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Indice
- 1. La questione: erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 628, comma 3-bis, cod. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la commissione del reato durante la notte costituisce di per sé la circostanza aggravante della “minorata difesa”, anche senza altre condizioni relative a tempo, luogo o persona
1. La questione: erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 628, comma 3-bis, cod. pen.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale gli imputati erano stati dichiarati colpevoli del delitto di rapina pluriaggravata in concorso e condannati alle pene di legge.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione tutti gli accusati e, in particolare, uno di essi, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 628, comma 3-bis, cod. pen., assumendo, quanto alla ritenuta aggravante della minorata difesa, che la commissione del reato in tempo di notte non costituiva, di per sé, un elemento determinante ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante, e che, quanto alle circostanze di luogo, il fatto era stato commesso su una strada cittadina molto trafficata, sicché l’aggravante non era, nella specie, configurabile. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa“, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021).
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3. Conclusioni: la commissione del reato durante la notte costituisce di per sé la circostanza aggravante della “minorata difesa”, anche senza altre condizioni relative a tempo, luogo o persona
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare di per sé la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa“.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la commissione del reato di notte può integrare la circostanza aggravante della “minorata difesa” anche senza altre condizioni, purché la difesa pubblica o privata sia effettivamente ostacolata e che non vi siano altre circostanze che annullino questo effetto.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di codesta aggravante allorché il reato sia commesso di notte.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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