Quando è configurabile il reato di ubriachezza di un militare in servizio? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
(Riferimento normativo: Cod. pen. mil. pace, art. 139)
Indice
1. La questione: errata interpretazione e applicazione degli artt. 139, 222 e 226 cod. pen. mil. pace (ubriachezza)
Il Tribunale militare di Roma di Roma dichiarava l’imputato, in qualità di militare, colpevole di una serie di reati, tra cui quello di ubriachezza in servizio.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva un’errata interpretazione e applicazione degli artt. 139, 222 e 226 cod. pen. mil. pace. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per un verso, il reato di ubriachezza di un militare in servizio, previsto dall’art. 139 cod. pen. mil. pace[1] – il cui obiettivo è di assicurare il regolare svolgimento di un determinato servizio cui il militare sia stato specificamente preposto – è integrato quando il militare medesimo, impegnato in un ben individuato servizio o comunque comandato al suo espletamento, venga colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo (Sez. 1, n. 3343 del 13/12/2011), per altro verso, in relazione a detta ipotesi criminosa, le parole «essere stato colto in stato d’ubriachezza» vanno interpretate nel senso che occorre che tale stato venga acclarato in modo certo ed evidente ma non che sia necessario l’accertamento da parte di agenti di polizia giudiziaria, essendo sufficiente che l’ubriachezza venga rilevata de visu da qualsiasi privato cittadino (Sez. 1, n. 33780 del 09/07/2013).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile il reato di ubriachezza di un militare in servizio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’illecito penale in questione si configura quando il militare, durante un servizio specifico o comandato, viene trovato in stato di ubriachezza volontaria o colposa che ne compromette o esclude la capacità di svolgere il servizio.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di codesta fattispecie delittuosa.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o dall’azione di sostanze stupefacenti”.
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