L’ubriachezza (art. 92 c.p.): tipi e conseguenze

Scarica PDF Stampa

L’ubriachezza secondo il modello posto dal nostro codice può essere abituale, accidentale, dolosa o colposa o preterintenzionale e infine preordinata.

L’ubriachezza di tipo abituale viene fortemente combattuta per i suoi possibili risvolti politico criminali, non a caso la pena viene aumentata ed si è passibili di sottoposizione a misure di sicurezza di libertà vigilata; l’ubriachezza di tipo accidentale è dovuta da caso fortuito o da forza maggiore per cui non si è sottoposti a regime sanzionatorio; l’ubriachezza colposa nasce da imprudenza, imperizia o negligenza nell’essersi posti in uno stato di incapacità tale da arrivare a commettere un reato, doloso invece se ab origine il soggetto agente si pone nelle condizioni di nuocere ad un altro soggetto o commettere un reato nella piena consapevolezza dell’intenzione prefigurandosi l’idea di potersi infondere coraggi nella condotta criminosa attraverso l’intossicazione, preterintenzionale se, sempre causa l’intossicazione, si arriva a commettere un reato diverso rispetto a quello voluto, es. Tizio preda dell’alcol vuole investire Caio ma non riconoscendolo investe un altro passante, Sempronio; preordinata (art. 87 c.p.) è la volontaria sottoposizione a sostanze intossicanti poiché, progettando dolosamente di porre in atto una condotta criminosa, secondo lo schema dell’actio in libera causa il soggetto agente spera di far venire meno l’imputabilità dell’azione penale; secondo il citato schema chiunque si ponga volontariamente in condizioni tali di incapacità di intendere e di volere è considerato al di fuori dei disposti art. 85 c.p. e 86 c.p. per cui l’incapacità di intendere e di volere determina la non imputabilità dell’azione penale e la generazione di uno stato di incapacità da parte di un soggetto agente nei confronti di un altro soggetto ai fini della commissione di un reato di cui questi possa essere considerato colpevole rende il primo imputabile e il secondo non imputabile a causa dello stato di intossicazione artificiosamente creato dal primo che esula da imprudenza, imperizia o negligenza, dolo o preterintenzione, al di fuori di ipotesi di abitualità, accidentalità che in questo caso non consideriamo in ipotesi venendo a mancare per caso fortuito o forza maggiore i presupposti dell’azione penale tranne che per il primo soggetto, quello inducente al reato il quale è appropriatamente previsto come il solo soggetto legittimamente imputabile in primaria ipotesi (art. 86 c.p.). 

Nel caso disposto dall’art. 87 c.p. la pena è maggiorata e il soggetto agente è considerato soggetto del predicato dell’azione penale nella misura in cui lo stato di intossicazione viene artificiosamente preposto ai fini di un atteggiamento che possa essere incolpevole solo apparentemente nelle maestranza di un progetto doloso in actio precedens, dove cioè è dolosa la situazione anteriore con la quale il reato ha un nesso progettuale per cui il soggetto agente si rende volontariamente incapace di intendere e di volere ai fini della commissione di un reato del quale non possa essere imputato proprio per quella intossicazione a cui questi si è intenzionalmente sottoposto; noi consideriamo il soggetto al pari dell’art. 87 c.p. inducente anche se di se stesso pertanto il reato perseguibile ai fini di legge e il soggetto che lo ha posto in essere perfettamente imputabile.

Dott.ssa Romano Carla

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento