Registro anagrafe: il rifiuto dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio non può rifiutarsi di consegnare al condomino che lo richiede una copia del registro dell’anagrafe condominiale.

Allegati

L’amministratore di condominio non può rifiutarsi di consegnare al condomino che ne faccia richiesta una copia del registro dell’anagrafe condominiale. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.
riferimenti normativi: art.  1130 c.c.;
precedenti giurisprudenziali: Trib. Palermo, Sentenza del 14/06/2021, n. 2514

Tribunale di Nola -sez. I civ.- sentenza del 12-03-2025

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Indice

1. La vicenda: l’anagrafe di condominio e la richiesta dell’anagrafe condominiale


La vicenda prende l’avvio con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato da una condomina per ottenere dall’amministratore documenti condominiali (copia del registro di anagrafe condominiale, copia delle tabelle millesimali, regolamento condominiale e copia del contratto di assicurazione stipulata nel 2021, verbali, documentazione afferente allo studio di fattibilità del c.d. Bonus 110%). L’amministratore si opponeva alla consegna della copia del registro di anagrafe condominiale ritenendo di dover verificare la sussistenza del consenso degli altri condomini. Nonostante le ripetute richieste, la documentazione non era stata fornita, portando la partecipante al condominio ad adire il Tribunale. L’amministratore si è costituito in giudizio, sollevando due principali eccezioni: l’improcedibilità della domanda perché l’attrice non aveva esperito la procedura di mediazione, obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 2010; in ogni caso chiedeva la reiezione delle domande, ritenendole prive di fondamento giuridico e fattuale. Il giudice ha rilevato che la controversia rientrava tra le materie soggette a mediazione obbligatoria. Di conseguenza, ha rinviato la causa, concedendo alle parti il tempo necessario per avviare la procedura di mediazione. Esperito con esito negativo il suddetto procedimento di mediazione, le parti hanno rassegnato le conclusioni. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

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2. La questione


In caso di consegna della copia del registro di anagrafe condominiale come può essere gestita l’eventuale presenza di dati sensibili?

3. La soluzione


Il Tribunale ha dato ragione alla condomina. Il giudice ha riconosciuto che una parte della documentazione richiesta dalla ricorrente è stata effettivamente prodotta in giudizio, determinando così una cessazione parziale della materia del contendere. Il resistente amministratore, infatti, ha depositato solo con la propria comparsa di costituzione, i verbali assembleari, mentre non ha provato in alcun modo la dedotta consegna in epoca precedente, né ha allegato valide ragioni ostative all’esibizione dell’ulteriore documentazione richiesta. Il Tribunale ha stabilito che l’amministratore non poteva rifiutare la consegna del registro di anagrafe condominiale, poiché il consenso degli altri condomini non è necessario per la sua consultazione. Infatti, i documenti richiesti rientrano tra quelli accessibili al singolo condomino, e l’eventuale presenza di dati sensibili può essere gestita oscurando le informazioni non ostensibili. Di conseguenza, il Tribunale ha riconosciuto l’illegittimità del rifiuto opposto dall’amministratore e lo ha condannato a fornire i documenti richiesti, cioè il registro di anagrafe condominiale, le tabelle millesimali, il regolamento, il contratto di assicurazione del 2021. L’unico documento escluso dall’obbligo di consegna è stato lo studio di fattibilità del bonus 110%, poiché non è stato provato in giudizio che tale studio sia stato effettivamente eseguito.

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4. Le riflessioni conclusive


Il registro di anagrafe condominiale è uno dei quattro registri (insieme a quello dei verbali, di contabilità e di nomina e revoca) che l’amministratore deve curare e mettere a disposizione dei condomini per la libera consultazione. L’amministratore deve adempiere a tale obbligo a pena di revoca dell’incarico per grave irregolarità di gestione ex artt. 1129, comma 11, n. 7, c.c. Tale registro ha lo scopo di rendere agevole la rintracciabilità dei soggetti titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento degli immobili facenti parte del condominio. L’articolo 1129 c.c. per assicurare una più efficace attuazione di tale obbligo, specifica che l’amministratore condominiale, all’atto della nomina e ad ogni suo rinnovo, deve comunicare ai condomini luogo, giorno ed ora in cui, previo appuntamento, posson esercitare il diritto di accesso e di estrazione di copia del registro di anagrafe condominiale. L’unico vincolo imposto è che l’esercizio di tale diritto non deve ostacolare l’amministratore, evitando di creare difficoltà operative o di contravvenire al principio di correttezza sancito dall’ articolo 1175 c.c. Inoltre, il condomino che richiede l’accesso non è tenuto a motivare la richiesta, ma deve dimostrare che l’amministratore gli abbia negato l’esercizio di tale facoltà (Cass. civ., sez. VI, 28/07/2020, n. 15996).  La mancata osservanza di tale obbligo costituisce una violazione della normativa condominiale. Ai sensi dell’art. 1129 c.c., comma 2, rientra perciò fra gli obblighi dell’amministratore del condominio quello di curare la tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, nonché, quello, previsto dall’art. 1130 c.c. di consentire a tutti i condomini di prenderne gratuitamente visione e di estrarne copia, previo rimborso del relativo costo. Nel caso in cui il registro dovesse contenere dati sensibili, questi potrebbero essere oscurati solo relativamente alla parte non ostensibile. Si ricorda che il registro di anagrafe condominiale contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (1130 c.c., comma 1, n.6).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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