L’organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità, in
Riv. dir. sport., 1971, pag. 416 ss.
[3] Concordemente si afferma che il possesso del riconoscimento da parte degli
organismi sportivi ufficiali non assume nessuna rilevanza sul piano delle
responsabilità vagliate dall’ordinamento giuridico statale.
Vedi Bertini B., La responsabilità sportiva, Milano, 2002, pag. 119 ss.;
Dini P., L’organizzatore e le competizioni: limiti alla responsabilità, in Riv.
dir. sport., 1971, pag. 416 ss.
[4] Si può affermare che né l’autorizzazione ottenuta esonera l’organizzatore da
responsabilità per comportamenti a lui imputabili, né la mancanza di
autorizzazione fa sorgere alcuna responsabilità in assenza di tali
comportamenti.
[5] Si ricorda che l’art. 11 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 stabilisce che “le
autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non
possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o
penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell’esercizio concreto
della loro attività”.
[6] Nessun rimprovero potrà però essere mosso all’organizzatore se, nonostante
l’attestata conformità ai regolamenti dei mezzi utilizzati, quest’ultimi, per le
loro caratteristiche intrinseche e per l’uso che ne è stato fatto, abbiano
causato danno agli atleti o ad altri. Vedi pure Frattarolo V., La responsabilità
civile per le attività sportive, Milano, 1984, pag. 125.
[7] In conseguenza di ciò molte volte la figura dell’organizzatore e quella del
gestore di impianti sportivi coincidono.
[8] Non importa se queste competizioni siano olimpiche o meno né che siano
singole o facciano parte di un campionato e tanto meno se la manifestazione sia
nazionale o internazionale.
[9] Conrado G., Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità
dell’organizzatore di una manifestazione sportiva, in Riv. dir. sport., 1991,
pag. 3 ss.
[10] Art. 40 c.p. (Rapporto di causalità) : “Nessuno può essere punito dalla
legge per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua
azione od omissione.
Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo”.
[11] Per l’argomento vedi Grasso, op. cit., pag. 293 ss.;
Fiandaca G., Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, pag. 83 ss.;
Caraccioli I., Omissione (dir. pen.), in Noviss. Dig. It., XI, Torino, 1965,
pag. 896 ss.;
Fiandaca G. – Musco E., Diritto penale – parte generale, Bologna, 2001, pag. 559
ss.
[12] Teoria che fonda l’obbligo di attivarsi su una triplice fonte giuridica
(c.d. teoria del “trifoglio”):
· La legge
· Il contratto
· La precedente attività pericolosa.
[13] Amplius in Grasso, Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva
della fattispecie, Milano, 1983, pag. 192 ss.;
Fiandaca G. – Musco E., op. cit., pag. 561 ss.
[14] Il pericolo è immaginare l’obbligo giuridico nella mera posizione di
garanzia senza che ci sia la fonte formale, contravvenendo così al principio di
legalità.
[15] Vedi pure Traversi A., Diritto penale dello sport, Milano, 2001, pag. 29
ss.
[16] È quasi superfluo ricordare che non tutti gli sport richiedono l’uso di
mezzi tecnici (ad esempio nessun mezzo o attrezzo è usato dal maratoneta o da un
velocista).

[17] A volte, inoltre, per ragioni di opportunità, può essere rischioso
organizzare incontri tra avversari appartenenti a categorie diverse (nella boxe,
nel karate) o permettere incontri tra atleti molto distanti nel ranking federali
(ad esempio le piste di sci sono “catalogate” con colori diversi a seconda della
difficoltà), cosicché la sproporzione delle forze in campo possa provocare
nocumento ad un atleta.
[18] Emblematico in questo senso è il caso del calciatore perugino Renato Curi
(a cui oggi è intitolato lo stadio della città umbra), deceduto sul campo per un
attacco cardiaco (Cass. pen. sez. IV 9 giugno 1981, in Foro it., 1982, II, 268).
[19] Dini P., op. cit., pag. 426 ss.
[20] Amplius in Tortora – Izzo – Ghia, Diritto sportivo, Torino, 1998, pag. 135
ss.
[21] Manifestazione oggettivamente pericolosa (si trattava di un rally) sia per
le velocità delle auto, sia per il lungo ed accidentato percorso, tanto è vero
che era una “prova speciale”, da percorrere in tempi molto stretti. La
pericolosità di questo tipo di manifestazioni è suffragata anche dai non isolati
casi di lesioni e morti ai danni degli spettatori ed anche degli stessi
gareggianti (per l’episodio della morte di un “navigatore” durante il rally di
Montecarlo vedi “La Gazzetta dello Sport” del 23 gennaio 1990).
[22] Appello Bologna, sez. II, 4 ottobre 1989, in Cass. pen., 1990, pag. 1191
ss.

