Requisiti e patologia del testamento olografo

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I) In relazione al testamento olografo l’art. 602 del vigente codice civile richiede quali necessaria negotii, da redigersi per iscritto dal testatore –secondo la nozione lessicale di olografia–:
– la scrittura
– la sottoscrizione
– la datazione.
 
A) In relazione alla prima, guardando alla casistica, si è stabilita la sussistenza dell’olografia pur quando lo scritto contenga aggiunte allografe collocate in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria e tali da non eliminare il carattere di stretta personalità dell’atto e di abitualità grafica (Cass. 5 agosto 2002 n. 11733, in Mass. giur. it., 2002).
 Ancora, Cass. 7 gennaio 1992, n. 32, ha ammesso la validità dell’atto in cui un terzo abbia guidato la mano del de cuius per conferire maggior chiarezza all’apposizione della data, elemento la cui presenza è prevista a pena di annullabilità e non di nullità.
Contra, Cass. 10 luglio 1991 n. 7636, in Mass. giur. it., 1991, ha asserito la nullità per il caso in cui la mano aliena aveva solamente guidato quella del disponente per sopperire alla di lui carenza d’istruzione ed allo stato invalidante;
Trib. Perugia 10 febbraio 1998: altro caso di nullità di scheda contenente ripassi, correzioni e cancellature dovuti al fatto che il testatore, gravemente malato alle articolazioni, si sia fatto guidare la mano da altro soggetto, pur se le dette alterazioni non eliminino la riferibilità dell’atto al de cuius).
Analogamente, si è affermata la validità dell’olografo redatto in stampatello (App. Torino 19 dicembre 2000), o con grafia non leggibile o irregolare, purché decifrabile e quindi idonea a far desumere la volontà del dante causa (Cass. 8899/1994 cit.; contra, Trib. Ferrara 21 luglio 2003, ha affermato la validità dello stampatello solo a condizione che tale modalità scrittoria sia abituale per il de cuius.
Per la validità di un atto da cui si evinca una costante leggibilità e coerenza di pensiero, ancorché presenti, perché asseverate dai periti, tracce di stanchezza fisio – psichica (testualmente, grafia “con tratti di ritiro a perfezionamento di lettere e cifre incomplete”), Trib. Terni 10 aprile 1996, in Rass. giur. umbra, 1996, 381.
 
B) In relazione alla seconda, si è sostenuto quanto segue: «La previsione, accanto all’olografia, di un autonomo e distinto requisito della sottoscrizione dell’atto, rispondendo alle esigenze di certezza della riconducibilità delle disposizioni testamentarie al disponente e della di lui assunzione di paternità e responsabilità in modo inequivocabile, è tale da non far ritenere surrogabile la sottoscrizione da firme apposte dal testatore, unitamente alle parole "mio testamento”, su una busta contenente la scheda testamentaria fermata con punti metallici, e ciò stante l’insufficienza di tali elementi a collegare logicamente e sostanzialmente lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l’esistenza all’interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia. (Cass. 14 dicembre 2000 n. 15379, in Riv. notar., 2002, 217)».
Ancora, assolve al requisito della sottoscrizione anche la firma a margine dell’atto solo quando la pagina non presenti in calce alle disposizioni lo spazio necessario per apporvela (Cass. 28 ottobre 2003 n. 16186 ha dichiarato la nullità di un testamento in cui tra la scrittura e la sottoscrizione erano state lasciate libere ben 17 righe prive di interlineature ed era evidente l’assenza di un qualsivoglia tratto di penna che univa la data, apposta all’ultimo rigo dello scritto, con la sottoscrizione a margine della pagina).
Per la non necessaria contestualità temporale tra scrittura, sottoscrizione e datazione, Cass. 22 marzo 1985 n. 2074.
Da ultimo, è stata ritenuta la validità dell’olografo redatto su più fogli separati, a condizione che tra gli stessi esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale (Cass. 18 settembre 2001 n. 11703, in Guida dir., 2001, fasc. 41, 56).
 
C) In relazione alla terza, la dottrina (per tutti, egregiamente, Criscuoli, Testamento, in Enc. giur. Treccani, X, 7, Roma, 1994), ha chiarito come la data apposta dal testatore sia supportata da una presunzione relativa di veridicità, vinta la quale, nei soli casi previsti dall’art. 602, comma 2, sec. cpv., c.c., le disposizioni testamentarie saranno annullabili per incapacità o vizio della volontà del disponente, ovvero inefficaci per revoca ad opera di volontà successiva incompatibile.
 In giurisprudenza, cfr. Cass. 8 giugno 2001 n. 7783:
«… Se è vero che il legislatore, consentendo la prova della "non verità" della data a determinati fini, quali l’accertamento della capacità di testare del de cuius, della priorità della data tra più testamenti o di altra questione da risolversi in base alla data del testamento (art. 602, co. 3º, cod. civ.), ammette la possibilità che il testamento rechi una data non corrispondente a quella reale, non è altrettanto vero che il legislatore consenta la mancanza ovvero l’incompletezza della data, poiché solo l’impugnativa volta a dimostrare la non verità della data è condizionata all’esistenza di una delle suddette finalità, mentre l’impugnativa per mancanza od incompletezza della data è svincolata dalla necessità della ricorrenza di una determinata ragione, che renda rilevante l’accertamento della data di redazione del testamento. Peraltro, poiché trattasi di un dato formale richiesto per la validità dell’atto, in caso di mancanza di esso, non è consentita la possibilità di desumere aliunde la data di formazione della scheda testamentaria. Tale è anche l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 6882 del 1988)».
Nel senso dell’inefficacia dell’atto per assenza assoluta di data, non desumibile da elementi estrinseci alla scheda stessa, cfr. altresì Trib. Roma 25 novembre 1999; per la nullità pur in presenza di mese e giorno, ma in assenza dell’anno, Trib. Cagliari 10 giugno 1996, in Riv. giur. sarda, 1997, 151.
 
II) Solo cennando ai profili patologici, com’è noto, ex art. 606 c.c. devono distinguersi gli elementi dell’olografia e della sottoscrizione, richiesti a pena di nullità dell’atto (comma 1), rispetto alla data, richiesta, invece, a pena di annullabilità (arg. ex comma 2).
 
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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