La Corte di Cassazione torna nuovamente sull’art. 141 CDA confermando che non è da considerarsi caso fortuito la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista.
La suprema Corte ulteriormente, e dopo la nota pronuncia SSUU n. 35318/22, torna ad affermare che l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni si applica anche in caso di responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista rispetto a quello a bordo del quale era il trasportato.
Volume per l’approfondimento: Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale
Indice
1. La sentenza
Con la sentenza numero 899 del 08/05/2023 (Presidente Travaglino – relatore Cricenti) la Suprema Corte, III sezione, ulteriormente ribadisce che sussiste legittimazione passiva della compagnia del vettore ai sensi dell’art. 141 del Cda anche in caso di responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista, non potendosi definire detta condotta alla stregua del caso fortuito che la suddetta norma richiama per la sua disapplicazione.
2. La vicenda sostanziale e processuale
Tizio, terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato con la società Alfa, in seguito al sinistro stradale in cui era coinvolto agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cerignola al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite. Nel farlo conveniva, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia del vettore.
Il Giudice di pace dichiarava la carenza di legittimazione dell’assicuratore del vettore, ritenendo che la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo antagonista, peraltro solamente allegata e non provata, determinasse una ipotesi di caso fortuito.
La sentenza veniva impugnata al Tribunale di Foggia da Tizio, ma il tribunale foggiano confermava la pronuncia di primo grado.
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3. L’esito in Cassazione
Ricorreva per cassazione Tizio, contestando che si potesse definire caso fortuito la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista e che, per tale ragione si potesse giungere alla carenza di legittimazione passiva della compagnia del vettore.
Come noto vi è stato un tempo (buio) in cui la Corte di Cassazione affermava che la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista rispetto a quello in cui viaggiava il terzo trasportato determinava una ipotesi di caso fortuito che, alla stregua del I comma dell’art. 141 del codice delle assicurazioni portava alla disapplicazione della procedura del terzo trasportato, e alla carenza di legittimazione passiva dell’assicuratore del vettore.
Detta epoca sorge nel febbraio del 2019 con la pronuncia 4147/2019 (Presidente Amendola – Relatore Graziosi), poi confermata nel maggio 2019 (Presidente Vivaldi – Relatore Ianello) e nel febbraio 2020 con la pronuncia n. 8386/20 (Presidente Amendola – Relatore Valle), e termina nel febbraio 2021 con la pronuncia delle Sezioni unite 35318/22 (Presidente Dispirito – Relatore Sestini). La pronuncia a sezioni unite si rese necessaria in ragione del contrasto creatosi in seno alla Corte grazie alla illuminata pronuncia n. 17963/21 del giugno 2021 (Presidente Frasca e relatore Scoditti) che sconfessava le due precedenti con un obiter dictum che aveva tutto il sapore del richiamo all’ordine, e concludeva per la non affermazione del caso fortuito nell’ipotesi in esame.
Nel biennio febbraio 2019/febbraio 2021, nei Tribunali di merito ha regnato il caos, con giudizi definiti dopo anni di udienze con accoglimento d’ufficio della eccezione di carenza di legittimazione passiva e danneggiati (e loro difensori) disperati e con compagnie assicuratrici (e loro difensori) entusiasti.
Con l’odierna pronuncia, con Presidente Travaglino e relatore Cricenti, la corte conferma e avvalora quanto da lei stessa statuito nella sua massima espressione e, speriamo definitivamente, allontana quel periodo buio e incerto riconoscendo il diritto del terzo trasportato a godere di una legislazione, quantomeno processuale, di favore.
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