[23] Simile anche se riguardante una gara di kart è la sentenza del tribunale
Verona 13 luglio 1990, in Resp. civ. prev., 1992, pag. 808 ss., in cui si
ritennero responsabili gli organizzatori, poiché, in relazione alla presenza di
spettatori a breve distanza dal percorso di gara, omisero di predisporre idonee
protezioni e di adottare cautele necessarie a prevenire incidenti che era
doveroso prevedere come possibili. Nel caso specifico risultò, infatti, evidente
che le transenne sistemate erano del tutto insufficienti ai fini di protezione,
potendo solo servire a mantenere il pubblico fuori dal percorso di gara e non
certo a contenere gli sbandamenti dei mezzi.
[24] Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in G.U. 18 maggio 1992 n. 114
suppl. ord.
[25] In particolare le circolari del Ministero dell’interno n. 9537 del 20
giugno 1962 e la n. 68 del 2 luglio 1962.
[26] In particolare si richiedono la predisposizione di recinzioni continue in
rete metallica di adeguata robustezza e di guard-rail di tipo stradale, nonché
una adeguata sorveglianza del pubblico, che deve essere posto ad una distanza
minima dal bordo della strada di sei metri.
[27] Vedi il parametro dell’homo eiusdem professionis atque condicionis.
[28] Appello Bologna, sez. II, 4 ottobre 1989, in Cass. pen., 1990, pag. 1203.
[29] Le gare automobilistiche sono infatti regolate da specifiche leges artis
che escludono l’applicabilità dei comuni criteri di prevedibilità ed evitabilità
dell’evento e che non furono violate dal pilota perché la natura intrinseca
della gara imponeva di tenere il massimo della velocità consentita dalle
condizioni stradali, le vetture di gara sono dotate di sistemi di protezioni più
efficaci rispetto a quelli delle vetture di serie e perché i piloti sono dotati
di una specifica licenza.
[30] Mentre il tribunale in primo grado aveva stabilito la misura del concorso
nel 30% ma senza motivazioni esaustive.
[31] Infatti i giovani in questione entrarono nell’area della corsa dal varco
ufficiale, senza ricevere all’ingresso nessun avvertimento, percorsero vari
chilometri a piedi senza che nessuno li ammonisse sulla pericolosità del
percorso e non videro nessun cartello o segnale di pericolo.
[32] Tribunale Torino 13 luglio 1983, in Riv. dir. sport., 1983, pag. 566 ss.
[33] Cass. 10 novembre 1965, in Riv. dir. sport., 1966, pag. 144 ss.
[34] Tanto più che la circolare del Ministero della Difesa n. 4121 del 14 aprile
1956 sancisce “l’obbligo di apprestare una adeguata attrezzatura di salvataggio
per i lanci paracadutistici sportivi effettuati sopra o in prossimità di
estensioni di acque”.
[35] Cass. pen. sez. IV 21 febbraio 1995, in Riv. dir. sport., 1996, pag. 302
ss.
[36] Più specificamente vedi pure la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),
in G.U. n. 3 del 5-1-2004 ed in particolare l’art. 3, il quale così dispone: “I
gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 (le aree sciabili
attrezzate) assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e
ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle
piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di
adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli
infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di
assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente
regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi
sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti
stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero
della salute a fini scientifici e di studio.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui
al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro”.
[37] Il grado di difficoltà della pista va individuato secondo una scala
cromatica consigliata dal “Decalogo dello sciatore” vanno dalla più agevole (la
pista verde) fino alla più impegnativa (la pista nera).
[38] Tribunale Aosta 26 febbraio 1990, in Riv. dir. sport., 1990, pag. 200.
[39] Si trattava di lesioni riportate da uno sciatore su una delle piste più
conosciute della Val D’Aosta a seguito di un urto contro un pilone di sostegno
di una seggiovia.
Si stabilì nel caso specifico che, “se nonostante la situazione pericolosa sia
fronteggiabile dallo sciatore medio, l’evento dannoso si verifichi a danno di
taluno, il responsabile della pista non verserà in colpa, proprio perché da
quella situazione nessuna regola di condotta appare estrapolabile”.
[40] A soluzione opposta si arrivò riguardo allo stesso evento (ma accaduto
stavolta durante una gara motociclistica), basandosi sul fatto che la gara si
svolgeva su un circuito aperto al traffico e dunque ci sarebbe “l’impossibilità
di imporre un gravoso obbligo di controllo di tutte le possibili insidie poste
lungo il percorso” (Tribunale Brescia 5 marzo 1970, in Riv. dir. sport., 1970,
pag. 251 ss.).
[41] Appello Genova 4 settembre 1991, in Riv. dir. sport., 1992, pag. 79 ss.
[42] Tribunale Napoli 11 dicembre 1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 656.
[43] Tribunale Milano 12 novembre 1992, in Riv. dir. sport., 1993, pag. 499, che
riguardava il caso di una pallina fuoriuscita dal campo di gioco e che provocò
gravi lesioni ad uno spettatore.
Si è già precedentemente evidenziato che il giocatore fu considerato esente da
colpa, mentre il tribunale affermò la responsabilità della società addebitandole
l’inosservanza delle regole generali di cautela e prudenza, in quanto pur non
potendosi ravvisare una colpa specifica, ciò non esenta da responsabilità per
colpa generica. Infatti, nel caso specifico, il posizionamento delle tribune
imponeva l’adozione di barriere o comunque delle recinzioni per evitare il
pericolo per gli spettatori dell’eventualità, certamente possibile, di una
anomala fuoriuscita della pallina, anche nella parte posteriore del campo.
[44] E precisamente un gravissimo trauma bulbare non perforante, con successivo
distacco della retina.
[45] Tribunale Rovereto 5 dicembre 1989, in Riv. dir. sport., 1990, pag. 498 ss.
[46] E tale omissione è in stretto nesso causale con l’evento, poiché se una
idonea protezione fosse stata posta, la palla non avrebbe potuto colpire lo
spettatore seduto lungo i bordi del campo.
[47] Il regolamento della F.I.P.T. (Federazione Italiana Palla Tamburello)
infatti prevede una recinzione, ma solo per la protezione del campo e non della
incolumità degli spettatori. Il campo deve essere protetto, infatti, “per
permettere ai giocatori di muoversi con assoluta sicurezza, liberi da ogni
impedimento” (art. 2d).
[48] Si concluse perciò col considerarsi imprudente e negligente
l’organizzazione dell’incontro, poiché si era ammessa la presenza di un folto
pubblico lungo i bordi del campo di gioco ed a poca distanza dallo stesso, senza
preoccuparsi di predisporre una qualsiasi protezione per evitare che la palla
scagliata lateralmente (cosa peraltro consentita ai giocatori) possa colpire gli
spettatori, ledendone l’integrità fisica.
[49] Tribunale Rovereto 5 dicembre 1989, in Riv. dir. sport., 1990, pag. 498 ss.
[50] E’ essenzialmente in questo che si individua la posizione di garanzia.
[51] Tribunale Roma 9 luglio 1957, in Temi rom., 1958, pag. 59 ss.
[52] E si è già spiegato che ciò è condizione necessaria ma non sufficiente per
essere considerati esenti da responsabilità.
La normativa federale rappresenta quindi solo una traccia, un dato a cui
necessariamente far riferimento, ma non costituisce un limite vincolante;
occorrerà un accertamento di fatto condotto dal giudice di merito per stabilire
se tali normative federali abbiano o meno carattere esaustivo.

