Respingimento istanze de libertate: si applica l’art.143 c.p.p.

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Si applica l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. anche ai provvedimenti che respingono in tutto o in parte le istanze de libertate.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 143, co. 2)
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Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 45293 dell’8-11-2023

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Indice

1. La questione: il respingimento dell’istanza de libertate


La Corte di Appello di Palermo respingeva una istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicatagli in funzione di consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo dal Tribunale di quello stesso Stato.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, oltre a tale mezzo di impugnazione, presentava pure dei motivi nuovi, con cui si denunciava la violazione degli artt. 143, 178 e 299, cod. proc. pen., e dell’art. 111, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 6, comma 3, CEDU, per l’omessa notifica al consegnando dell’ordinanza tradotta in lingua a lui nota, essendo stato detto provvedimento notificato in lingua italiana, a lui sconosciuta, secondo quanto già a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente, con conseguente grave pregiudizio del suo diritto di difesa.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata fondata.
In particolare, una volta fattosi presente che l’art. 1, comma 1, della direttiva 2010/64/UE prevede espressamente che quest’ultima «stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e [specificamente: n.d.e.]nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo» e che l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente e così modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014 in attuazione proprio della direttiva 2010/64/UE, indica espressamente «i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali» nel novero degli atti di cui l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta entro un termine congruo per l’esercizio dei diritti di difesa, gli Ermellini reputavano come evidenti ragioni di analogia in bonam partem, attesa l’identica incidenza sulla libertà personale dell’interessato, imponessero di ricomprendere sotto l’àmbito di operatività di tale regola anche i provvedimenti – come quello impugnato – che respingono in tutto o in parte le istanze de libertate, confermando la sottoposizione dell’interessato a limitazioni della propria libertà personale.
Il Supremo Consesso, per questi motivi, annullava quindi la ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 143, co. 2, cod. proc. pen. dispone che, negli stessi casi di cui al comma primo – che, come è altrettanto risaputo, statuisce che l’imputato che non conosce la lingua italiana, da un lato, “ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa” (primo periodo), dall’altro, ha “altresì diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento” (secondo periodo)” – “l’autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna”, con la decisione in esame, si chiarisce che la portata applicativa di questo secondo comma riguarda anche i provvedimenti che respingono in tutto o in parte le istanze de libertate, confermando la sottoposizione dell’interessato a limitazioni della propria libertà personale.
Pertanto, ove invece tale norma di legge non venga applicata in relazione a tale tipologia di provvedimenti, ben si potrà contestarne, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, la sua violazione nei modi preveduti dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta pronuncia, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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