“Responsabilità oggettiva degli Istituti Scolastici per infortuni occorsi agli alunni durante l’orario di svolgimento delle attività didattiche. Inversione dell’onere probatorio – Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, sentenza n. 4751 del 20 marzo 2004”.

Redazione 06/07/04
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Servizi Pubblici Essenziali
Giurisprudenza
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
PER INFORTUNI OCCORSI AGLI ALUNNI
DURANTE L’ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.
INVERSIONE DELL’ONERE PROBATORIO
Sentenza numero 4751 emessa dal
Tribunale Civile di Napoli – Sesta Sezione – G.U. *******
in data 20 marzo 2004
Reperimento e breve nota di commento
a cura del dott. M******************************* del Foro di Cosenza
Allievo Scuola Specializzazione Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi “Magna Græcia” in Catanzaro
La sentenza ora in commento, riprendendo in grado di merito un principio già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza numero 14484 emessa dalla terza sezione civile in data 07 novembre 2000, statuisce l’inversione dell’onere probatorio e la posizione del medesimo a carico di parte convenuta nelle ipotesi di infortunio verificatosi a danno di alunno minorenne durante il tempo di permanenza dello stesso all’interno dell’istituto scolastico.
In particolare, provato il luogo e il tempo del sinistro, sarà la scuola a dover dimostrare l’avvenuta adozione di tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del pregiudizio.
Si rafforza così il disposto dell’articolo 2048 del Codice Civile (in materia di responsabilità oggettiva dei maestri e precettori d’arte) e la regola dell’inversione dell’onere probatorio in tutte le fattispecie da questo regolate.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI – VI SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico, dott.ssa ***************, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5941/97 R.G.A.C., promossa da

