Furto e minorata difesa

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L’istituto della minorata difesa, rappresenta una delle circostanze aggravanti comuni applicabile, dunque, a diverse fattispecie di reato previste dal Codice Penale.

Trattandosi di un’applicazione ampia e generale, individuiamo una delle figure criminose a cui attiene, ossia il furto comune.

Il furto

Nella sua essenza il delitto del furto è una forma di impossessamento, che diviene contra ius se realizzato, ai sensi dell’art. 624 c.p., mediante sottrazione di una cosa mobile altrui e  rappresenta la fattispecie più diffusa dei delitti contro il patrimonio; ciò significa che il bene giuridico tutelato dal delitto di furto è il patrimonio, o, in fattispecie, il diritto di proprietà o altri diritti reali e personali di godimento.

Ad ogni modo, il profitto, può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale, essendo sufficiente che il soggetto attivo abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico ovvero per ragioni di interesse di studio.

È chiaro che affinché possa sussistere l’elemento soggettivo del furto, l’agente deve essere consapevole che la cosa mobile appartiene ad altri, giacché l’errore sull’appartenenza altrui del bene, con il consenso dell’avente diritto, fanno venire meno il dolo, mentre non è idoneo ad escludere la condotta dolosa l’errore sulla persona dell’offeso.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque mentre, il soggetto passivo è il possessore o il detentore della cosa mobile sottratta; l’elemento psicologico del reato è il dolo specifico, ossia coscienza e volontà della condotta tipica compiuta “al fine di trarne profitto per sè o per altri”.

Vanno ricondotti, altresì, alla categoria del furto, il furto semplice e aggravato (artt. 624 e 625 c.p.), il furto in abitazione e con strappo (ex art. 624-bis c.p.); i furti c.d. minori (ex art. 626 c.p.) e la sottrazione di cose comuni (ex art. 627 c.p.).

Con la L. 128/2001, il legislatore è intervenuto sulla tutela della sicurezza dei cittadini introducendo nel Codice Penale l’art. 624bis, che individua e pone in evidenza il furto in abitazione e il furto con strappo (scippo), trasformandoli da ipotesi aggravante del delitto di furto, a figure autonome di reato.

Circostanze del reato

Sono circostanze del reato gli elementi che circum stant o accedono ad esso, cioè ad un reato strutturalmente perfetto e che quindi, la presenza di tali elementi comporta soltanto una modificazione della cornice edittale della pena e non del reato stesso.

Sono distinte le circostanze aggravanti del reato, che comportano un aumento della pena edittale stabilita per il reato, dalle circostanze attenuanti, che determinano invece una diminuzione della pena edittale; ancora, le circostanze comuni ex artt. 61 e 62 c.p. riferibili a qualsiasi reato, dalle circostanze speciali accessibili cioè, solo a determinati reati (es. 625 c.p.). Al di fuori di questa tipizzazione, vi sono le circostanze generiche ex art. 62bis, che hanno l’effetto di attenuare la pena.

Si distinguono, altresì, le circostanze oggettive e soggettive ex art.70 c.p.; le circostanti susseguenti, concomitanti e susseguenti, a seconda che precedano, accompagnino o seguano la condotta criminosa.

Le circostanze aggravanti comuni ex art.61 c.p., riguardano l’aver agito per motivi abietti o futili. Il motivo del reato, per cui il soggetto attivo agisce, rappresenta la causa psichica della condotta: è “abietto” quando risulta di particolare bassezza morale, “futile” quando è sproporzionato rispetto al reato commesso.

L’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento, l’aver agito con crudeltà verso le persone, l’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa  o l’aver commesso il reato durante il tempo di latitanza, rappresentano alcuni degli esempi di aggravante contenuti nell’art.61 c.p.

Il danno deve essere rilevante, secondo un criterio obiettivo, e dunque a prescindere dalle condizioni economiche della vittima, le quali possono assumere un ruolo sussidiario quando la valutazione intrinseca del danno risulti da sola insufficiente a stabilirne la gravità.  Ad esempio, l’aver commesso il fatto con abuso di potere, presuppone un nesso di strumentalità delle modalità ipotizzate rispetto alla commissione del reato, nel senso che l’agente deve appunto aver deviato dal fine istituzionale il potere attribuitogli dalla legge, per realizzare il fatto criminoso; l’aver, invece, commesso il fatto contro un pubblico ufficiale implica una connessione, tra reato commesso e qualifica: in questo secondo caso non occorre che l’attività sia attualmente tenuta dalla persona offesa.

È da notare che talune circostanze aggravanti comuni ex art.61 c.p., in quanto suscettibili di applicarsi a qualsiasi reato, sono state inserite in varie leggi speciali, come la finalità di terrorismo che determina l’aumento della metà della pena in tutti i reati punibili con pena diversa dall’ergastolo, o la finalità di discriminazione, di odio etnico, nazionale, razziale e religioso.

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Autori e vittime di reato

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La minorata difesa

Il n.5 dell’art. 61 c.p., prevede e definisce la cd. minorata difesa che, in quanto aggravante comune, determina un aumento della pena fino a un terzo per aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa.

Per cui, la circostanza ha natura oggettiva e consiste nell’approfittamento da parte dell’agente di favorevoli circostanze da lui conosciute e che abbiano, in concreto, agevolato la commissione del reato. Per cui, la ratio dell’istituto non richiede che la difesa, pubblica o privata, sia del tutto impossibile, ma che essa sia semplicemente ostacolata.

Nel caso specifico del reato di furto, la giurisprudenza recente[1] ha stabilito che la commissione di detto reato nelle ore notturne, integra la fattispecie di cui l’art. 61, n.5 c.p. a causa della ridotta vigilanza pubblica, attuata nella suddetta fascia oraria e in considerazione delle minori possibilità di sorveglianza per i privati. Con ciò, non ci si limita a considerare la commissione di un reato nelle ore notturne l’unico motivo di applicazione dell’aggravante, ma si considera sussistente la minorata difesa anche in presenza di altre circostanze o elementi che pongano il soggetto passivo in una posizione di grave vulnerabilità.

Occorre, comunque, che vi siano condizioni oggettive conosciute dall’agente e di cui questi abbia volontariamente approfittato, valutazione che deve essere fatta in concreto, caso per caso e secondo una valutazione complessiva degli elementi disponibili. Ad esempio, l’età avanzata della persona offesa dal reato è inquadrabile nel concetto di minorata difesa, dal momento che un anziano ha una minore capacità di rendersi conto di essere soggetto passivo di condotte illecite altrui e di reagire con lucidità ad esse o la commissione di un furto durante un’improvvisa interruzione dell’energia elettrica.

Note

[1] Cass. 20480/2018

Dott.ssa Chiara Vinci

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