Responsabilità civile: risarcimento danni – Trib. Napoli, n. 2851/2011

sentenza 07/07/11
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SENTENZA N. 2851                                                                        ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica ed in personale del Dott. ***************, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32952/2008 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del G.d.P. – risarcimento danni, riservata in decisione all’udienza del 10/1/2011 e vertente

TRA
C. G., elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Esedra, Ed. Edilforum is. F10, Centro Direzionale di Napoli, presso lo studio dell’avv. *************** e ************* che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell’atto di appello.

APPELLANTE

E

M. A. e M. S., domiciliati in primo grado alla via Palasciano n. 21, presso lo studio dell’avv. **************.

APPELLATI CONTUMACI

E

Unipol S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di risposta, dall’avv. ************** ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in Napoli alla via Palasciano n. 21.

APPELLATA

CONCLUSIONI

All’udienza del 101112011, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data in data 20-2811212005, C. G. conveniva in giudizio M. A., M. S. e la Unipol S.p.A., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, per sentirli condannare in solido, previa declaratoria di responsabilità dei primi due per il sinistro di cui in citazione, al risarcimento di tutti i danni oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Più in particolare quanto alle circostanze in fatto ed in diritto a sostegno della pretesa dedotta in giudizio esponeva che in data 15 febbraio 2001, alle ore 14,20 circa, mentre era intento ad attraversare a piedi e sulle strisce pedonali la via Purgatorio nel quartiere **********, veniva investito dalla Fiat 127 tg. (omissis) di proprietà di M. A. e condotta da M. S., assicurata per la r.c.a con l’Unipol S.p.A.. Aggiungeva che a seguito dell’investimento cadeva al suolo riportando delle lesioni personali.

Si costituivano i convenuti che impugnavano estensivamente la domanda, chiedendone il rigetto.

All’esito dell’attività istruttoria, con sentenza n. 45056107, depositata in cancelleria in data 24/10/2007, il G.d.P. dichiarava improponibile la domanda, compensando le spese di lite.

Con citazione notificata in data 15/09/2008, il C. proponeva appello lamentando l’erronea valutazione circa limproponibilità della domanda, dovendosi ritenere che la discordanza tra la data indicata in citazione e quella riportata sulla lettera di messa in mora era frutto di un mero errore materiale, che non inficiava la corretta individuazione dell’a effettiva data del sinistro. Pertanto chiedeva procedersi alla riforma della sentenza appellata, con l’accoglimento della domanda così come proposta in primo grado.

Si costituiva l’Unipol che impugnava estensivamente lappello di controparte, insistendo per il rigetto.

Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta in decisione all’udienza del 1011/2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato, e pertanto deve essere accolto così come precisato nella motivazione che segue.

Il giudice di prime cure, infatti, ha dichiarato la domanda improponibile evidenziando che, mentre nella lettera di messa in mora di cui all’art. 22 della legge n. 990/69 risultava indicata come data del sinistro quella del 19 febbraio 2001,, viceversa nell’atto di citazione veniva indicata la data del 15 febbraio 2001.

Alla luce di tale discordanza di date, ed in assenza di una formale correzione a verbale, ha concluso nel senso che l’atto di citazione faccia riferimento ad un sinistro diverso da quello per il quale venne spedita la lettera di messa in mora, e che quindi la domanda risulta improponibile, non essendo stata preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno.

Ritiene il Tribunale che la discordanza sopra segnalata sia da ricondurre ad un mero lapsus calami che non appare però in grado di inficiare il fatto che la data del sinistro debba correttamente identificarsi in quella del 19 febbraio 2001.

Che si tratti di un mero errore materiale, suscettibile peraltro di essere ‘ emendata, si ricava dalla stessa motivazione della sentenza appellata, laddove sostiene che ad una diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire, ove l’appellante avesse provveduto a correggere a verbale la data riportata in citazione.

Nella fattispecie, la stessa proposizione dell’atto di appello equivale ad una evidente volontà di procedere alla correzione dell’errore materiale in cui é incorso nella stesura dell’atto di citazione.

