Relazione illustrativa al D.Int. 25 febbraio 2008, n. 74.

relazione 19/06/08
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1. La disciplina introdotta dai commi da 28 a 34 dell’articolo 35
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, ha la finalità di coinvolgere i soggetti che intervengono nel
contratto di appalto (committente, appaltatore, subappaltatore) nel
controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi
previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai
lavoratori che sono utilizzati nell’appalto stesso. Tali disposizioni hanno
introdotto, in sostanza, un sistema di responsabilità solidale tra
appaltatore e subappaltatore, disponendo che qualora l’appaltatore non
provveda direttamente all’esecuzione dell’obbligazione prevista nel
contratto di appalto ma conceda ad una terza impresa (soggetto
subappaltatore) l’esecuzione dello stesso appalto, l’appaltatore stesso
risponda in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e
versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è
tenuto l’impresa subappaltatrice. La nuova disciplina trova applicazione sia
con riferimento agli appalti di natura privatistica che agli appalti
pubblici disciplinati dalle leggi speciali.
2. Ai sensi del comma 30 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223/06,
la responsabilità solidale dell’appaltatore è, comunque, limitata
all’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
Il comma 29 del medesimo articolo 35 stabilisce che detta responsabilità
viene meno qualora l’appaltatore stesso venga in possesso della
documentazione comprovante il pagamento delle ritenute e dei contributi da
parte del medesimo subappaltatore; la mancata esibizione della predetta
documentazione può determinare la sospensione da parte dell’appaltatore del
pagamento di quanto dovuto al subappaltatore.
3. Per ciò che concerne la posizione del committente, il comma 33
dell’articolo 35 del decreto legge n. 223/2006, prevede l’irrogazione di una
sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 fino ad un massimo di
euro 200.000, nel caso in cui lo stesso provveda al pagamento del
corrispettivo dovuto all’appaltatore senza che accerti la documentazione
attestante l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali e assicurativi da parte dei soggetti obbligati, così come
previsto dal comma 32 del medesimo articolo 35
4. L’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nei
commi da 28 a 34 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223/06, risulta
comunque circoscritto ai contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell’ambito dell’attività rilevanti ai fini Iva, inclusi i soggetti
individuati negli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Sono esclusi per espressa previsione normativa i committenti non
esercenti attività commerciale, quali, ad esempio, le persone fisiche
esercenti attività di lavoro autonomo – anche in forma associata – e le
società semplici; tale esclusione non pregiudica comunque l’applicazione
delle disposizioni di cui trattasi con riguardo alle imprese appaltatrici e
subappaltatrici che operano nell’appalto il cui committente risulti comunque
escluso.
6. Relativamente alla figura del committente, è utile ricordare che
l’ultimo periodo del comma 34 del medesimo articolo 35 del decreto legge
n. 223/2006, è intervenuto sulla disciplina contenuta nell’articolo 29,
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, estendendo la
solidarietà passiva prevista, tra committente e appaltatore in merito ai
trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali dovuti ai lavoratori
dipendenti, anche all’ipotesi dell’effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali. Da ultimo, l’art. 1 comma 911, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è intervenuto nuovamente sul menzionato comma 2, dell’art. 29
del decreto legislativo n. 276 del 2003, stabilendo che il committente è
obbligato in solido oltre che con l’appaltatore anche con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla
cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti ai lavoratori.
7. Ai sensi del comma 34 dell’art. 35 del decreto legge n. 223/06, la
concreta applicazione della disciplina della responsabilità solidale
prevista dai precedenti commi da 28 a 33, è stata subordinata all’adozione
di un apposito provvedimento che individui la documentazione necessaria che
dovrà essere esibita per certificare il corretto assolvimento degli obblighi
di legge; a tal proposito è stato emanato il presente regolamento emanato
dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
8. L’articolo 1 del regolamento stabilisce che il subappaltatore è
tenuto a comunicare all’appaltatore il codice fiscale, nonché ogni eventuale
variazione, relativo ad ogni lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera
o nella prestazione della fornitura o del servizio. Allo stesso modo,
l’appaltatore comunica al committente i medesimi dati al fine di ottenere il
pagamento del corrispettivo pattuito.
9. L’articolo 2 individua la documentazione comprovante l’esatto
versamento delle ritenute fiscali. Il primo comma stabilisce che l’impresa
subappaltatrice attesta l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in
relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella
prestazione della fornitura o del servizio e oggetto della comunicazione di
cui all’articolo 1, mediante la consegna all’impresa appaltatrice di una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da redigersi secondo
l’apposito modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento nonché
delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto
addebito, riferito al singolo subappalto. Il comma 2 stabilisce che la prova
del versamento delle ritenute fiscali da parte dell’impresa subappaltatrice
può consistere in una asseverazione – alternativa alla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà e alla consegna del modello F24 riferito
al singolo subappalto – da parte dei soggetti ivi menzionati, da redigere
secondo le indicazioni contenute nel modello di cui all’allegato 2 del
regolamento. Il comma 3 stabilisce il venir meno della responsabilità
solidale in capo all’impresa appaltatrice in presenza dell’attestazione
dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali, secondo le due modalità
alternative sopra rappresentate, resa dal subappaltatore e riferibili ai
soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o del
servizio oggetto della comunicazione di cui all’articolo 1 del regolamento.
Il comma 4 stabilisce la non applicazione al committente dalle sanzioni
amministrative previste nel comma 33 dell’articolo 35 del citato decreto
legge n. 223 del 2006 nel caso in cui prima del pagamento del corrispettivo
l’impresa appaltatrice provveda ad esibirgli la documentazione di cui al
precedente comma 3.
10. Per consentire un efficace controllo in ordine alla correttezza del
versamento delle ritenute fiscali operate dal subappaltatore in relazione ai
lavoratori impiegati, l’articolo 3, comma 1, demanda ad apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione
delle specificità del modello F24 che il subappaltatore è tenuto ad
utilizzare, qualora non si avvalga dell’asseverazione rilasciata dai
soggetti abilitati, prevedendo, in ogni caso, che il medesimo modello
evidenzi il codice fiscale dell’impresa appaltatrice nonché l’importo delle
ritenute oggetto di responsabilità solidale. In presenza di dipendenti
impiegati in una pluralità di appalti stipulati dall’impresa
subappaltatrice, il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che
l’indicazione delle ritenute fiscali del modello F24 per ogni singolo
appalto va effettuata in modo proporzionale alla percentuale di utilizzo
della prestazione del lavoratore con riguardo ai singoli appalti.
11. Al fine di garantire l’adempimento degli oneri contributivi ed
assicurativi da parte del datore di lavoro cui venga affidata in subappalto
l’esecuzione di un’opera o la prestazione di una fornitura o di un servizio,
l’articolo 4 del regolamento in oggetto prevede che questi debba attestarne
l’avvenuto versamento, rilasciando all’appaltatore un prospetto analitico
redatto in forma libera, dal quale risultino i nomi dei lavoratori all’uopo
impiegati, le relative retribuzioni ed i relativi importi contributivi
versati, nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva (durc)
rilasciato dall’INPS dopo la fine dei lavori – o della fase dei lavori cui
si riferisce il pagamento – insieme ad una dichiarazione che attesti che i
versamenti indicati nel documento unico si riferiscono anche lavoratori
impiegati nell’esecuzione dell’opera, della fornitura o del servizio oggetto
della comunicazione. Si prevede altresì che l’attestazione dell’avvenuto
versamento da parte del datore di lavoro subappaltatore possa essere
rilasciata, in via alternativa, mediante una asseverazione in tal senso di
una serie di soggetti espressamente indicati, da predisporsi sulla base del
modello di cui all’allegato 3 del regolamento. Ai predetti fini, è inoltre
previsto che la presentazione da parte del datore di lavoro subappaltatore
della documentazione o dell’asseverazione consente al datore di lavoro
appaltatore di esonerarsi dalla responsabilità solidale per il versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori da parte del
subappaltatore prevista dal comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge n.
223 del 2006, relativamente ai soggetti impiegati nell’esecuzione
dell’opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione di
cui all’articolo 1 del regolamento.
12. L’articolo 4 del regolamento stabilisce che il committente, con
l’esibizione della documentazione o dell’asseverazione da parte
dell’appaltatore all’atto del pagamento del corrispettivo, si libera dal
pericolo di incorrere nelle sanzioni amministrative previste nel comma 33
dell’articolo 35 del citato decreto legge n. 223 del 2006, con ciò fornendo
una ulteriore garanzia indiretta di adempimento degli oneri contributivi e
previdenziali da parte del datore di lavoro subappaltatore.
13. L’articolo 5, infine, stabilisce che le nuove disposizioni si
applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi
relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di cui trattasi.

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