Requisiti dei componenti delle Commissioni di concorso

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Il requisito della comprovata esperienza richiesto ai commissari di concorso dall’art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs n. 165/2001 non può spingersi fino a richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica ed idonea a valutare i candidati; peraltro, non è necessario che del possesso del requisito venga espressamente dato atto con il provvedimento di nomina del componente della commissione di concorso, in quanto è sufficiente che tale requisito sussista in concreto.

Nel caso di concorso per la nomina di un Istruttore amministrativo comunale, sussiste il requisito della comprovata esperienza richiesto ai commissari di concorso dall’art. 35, comma 3, lettera e), del d.lgs n. 165/2001, ove il presidente della commissione svolga le funzioni di consigliere comunale, atteso che tali funzioni comportano l’acquisizione di esperienza in materia giuridico- amministrativa sufficiente per presiedere la commissione di concorso, stante la non estrema specialità e complessità delle competenze da accertare ai fini della attribuzione della predetta qualifica di Istruttore amministrativo.

Non sussiste la situazione di incompatibilità prevista dall’ art. 35, comma 3, lettera e), del d.lgs n. 165/2001 ( secondo cui le commissioni dei concorsi debbono essere composte da “esperti di provata competenza nella materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”), nel caso in cui il presidente della commissione ricopra la carica di consigliere comunale in un Comune diverso da quello che ha indetto la procedura, ma facente parte del medesimo Piano di Zona per la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi socio-sanitari di cui il Comune stesso è capofila.

In definitiva la causa di incompatibilità in parola può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella precedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso.

Casesa Antonino

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