Peraltro l’atto in questione contiene una serie di riferimenti ad una serie di atti allegati già nella produzione del primo grado di giudizio 8 dichiarazione di M. S. inoltrata alla sua compagnia, lettere di messa in mora, referto medico di P.S.), dai quali si evince in maniera in equivoca la data esatta di verificazione del fatto, cosi che emerge in maniera palese come la data riportata in citazione sia fiotto di una mera svista, e che in realtà l’attore intendesse are riferimento all’episodio dannoso verificatosi il 19 febbraio 2001. A ciò aggiungasi che l’attore aveva nel febbraio del 2003 notificato un altro atto di citazione, per il medesimo episodio, nel quale era correttamente riportata la data del 19 febbraio 2001, confermandosi in tal modo il fatto che la data del 15 febbraio è frutto di un mero errore, che però non impedisce di individuare quale sia la data invece in cui ebbe effettivamente a verificarsi il sinistro.

Pertanto, in riforma della sentenza appellata, la domanda deve essere dichiarata proponibile, essendo stata preceduta da una valida lettera di messa in mora, ricevuta dalla compagnia convenuta più di sessanta giorni prima dellintroduzione del giudizio ( vedi ricevuta del 24/0912004).

Passando al merito, ritiene lo scrivente che risulti non contestata la qualità di ente assicuratore in capo alla compagnia appellata, nonché la qualità di proprietario del veicolo danneggiante in testa a M. A. ( vedi certificato cronologico del PRA in atti), laddove la qualità di conducente dell’auto in capo a M. S. emerge dalla dichiarazione redatta dallo stesso M. ed inviata alla compagnia convenuta.

Tale dichiarazione, allegata alla produzione del C., assume sul punto un valore di confessione stragiudiziale, liberamente sprezzabile, in quanto non resa alla parte ma ad un terzo, ma risulta comunque in grado di supportare adeguatamente la ricostruzione della dinamica relativa al sinistro per cui é causa.

Infatti combinando la stessa con le risultanze della prova testimoniale, il cui tenore appare coerente ed intrinsecamente attendibile, sibbene resa da un soggetto legato da rapporti di parentela con l’attore, emerge che il C., allorchè era intento ad attraversare via Purgatorio, servendosi elle srsice pedonali, giunto quasi al termine di tale operazione, veniva investito dalla Fiat 127 del convenuto, la quale sopraggiungeva, senza riuscire ad arrestare la propria corsa.

Può quindi affermarsi, anche alla luce della presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c., la responsabilità esclusiva dei convenuti M., nella qualità di proprietario e conducente dell’auto investitrice, così che gli stessi vanno condannati, in solido con l’Unipol S.p.A., allintegrale risarcimento dei danni subiti da parte dellattore.

Passando al danno alla persona subito dal C., dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, è emerso che in conseguenza dello stesso ha riportato un trauma contusivo discorsivo al ginocchio sinistro, con lieve distrazione del legamento collaterale mediale, come comprovato altresì dalla documentazione medica allegata alla produzione di parte attrice.

Alla luce delle conclusioni espresse dal CTU, dott. **********, che appaiono assolutamente condivisibili in quanto sia logicamente che scientificamente motivate, le lesioni riportate dall’attore appaiono idonee a determinare dei postumi a carattere permanente, costituiti da una limitazione antalgica al ginocchio sinistro e da una lieve limitazione flessoria ed estensoria dello stesso, quantificabili in una percentuale del 3 %, mentre in relazione al periodo di inabilità temporanea, sempre in considerazione delle risultanze della documentazione medica in atti, può riconoscersi un periodo di giorni 20 di ITT e di giorni 20 di ITP al 50 %.

Trattandosi all’evidenza di un danno a carattere micropermanente, e tenuto conto dell’età dell’attore all’epoca del fatto (28 anni), ritiene il Tribunale di potere fare applicazione delle previsioni di cui alla tabella del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni, così come aggiornata con il D.M. del 27 maggio 2010. Infatti, sebbene le tabelle in questione debbano applicarsi di diritto ai soli sinistri verificatisi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 57 del 2001, le cui previsioni sono state poi assorbite dal codice delle assicurazioni, vale comunque il principio generale secondo cui la liquidazione del danno alla persona deve fondamentalmente essere ispirata, in assenza di una previsione normativa, dal principio equitativo.

Ebbene, nella fattispecie, ritiene il Tribunale che i criteri dettati dal menzionato art. 139 appaiano del tutto conformi ai principi di equità che sovrintendono ala liquidazione del danno alla persona, così che degli stessi potrà farsi applicazione, non già per effetto di applicazione diretta, quanto in via analogica, o comunque come fonte di ispirazione della valutazione equitativa.

