La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in maniera significativa sul regime fiscale agevolato per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (neo-residenti), disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR, incidendo direttamente sulla ratio della misura e sull’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all’estero.
La modifica normativa, che eleva l’importo dell’imposta forfettaria annua da 200.000 a 300.000 euro, impone una rilettura dell’istituto non solo sotto il profilo applicativo, ma anche in termini di coerenza sistematica e compatibilità con i principi costituzionali in materia tributaria. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.
Indice
1. L’innalzamento dell’imposta sostitutiva: da 200.000 a 300.000 euro annui
Con la legge di Bilancio 2026 il legislatore ha modificato l’art. 24-bis, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 917/1986, prevedendo che le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia successivamente al 1° gennaio 2026 possano optare per l’assoggettamento dei redditi di fonte estera a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari a 300.000 euro annui, in luogo dei 200.000 euro previsti dalla disciplina previgente.
La novella si colloca nel solco di un progressivo irrigidimento economico del regime, già interessato in passato da incrementi dell’importo forfettario, ma segna un salto quantitativo rilevante, configurando una vera e propria barriera all’ingresso idonea a incidere sensibilmente sulla platea dei potenziali beneficiari.
Resta invariata, invece, l’architettura dell’istituto: l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente ai redditi prodotti all’estero, mentre i redditi di fonte italiana continuano a essere assoggettati alla tassazione ordinaria, secondo i criteri generali dell’IRPEF.
Sul piano soggettivo, permangono i requisiti di accesso già noti, primo fra tutti il mancato radicamento fiscale in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’esercizio dell’opzione, da valutarsi alla luce dei criteri di residenza di cui all’art. 2 TUIR. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.
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2. Estensione ai familiari e primi profili di compatibilità con l’art. 53 Cost.
Parallelamente all’aumento dell’imposta dovuta dal contribuente principale, la legge di Bilancio 2026 ha inciso anche sull’estensione del regime ai familiari, innalzando l’imposta sostitutiva dovuta da ciascuno di essi da 25.000 a 50.000 euro annui.
Anche per i familiari restano fermi i requisiti di trasferimento della residenza fiscale e di pregressa non residenza in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti.
Sotto il profilo sistematico, l’incremento dell’imposta sostitutiva riapre il dibattito sulla compatibilità del regime con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Se è vero che la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto al legislatore un ampio margine di discrezionalità nella configurazione di regimi opzionali e agevolativi, è altrettanto vero che l’ulteriore innalzamento dell’importo forfettario accentua la natura “selettiva” dell’istituto, rendendolo di fatto accessibile solo a contribuenti con elevatissima capacità reddituale.
In questa prospettiva, il regime dei neo-residenti appare sempre meno configurabile come deroga generalizzata al principio di progressività e sempre più riconducibile a una consapevole opzione di politica fiscale volta ad attrarre specifiche categorie di contribuenti, accettando una compressione della progressività, tipica dei modelli impositivi forfettari e proporzionali – comunemente ricondotti alla logica della flat tax – in funzione di obiettivi extrafiscali[1].
In altri termini, la tenuta costituzionale dell’istituto non sembra dipendere tanto dall’ammontare dell’imposta sostitutiva in sé considerato, quanto dalla natura volontaria e opzionale del regime, che trasforma la progressività da regola inderogabile a parametro disponibile su base elettiva, consentendo al contribuente di collocarsi consapevolmente al di fuori del meccanismo ordinario di commisurazione del prelievo, in cambio di certezza e semplificazione.
3. Conclusioni
L’aumento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri da 200.000 a 300.000 euro annui rappresenta la novità più incisiva introdotta dalla legge di Bilancio 2026 in materia di neo-residenti, confermando la volontà del legislatore di preservare l’istituto, ma al tempo stesso di ridimensionarne l’attrattività economica complessiva.
Il regime continua a porsi come strumento di fiscalità competitiva, seppur sempre più selettivo, che impone un rigoroso trade-off tra certezza del diritto e crescente onerosità del prelievo. Pertanto, l’accesso a tale schema impositivo postula una valutazione attenta e preventiva, focalizzata tanto sul piano della residenza fiscale quanto su quello della sostenibilità economica dell’opzione nel medio periodo, anche alla luce dei suoi non trascurabili riflessi sistematici.
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Note
[1] Cfr. ex plurimis Corte Cost., 22 maggio 2014, n. 142, secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione di regimi di favore per il perseguimento di fini extrafiscali, purché tali scelte non risultino manifestamente irragionevoli o arbitrarie e siano coerenti con il complessivo disegno di politica economica dello Stato.
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