T.A. e M.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M., elettivamente domiciliati in Napoli, via XXXXX, presso lo studio dell’avvocato XXXXX, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione
ATTORI
E
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11
CONVENUTO
E
Assicurazioni XXXXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, piazza XXXXX, presso lo studio dell’avvocato XXXXX che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni: come in atti
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6-9 giugno 1997 T.A. e M.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M., esponevano che il giorno 20 marzo 1995 il predetto minore, iscritto alla sessione scolastica 1995/96 presso la succursale dell’Istituto XXXXX in Napoli, vico XXXXX, durante la permanenza in classe in orario scolastico era caduto rovinosamente per terra, urtando con il capo sullo spigolo di una sedia; l’evento si era verificato a causa del temporaneo allontanamento dalla classe dell’insegnante di turno, la quale si era recata a fare la spesa, sottraendosi all’obbligo di affidamento degli scolari; al proprio rientro, l’insegnante non aveva apprestato le cure necessarie al bambino, ritenendo anzi conveniente tacere sull’accaduto.
Il minore era stato poi condotto dai genitori in ospedale, ove gli venivano riscontrate lesioni.
Tanto premesso, gli esponenti citano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Assicurazioni XXXXX S.p.A. per sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Ministero nella produzione del sinistro e, per l’effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro o ciascuno per l’accertata responsabilità, al risarcimento del danno quantificato nella somma di Lit. 69.540.139, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma ritenuta dal giudice; con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si costituivano entrambi i convenuti.
Il Ministero deduceva che l’insegnante si era allontanata dalla classe solo per alcuni minuti, avendo avvertito disturbi intestinali e dolori addominali e quindi, per un giustificato motivo, aveva lasciato la classe affidata alla bidella M.R. Deduceva altresì il carattere meramente accidentale, imprevedibile ed inevitabile dell’evento. Chiedeva dunque il rigetto della domanda ed il differimento della prima udienza di comparizione al fine di chiamare in causa la Assicurazioni XXXXX S.p.A. al fine di essere garantita dalla stessa in caso di accoglimento della domanda principale.
Effettuata la chiamata in causa, si costituiva la società assicuratrice, la quale eccepiva l’improponibilità della domanda proposta dai coniugi T.-M. nei suoi confronti, la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ex articolo 2952 del Codice Civile; l’improponibilità della chiamata in garanzia in quanto la polizza non aveva ad oggetto la responsabilità civile dell’istituto; contestava poi nel merito la domanda.
Assunta prova testimoniale ed espletata la consulenza tecnica d’ufficio, il giudice onorario, dott.ssa *****, disponeva la rinnovazione della consulenza e nominava un altro consulente.
Effettuato tale incombente e rassegnate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’articolo 190 del Codice di Procedura Civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda nei confronti del Ministero è fondata per quanto di ragione.
Invero va premesso che l’amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto di collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale.
L’onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si sia verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto (Cassazione Civile, sezione terza, 7 novembre 2000, numero 14484).
Orbene, nell’ipotesi in esame, l’istruttoria svolta ha confermato che l’evento dannoso si è verificato durante la permanenza del minore in classe durante l’orario scolastico (circostanza peraltro pacifica); è altresì emerso che l’insegnante si era allontanata dall’aula “per andare a comprare un panino” come riferito direttamente dalla stessa alla teste M.R., bidella della scuola, alla quale l’insegnante affidò la classe per il periodo della sua assenza.
La predetta teste è stata quindi informata direttamente dalla persona interessata del motivo dell’allontanamento dalla classe e pertanto la sua testimonianza appare sicuramente più affidabile di quella della teste P.C., alla quale fu riferito, non si sa da chi, che l’insegnante si era assentata perché “in preda ad un attacco di colica” e che quindi non ha conoscenza diretta della circostanza.
Gli attori hanno dunque assolto all’onere probatorio sugli stessi gravante.
Non altrettanto può dirsi per il Ministero, che non solo non ha provato la dedotta legittimità dell’assenza dalla classe dell’insegnante (stante il contrasto tra le due testi sopra menzionate e la maggiore affidabilità delle dichiarazioni di M.R.) ma non ha fornito elementi tali da cui desumere l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare l’evento e quindi la dedotta imprevedibilità ed inevitabilità dello stesso.
Anzi è emerso che l’insegnante ha abbandonato la classe senza giustificato motivo, lasciandola sotto il controllo di una bidella, la quale non è evidentemente dotata della preparazione professionale necessaria per vigilare su un’intera classe di bambini della scuola materna (il minore T.M. all’epoca del fatto aveva tre anni), senza che risulti precisamente il tipo di attività cui erano dediti i bambini in quel momento.
Va inoltre evidenziato che il dovere di vigilanza imposto dall’articolo 2048 del Codice Civile “non ha carattere assoluto ma relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni” (Cass. 6937/1993).
Tale dovere è quindi particolarmente significativo in una classe di scuola materna con bambini di tre anni, dove anche la spinta da parte di un compagno nel corso dell’attività di gioco non appare imprevedibile ed inevitabile se non risultano adottate tutte le misure richieste dal caso concreto.
