Responsabilità del gestore di struttura di go-karting: una massima

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In seno all’orientamento assolutamente dominante, si legga Cass. 23 settembre 2005 che ha affermato la responsabilità del titolare di un circuito di go – karting:
a) per mancata collocazione di un adeguato numero di balle di paglia lungo i bordi della pista e nelle zone esposte a maggior pericoli di incidenti;
b) inoltre, per non aver provveduto a lasciare libera la zona posta ai lati della pista in modo tale da consentire la collocazione delle balle di paglia fino alla rete metallica di recinzione delle zone riservate al pubblico.
Questa la massima:
«A carico degli organizzatori di gara si può configurare una responsabilità colposa qualora essi non abbiano posto in essere tutte quelle cautele idonee a garantire la incolumità dei partecipanti alla gara e del pubblico. In tale caso possono riscontrarsi gli estremi della colpa generica nel non avere rispettato le comuni regole di prudenza, diligenza, perizia e di quella specifica ravvisabile nella violazione di norme di legge e regolamenti, ovvero di ordini e discipline prescritti dall’autorità.
In particolare, la colpa generica (che si atteggia diversamente a seconda che danneggiato sia un partecipante o uno spettatore) deve essere valutata alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che l’organizzatore ha l’obbligo di rispettare nel caso concreto e con riferimento alle sue possibilità; per rimanere esente da responsabilità, esso, infatti, deve predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva» (conff., Cass. 28 febbraio 2000, id., 20 febbraio 1997 n. 1564).
 
 
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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