Reati nautici: la Camera approva la proposta di legge

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Il giorno 20 settembre 2023 la Camera ha approvato definitivamente, con 268 sì e un solo no, la proposta di legge sull’introduzione dei reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche equiparandoli ai reati stradali.

Per approfondimenti si consiglia: Prontuario delle violazioni al codice della strada e alle leggi sulla circolazione dei veicoli

Pdl omicidio nautico e lesioni personali nautiche

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Indice

Equiparazione con i reati stradali

I nuovi reati introdotti sono in tutto equiparati ai già esistenti reati stradali di cui agli artt. 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., introdotti con l. n. 41/2016.
Le modifiche, dunque, riguardano tanto la rubricazione dei reati, quanto la vera e propria introduzione di queste nuove fattispecie punite allo stesso modo.
L’intervento legislativo mira a colmare una lacuna che causava uno sbilanciamento nel trattamento sanzionatorio di due fattispecie effettivamente molto simili.
Andiamo a vedere nel dettaglio le modifiche effettuate.

Omicidio stradale e nautico

L’art. 589-bis c.p., ora rubricato “omicidio stradale e nautico“, prevede che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni“.
Equiparate sono anche le circostanze aggravanti per coloro che commettono il fatto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione di sostanze stupefacenti o psicotrope (pena da otto a dodici anni di reclusione) e per coloro che commettono il fatto sprovvisti di patente di guida o nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Inoltre, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

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Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

Per ciò che riguarda le lesioni personali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis c.p., anch’esse sono state equiparate, divenendo ora sia stradali che nautiche e prevedendo che “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime“.
Nel caso in cui il fatto sia commesso in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la pena è della reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
E, anche in questo caso, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nel caso in cui il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste.

Aggravante speciale della fuga

Agli artt. 589-ter e 590-ter c.p., che riguardano rispettivamente la fuga del conducente in caso di omicidio o lesioni gravi o gravissime, sono aggiunte le parole “e nautico“/”e nautiche“: ciò implica che tale circostanza speciale vale anche per i reati nautici.
Nello specifico, l’aggravante aumenta la pena da un terzo a due terzi e, nel primo caso, non può essere inferiore a cinque anni, nel secondo caso non può essere inferiore a tre anni.

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Riccardo Polito

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