Requisiti per le candidature alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e Deputato dell’Assemblea Regionale, degli Amministratori locali della Regione Siciliana, dei Senatori e dei Deputati del Parlamento. Aggiornamento ottobre 2009

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Pubblicato nel sito dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali della Regione Siciliana (http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/REQUISITI%20PER%20LA%20CANDIDATURA%202009%20-%20ELETTORALE.pdf)l’aggiornamento (redatto nel mese di ottobre dell’anno 2009), dello studio analitico sui requisiti per le candidature alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e Deputato dell’Assemblea Regionale, degli Amministratori locali della Regione Siciliana, dei Senatori e dei Deputati del Parlamento originariamente pubblicato nel mese di febbraio dell’anno 2008.
Il contributo raccoglie le norme fondamentali riguardanti le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità prescritte dalla vigente normativa per le elezioni del Presidente della Regione Siciliana e dei Deputati dell’Assemblea Regionale, degli Amministratori locali della Regione Siciliana, dei Senatori e dei Deputati del Parlamento.
L’aggiornamento pubblicato è stato redatto nel corso dei lavori del tavolo tecnico costituito per la redazione del Testo coordinato delle leggi elettorali presieduto dal Dirigente responsabile del Servizio Elettorale.
È stata riprodotta la recente innovazione apportata dall’art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (che ha sostituito l’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000) in materia di limitazione, per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, alla candidatura alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso).
Sono stati riportate le innovazioni apportate all’art. 10 sexies della l.r. n. 29/1951 dall’art. 1 della legge regionale 7 luglio 2009, n. 8 ("Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali"). Il nuovo comma 1 bis dell’articolo (di dubbia compatibilità con la Carta Costituzionale nell’ipotesi di accertamento in sede giudiziale) prescrive testualmente: “Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.” Le disposizioni si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della della l.r. n. 8/2009 e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Si è dato atto dell’abrogazione (con l’art. 76, comma 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6) del comma 2 dell’art. 18 della l.r. n. 36/1990 (art. 82 t.c.). La disposizione abrogata così disponeva: “Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia nè essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia nè ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale”.
Il contributo pubblicato sostituisce i precedenti elaborati.
Sono state inserite due tabelle riepilogative delle ipotesi di incandidabilità alla carica di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell’Assemblea Regionale, alla carica di consigliere comunale, di sindaco, di consigliere provinciale e di presidente della provincia regionale.
 
 
 
Avv. Antonino Sirna
Avv. Marco Sirna
autori dello studio e componenti del tavolo tecnico istituito per la redazione del Testo coordinato delle leggi elettorali

Sirna Antonino – Sirna Marco

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