[53] Su questo tema vedi Cass. 10 novembre 1965, in Riv. dir. sport., 1966, pag.
144 ss.;
Tribunale Busto Arsizio 22 febbraio 1982, in Riv. dir. sport., 1982, pag. 570
ss.;
Tribunale Napoli 21 maggio 1986, in Resp. civ. prev., 1986, 568;
Cass. pen. sez. IV 21 febbraio 1995, in Riv. dir. sport., 1996, pag. 302 ss.
[54] Cass. 20 febbraio 1997 n. 1564, in Resp. civ. prev., 1997, pag. 699 ss.
[55] Cass. pen. 28 maggio 1987, in Giur. It., 1989, II, 44.
[56] Per i quali si rimanda a Giudiceandrea U., La responsabilità civile e
penale del gestore degli impianti di risalita, in Riv. dir. sport., 1982, pag.
301 ss.;
Tribunale Torino 5 luglio 1997 n. 913, in Giur. penale, 1998, 500;
Tribunale Torino 23 aprile 1987, in Giur. penale, 1989, 762;
Pretura Aosta 24 dicembre 1993, in Giurisprudenza di merito, 1994, 315.
[57] Cass. pen. sez. IV 1 febbraio 2000 n. 1170, in Riv. giur. circ. trasp.,
2000, 990 ss.

[58] Al soggetto leso fu infatti fornito un casco di protezione “di tipo aperto”
e cioè senza visiera.
[59] A nulla valse il fatto che la pista fosse stata omologata, poiché tale
omologazione non esime il responsabile della pista dall’adottare tutte le regole
e misure prudenziali che l’uso della pista richiedeva.
[60] Per alcuni, infatti, è quanto meno discutibile permettere di organizzare
gare sportive pericolose per la vita dei partecipanti al solo fine di offrire
uno spettacolo e ricavarvi un guadagno.

Redazione

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