Pertanto, all’attore possono riconoscersi le seguenti somme:

€ 2.423,62 per invalidità permanente

€ 863,20 per ITT (€ 43,16 per 1 giorno di ITT)

€ 431,60 per ITP al 50 %

In merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente, deve richiamarsi quanto affermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, con la quale è stata affrontata e risolta in senso negativo la questione relativa alla astratta ipotizzabilità del cd. danno esistenziale, laddove si evidenzia altresì che, nellesaminare funditus la figura del danno non patrimoniale, Corte ha ricondotto nel suo ambito anche il danno biologico ed il danno morale, chiarendo in particolare che quest’ultimo, inteso nella sua tradizionale accezione di pregiudizio soggettivo derivante dalle sofferenze (cd. pretium doloris), in caso di lesione dell’integrità psico fisica, anche se di carattere temporaneo, è destinato ad essere riparato con il riconoscimento del danno biologico, potendosi al più intervenire sul piano della personalizzazione della sua quantificazione, laddove si faccia ricorso ai criteri tabellari, occorrendo in ogni caso, così come per tutte le ipotesi di danno non patrimoniale, fornire una prova, sia pure a carattere presuntivo, circa la sua esistenza.

Nella fattispecie, tenuto conto che in materia di cd. lesioni micropermanenti, quale appunto quella in esame, in cui la percentuale di invalidità è inferiore al 9%, l’art. 139 del codice delle assicurazioni permette una personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale con un incremento delle somme liquidate a titolo di danno biologico in misura non superiore ad 115, ne discende che al fine di compensare le altre componenti del danno non patrimoniale, tra cui in particolare le sofferenze derivanti dall’illecito, in passato etichettato come danno morale, può attribuirsi la somma di € 1.000,00.

Vanno altresì riconosciute le spese mediche ( ivi incluse le somme sostenute per la visita medico – legale stragiudiziale) che vanno liquidate,, anche alla luce delle ricevute in atti, in € 400,00, sempre all’attualità.

L’ ammontare complessivo dei danno allattualità, comprensivo sia del danno alla persona è quindi pari ad € 5.118,42.

Orbene, essendosi determinato il danno subito dall’attore, e procedutosi alla rivalutazione all’attualità, alla luce dei principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, che hanno ritenuto che per le obbligazioni di valore, in aggiunta alla rivalutazione, debba essere riconosciuto anche il pregiudizio derivante dal ritardo nella messa a disposizione dell’ammontare del danno, si ritiene di dover riconoscere la corresponsione degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di € 4.245,00 ( indice 1stat 1,2055), di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, a far data dal 19 febbraio 2001 ( data del fatto), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, secondo la nota spese decurtata delle voci eccessive o non dovute e con attribuzione agli avv. *************** e ************* che hanno dichiarato di averne fatto anticipo. A tal riguardo si evidenzia che:

non può essere duplicata la voce per delega ed autentica

non è dovuta per l’attore la voce costituzione in giudizio, atteso che la stessa avviene con l’iscrizione della causa a ruolo;

che le spese per la visita medica di parte sono state già attribuite sotto forma di danno;

che non sono documentate le spese per il CTP;

che non competono onorari per attività stragiudiziale relativamente al parere in merito alla proposizione dell’appello, trattandosi di attività che rientra a pieno titolo nell’ambito dei mandato per lo svolgimento dell’attività giudiziale;

che non compete alcun compenso per l’atto di citazione notificato nel 2003 che non risulta poi essere stato coltivato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sull’appello proposto da C. G. nei confronti di M. A., M. S. e della Unipol Assicurazioni S.p.A., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 45056/07, ed in totale riforma della stessa, così provvede:

Dichiara M. S. e M. A. responsabili esclusivi del sinistro per cui è causa;

Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore di C. G. della somma di € 5.118,42, oltre interessi al tasso

legale sulla somma originaria di € 4.245,00, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, a far data dal 19 febbraio 2001, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al rimborso in favore dell’attore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 1.416,80 per spese vive ( di cui € 1140,91 per il giudizio di primo grado, ivi incluse spese di CTU), € 1.700,00 per onorari ( di cui € 1.000,00 per il giudizio di primo grado) € 3.600,00 per diritti (di cui € 2.200,00 per diritti), oltre 12,5 % su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all’avv. *************** e ************* che se ne sono dichiarati anticipatari.

Così deciso in Napoli, in data 12/1/2011.
Depositata in Cancelleria il 10/3/2011

sentenza

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