Reati tributari: come opera la prescrizione?

Redazione 07/03/18
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La prescrizione nei reati tributari, prima e dopo la sentenza Taricco

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di prescrizione con riferimento ai reati tributari; in particolare, la pronuncia si era resa necessaria alla luce dell’intervenuta sentenza Taricco, che aveva segnato uno spartiacque in materia. Con la sentenza n. 9494 del 2 marzo, i giudici di legittimità hanno chiarito che “ai reati tributari commessi antecedentemente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciata il 08/09/2015 in causa C-105/14, Taricco, continua ad applicarsi integralmente la normativa sulla prescrizione, non potendo il giudice nazionale disapplicarla stante il divieto di irretroattività, ai sensi dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) con sentenza del 05/12/2017, in causa C- 42/17.

Nel caso di specie viene richiamata la sentenza con cui la Corte di Giustizia aveva dichiarato che il giudice nazionale deve procedere alla disapplicazione delle norme interne che impediscano l’operatività di sanzioni dissuasive in un numero rilevante di ipotesi di frode allo Stato e di casi in cui vengano lesi gli interessi dell’Unione Europea. L’unico limite è rappresentato dalla violazione del principio di legalità delle pene e dei reati.

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La pronuncia della Suprema Corte

La sentenza in esame è interessante in quanto offre il quadro dell’istituto della prescrizione in relazione ai reati tributari, prima e dopo l’intervento della sopra richiamata pronuncia europea. Innanzitutto, viene premesso che la declaratoria di innocenza dell’imputato deve potersi desumere dagli atti del procedimento, essendo riservata su questo punto al giudice, un’attività di constatazione e non di apprezzamento. Tale pronuncia può essere elusa solo nell’ipotesi in cui l’imputato rinunci volontariamente alla prescrizione. Detto ciò, la Suprema Corte ha parzialmente annullato la sentenza di primo grado che non aveva fatto corretta applicazione del sistema prescrizionale in relazione ai reati ascritti ai diversi imputati. In particolare, i giudici hanno chiarito e, dunque, applicato al caso di specie, il principio di irretroattività della norma più sfavorevole, per cui per i reati commessi antecedentemente alla sentenza Taricco, continua ad operare per intero il regime della prescrizione, non potendosi ritenere operante la disciplina peggiorativa subentrata successivamente.

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Sentenza collegata

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