Responsabilità medica: la recente pronuncia delle Sezioni Unite penali
Le Sezioni Unite penali si sono pronunciate ieri (22 febbraio) in materia di responsabilità medica con la sentenza n. 8770, dichiarando inammissibili i motivi di ricorso presentati da un medico chirurgo, il quale non aveva prestato le cure necessarie ad un paziente, pur conoscendone esattamente le gravi condizioni di salute e la gravità dei sintomi che si erano manifestati. Nel caso di specie, il medico veniva condannato sia in primo che in secondo grado per lesioni colpose, in quanto non sarebbe ingiustificatamente intervenuto a tutela del proprio paziente. Inoltre, veniva esclusa l’operatività della causa di esonero da responsabilità, in quanto il sanitario non aveva fatto applicazione delle linee guida e delle best practices valide per il caso concreto.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite
La pronuncia in esame è di particolare importanza in quanto i giudici di legittimità chiariscono la portata della causa di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c.p., introdotta dalla Legge n. 24 del 2017. In altre parole, la Suprema Corte è stata chiamata a a chiarire, in tema di responsabilità colposa del medico, qual è l’ambito di applicazione della suddetta norma, vale a dire le ipotesi in cui il sanitario è esente da responsabilità.
La questione è nata proprio con l’introduzione di detta legge, che ha abrogato il precedente quadro normativo, creatosi con il decreto Balduzzi, generando delle divergenze in seno alla giurisprudenza sulla portata della responsabilità colposa del medico che segue le linee guida.
Volume consigliato
Responsabilità del medico e risarcimento del danno dopo la riforma Gelli-Bianco
La presente opera è aggiornata alla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario di cui alla legge Gelli-Bianco. La tanto attesa novella affronta e disciplina, tra gli altri, i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria e dell’obbligo di assicurazione. Il testo, con formulario e giurisprudenza, è uno strumento operativo per i professionisti che si trovano a dirimere le questioni giudiziali e stragiudiziali riguardanti la responsabilità del medico e il relativo risarcimento del danno. Il commento, anche attraverso schemi e tabelle, analizza in modo chiaro e dettagliato gli orientamenti giurispruden- ziali, sottolineandone l’aspetto processuale e sostanziale.I principali argomenti affrontati sono:- l’attività medica e i diritti del paziente;- la responsabilità da contatto;- l’aspetto contrattuale del rapporto del paziente con il medico;- la responsabilità nell’ambito del rapporto tra paziente e medico;- il nesso causale nella colpa medica e la violazione delle linee guida;- le varie forme di risarcimento possibili (danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, iatrogeno, morale, esisten- ziale, tanatologico, biologico terminale, parentale);- la responsabilità medica sotto il profilo penale.Nel Cd-Rom allegato trova spazio un ricco formulario, in formato editabile e stampabile.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)Gianluca Pascale, Avvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi e articoli nei campi di Diritto civile e di Diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui “Autovelox. Ricorsi e tutele contro le sanzioni amministrative” e “Il contratto di fideiussione”.
Gianluca Pascale | 2017 Maggioli Editore
30.00 € 28.50 €
La disciplina previgente, nell’ottica di contenere la responsabilità del medico, che sembrava esposto in ogni caso ad un addebito, era arrivata a punire il solo errore inescusabile. Ora, il nuovo dato normativo ha condotto le Sezioni Unite ad affermare che il medico risponde, a titolo di colpa, per la morte o le lesioni del paziente quando:
1. l’evento si verifica per colpa, anche lieve, dovuta a negligenza e imprudenza
2. l’evento si verifica per colpa, anche lieve, dovuta a imperizia e il caso non è trattato dalle buone pratiche accreditate
3. se l’evento si verifica per colpa, anche lieve, dovuta a imperizia nella scelta delle linee guida da applicare
4. se l’evento si verifica per colpa grave per imperizia nell’applicazione delle linee guida, considerato il rischio clinico e la particolare difficoltà dell’atto medico.
Per approfondire, leggi anche La giurisprudenza sulla riforma Gelli-Bianco
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento