Reiterazione applicazione misura cautelare e preclusione giudicato

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Quando la reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare non incontra la preclusione del cosiddetto giudicato.
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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 29046 del 16-03-2023

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Indice

1. La questione


All’esito di indagini interessanti una pluralità di soggetti per i reati di cui all’art. 416 c.p., art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000 ed altro, venivano emessi provvedimenti di applicazione di misure cautelari personali e reali, con riferimento ad una struttura organizzata volta alla creazione di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni di costi fittizi asseritamente sostenuti, utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per poter presentare le dichiarazioni dei costi sostenuti per locazioni (cd. bonus locazioni) o per ristrutturazione edilizia (cd. bonus facciate e sisma bonus). Generati i crediti di imposta corrispondenti al valore dei costi così inseriti, tali crediti venivano immediatamente utilizzati in diversi modi: con la cessione per intero, oppure in compensazione fiscale, oppure frazionandoli e cedendoli a terzi in importi inferiori.
Ciò posto, il primo provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini accoglieva le richieste del pubblico ministero in relazione a tutti i reati contestati, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 648bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p., in relazione ai quali non disconosceva la sussistenza del “fumus“, ma evidenziava la necessità di evitare il pericolo di duplicazione del vincolo.
Tuttavia, nel prosieguo delle indagini, integrati i conteggi relativi al “margine di profitto” determinato dalle condotte di reimpiego, il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo nuova richiesta del pubblico ministero fondata su altri e sopravvenuti elementi di prova e di calcolo economico, emetteva successivamente un decreto di sequestro preventivo anche per il reato di cui all’art. 648 ter c.p. contestato ad uno degli indagati (che poi ha fatto, come vedremo da qui a breve, istanza di riesame) al capo 39, ai sensi dell’art. 321 comma 2 c.p.p. in relazione all’art. 648 quater c.p., avente ad oggetto l’ulteriore profitto derivante dai reati di reimpiego dei crediti fittizi generati dalle procedure “sisma bonus, bonus locazioni e bonus facciate”, fino alla concorrenza della somma di Euro 1.506.000,00.
Premesso ciò, il Tribunale del riesame di Rimini aveva solo parzialmente accolto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di uno degli indagati avverso il provvedimento di sequestro, riducendo il quantum relativo al sequestro del profitto di reato di cui all’art. 648 ter c.p., contestato al capo n. 39, alla somma di Euro 1.354.220,78.
Orbene, avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Rimini proponeva ricorso per Cassazione colui che aveva proposto l’istanza di riesame, a mezzo del suo difensore, deducendo, tra i motivi addotti, violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p. per omessa o apparente motivazione in ordine alle deduzioni difensive, ed in particolare per avere l’ordinanza impugnata ritenuto il giudicato cautelare superato da nuove emergenze investigative asseritamente poste a fondamento della nuova richiesta di sequestro preventivo e violazione di legge – ex art. 325, 1″ comma c.p.p. – per avere nella sostanza affermato il Tribunale del riesame che, nel difetto di un provvedimento di appello cautelare a seguito di gravame del pubblico ministero, questi potrebbe reiterare a suo piacimento la medesima richiesta di applicazione di misura cautelare reale, prescindendo anche dall’esistenza di nuovi elementi capaci di mutare il quadro probatorio che aveva condotto al precedente rigetto.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi summenzionati infondati sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare, che contenga allegazioni e deduzioni diverse dalla precedente rigettata non incontra la preclusione del cosiddetto giudicato cautelare (Sez. 6, n. 23025 del 20/03/2014), in quanto la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare non incontra la preclusione del cosiddetto giudicato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la reiterazione di una richiesta di applicazione di misura cautelare, che contenga allegazioni e deduzioni diverse dalla precedente rigettata non incontra la preclusione del cosiddetto giudicato cautelare in quanto la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte, con l’ulteriore conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.
Dunque, ove la pubblica accusa abbia reiterato una richiesta di questo genere, attraverso allegati e deduzioni diverse da quanto sostenuto in quella precedentemente rigettata, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestarne la validità richiamandosi al giudicato cautelare.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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