Responsabilità medica, oggi si pronunciano le Sezioni Unite

Redazione 21/12/17
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Oggi la pronuncia delle Sezioni Unite sulla responsabilità medica

E’ prevista per oggi la sentenza delle Sezioni Unite in materia di responsabilità medica, tematica che da alcuni anni è oggetto di numerosissimi e sentiti dibattiti in seno alla giurisprudenza e alla dottrina.

L’ultima riforma, cosiddetta Legge Gelli-Bianco ha toccato in vari punti la normativa precedente, creando confusione rispetto al nuovo quadro legislativo che si è creato, nonché facendo sorgere diversi problemi a livello di successione di leggi e di diritto intertemporale.

La Sezioni Unite sono dunque state interpellate al fine di mettere ordine e fare chiarezza alla luce degli ultimi interventi.

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Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli-Bianco

La presente opera è aggiornata alla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario di cui  alla legge Gelli-Bianco. La tanto attesa novella affronta e disciplina, tra gli altri, i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria e dell’obbligo di assicurazione. Il testo, con formulario e giurisprudenza, è uno strumento operativo per i professionisti che si trovano a dirimere le questioni giudiziali e stragiudiziali riguardanti la responsabilità del medico e il relativo risarcimento del danno. Il commento, anche attraverso schemi e tabelle, analizza in modo chiaro e dettagliato gli orientamenti giurispruden- ziali, sottolineandone l’aspetto processuale e sostanziale.I principali argomenti affrontati sono:- l’attività medica e i diritti del paziente;- la responsabilità da contatto;- l’aspetto contrattuale del rapporto del paziente con il medico;- la responsabilità nell’ambito del rapporto tra paziente e medico;- il nesso causale nella colpa medica e la violazione delle linee guida;- le varie forme di risarcimento possibili (danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, iatrogeno, morale, esisten- ziale, tanatologico, biologico terminale, parentale);- la responsabilità medica sotto il profilo penale.Nel Cd-Rom allegato trova spazio un ricco formulario, in formato editabile e stampabile.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)Gianluca Pascale, Avvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi e articoli nei campi di Diritto civile e di Diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui “Autovelox. Ricorsi e tutele contro le sanzioni amministrative” e “Il contratto di fideiussione”.

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Le tesi a confronto

Le Sezioni Unite formuleranno il principio di diritto da seguire nella corretta interpretazione della nuova normativa. Due gli orientamenti principali che sino ad oggi si sono sviluppati in seno alla giurisprudenza. Il primo sostiene la reviviscenza della disciplina previgente alla legge Balduzzi, in quanto la Legge del 2017 avrebbe abrogato la precedente normativa. Altro orientamento, invece, ritiene che il testo Gelli-Bianco abbia introdotto una disciplina più favorevole e, dunque,deve essere applicato l’art. 2 c.p., la cui ratio è quella del favor rei.

Inoltre, le Sezioni Unite dovranno chiarire l’ambito di applicazione della causa di non punibilità di cui al nuovo art. 590 sexies c.p., che esclude la punibilità del medico che abbia seguito le linee guida, ovvero non le abbia seguite o non correttamente applicate.

Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

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