In ordine al quantum si rileva che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, in conseguenza dell’incidente il minore ha riportato ferita lacero-contusa del fornice gengivale labbro superiore; l’inabilità temporanea totale è durata sette giorni mentre quella parziale ha avuto la durata di cinque giorni.
Il c.t.u. ha inoltre convincentemente escluso, con ampiezza di argomentazioni, che la deviazione del setto nasale cui il minore è affetto sia derivata dall’incidente in questione.
Invero il tecnico ha evidenziato che dalle certificazioni ospedaliere relative al giorno dell’incidente non emergono lesioni al naso così come dalle successive indagini cliniche: sia la radiografia del 18 aprile 1995, eseguita presso la struttura XXXXX, sia quella effettuata il 15 gennaio 2001 evidenziano inoltre integrità delle ossa nasali e l’assenza di lesioni ossee di tipo traumatico.
Sulla base di tali elementi, il consulente ha ritenuto che la deviazione del setto nasale da cui è affetto il danneggiato sia congenita e assolutamente non in relazione con l’evento traumatico occorsogli il 20 marzo 1995.
Va quindi riconosciuto unicamente il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea totale, che può essere equitativamente quantificato all’attualità, tenuto conto della breve durata e della non particolare gravità della malattia, in Euro 200,00, nonché da inabilità temporanea parziale, mediamente al 50%, quantificato in Euro 70,00.
Il danno biologico totale è pari ad € 270,00.
Spetta pure il risarcimento del danno morale, che può essere quantificato in Euro 90,00.
In ordine al rimborso delle spese mediche gli attori hanno ritualmente documentato la spesa complessiva di Lit. 48.000, di cui alle otto ricevute prodotte con la costituzione in giudizio ed elencate al punto 6 dell’indice del fascicolo di parte; detta somma, pari ad Euro 24,79, rivalutata all’attualità secondo gli indici ISTAT, è pari ad Euro 30,52.
Non sussistono altri danni patrimoniali.
In conclusione, il Ministero va condannato al pagamento della somma di Euro 390,52.
In applicazione dell’orientamento assunto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (17 febbraio 1995, numero 1712), spettano gli interessi legali inizialmente calcolati, sull’importo risultante dalla devalutazione in base agli indici ISTAT, al 20 marzo 1995, data del sinistro, della somma testé liquidata e, quindi, anno per anno ed a partire dal 20 marzo 1996 fino al momento della presente sentenza, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella sopra precisata; oltre ai successivi interessi al tasso legale sull’importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo.
Venendo ora alla domanda proposta dagli attori nei confronti della Assicurazioni XXXXX S.p.A. si rileva che nella specie è stata stipulata dalla Regione Campania una polizza infortuni che assicura gli alunni che frequentano le scuole della regione per tutti gli infortuni accaduti nell’ambito delle attività scolastiche, anche se derivanti da aggressioni o atti violenti purché l’assicurato non vi abbia preso parte volontariamente. Si tratta quindi di un contratto di assicurazione per conto altrui.
Ne consegue che gli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M., possono agire direttamente nei confronti della società assicuratrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, per il pagamento dell’indennità dovuta in virtù del contratto di assicurazione.
Nel caso in esame, però, gli attori non hanno fatto valere il diritto direttamente nascente nei loro confronti…(omissis)…in tal senso, la domanda proposta è inammissibile, come eccepito dalla società assicuratrice.
La domanda di garanzia proposta dal MIUR nei confronti della Assicurazioni XXXXX S.p.A. va rigettata per i motivi appena illustrati, e cioè perché si tratta nella specie di una polizza infortuni stipulata peraltro dalla Regione Campania, che assicura gli alunni per gli infortuni ad essi accaduti nell’ambito delle attività scolastiche.
La riduzione della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali tra gli attori ed il Ministero nella misura della metà; il residuo va posto a carico del Ministero per il principio della soccombenza.
Per lo stesso principio le spese di consulenza tecnica d’ufficio vanno poste a carico del Ministero.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese processuali tra T.A. e M.G. e la Assicurazioni XXXXX S.p.A. nonché tra il MIUR e la Assicurazioni XXXXX S.p.A.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come innanzi proposta, così provvede:
condanna il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento in favore di T.A e M.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M., della somma di Euro 390,52, oltre interessi legali e decorrenze di cui in motivazione;
dichiara inammissibile la domanda proposta da T.A. e M.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M., nei confronti della Assicurazioni XXXXX S.p.A.;
rigetta la domanda proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nei confronti della Assicurazioni XXXXX S.p.A.;
dichiara compensate, nella misura della metà, le spese processuali tra T.A. e M.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M., ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca…(omissis)…;
condanna il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento delle spese processuali liquidate in sub d) in favore di T.A. e M.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M., nella residua metà;
pone a carico del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le spese di c.t.u.;
dichiara interamente compensate le spese processuali tra T.A. e M.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M., e la Assicurazioni XXXXX S.p.A. nonché tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Assicurazioni XXXXX S.p.A.

Così deciso in Napoli, addì 20 marzo 2004.

IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa ***************

Redazione

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