Tenuità del fatto e lesioni personali connesse alla circolazione stradale

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(commento alla sentenza della Cassazione penale 52354/2018).

Ancora una volta i Supremi Giudici si “occupano” dell’applicazione dell’istituto della “tenuità del fatto”, in questo caso nella sua “declinazione” avanti al Giudice di Pace.

Noto infatti il tenore dell’art. 34 del decreto legislativo 274/2000: “1. Il fatto e’ di particolare tenuita’ quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’ la sua occasionalita’ e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresi’ del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento puo’ recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato. 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuita’ del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 3. Se e’ stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuita’ del fatto puo’ essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono.”.

L’art. 131 bis c.p.

Per inciso, innanzi al Tribunale, la tenuità del fatto rileva ai sensi dell’art. 131 bis C.P.: “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.”. Anche nel caso che ci occupa, e che di seguito si andrà ad illustrare, la Cassazione, dopo avere esaminato l’istituto, ha fatto presente che l’applicazione dello stesso necessita di particolare attenzione da parte del Giudicante di modo che la valutazione della sua condotta derivi da una analisi molto attenta di tutti i “parametri”.

Il fatto

Questo il fatto. Il Giudice di Pace di X, pronunciando nei confronti di TIZIO, con sentenza del 5/4/2017, ha dichiarato non doversi procedere, ai sensi degli art. 129 cod. proc. pen. e 34 D.Igs 274/00, perché il reato è estinto per tenuità del fatto. TIZIO è stato giudicato per il reato previsto e punito dall’art. 590 cod. pen. perché, alla guida del veicolo marca X per colpa determinata da imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (art. 1454 C.d.S.), in località X – non rispettando la precedenza, compiva manovra di svolta a sinistra in direzione di via laterale, andando ad urtare violentemente il motociclo X, condotto da CAIO che proveniva dal senso di marcia opposto, cagionando alla persona offesa lesioni personali consistite in “frattura esposta della gamba sinistra con perdita di sostanza dalla tibia, frattura composta del pisigorme del carpo sinistro, ferita superficiale al ginocchio destro, trauma cranico non commotivo con contusione escoriata dell’arcata zigomatica destra, abrasione superficiale al mento, contusione escoriata con abrasioni superficiali al fianco sinistro, contusioni escoriate con abrasioni superficiali di entrambe le mani”, dalle quali derivava una malattia ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della durata di 60 giorni s.c., con ricovero ospedaliero per giorni 26, come da certificati medici. Avverso tale provvedimento procedeva il Procuratore Generale della Repubblica che appunto proponeva ricorso per Cassazione. Evidenziava la gravità dei fatti addebitati, a differenza di quanto ritenuto dal giudicante, desumibili già dal tenore letterale dell’imputazione. Notava inoltre che il il giudice di merito dopo aver affermato in motivazione che non sussistevano le condizioni per assolvere l’imputato e aver definito grave il grado della colpa attribuibile allo stesso, del tutto contraddittoriamente, riteneva sussistere i presupposti di cui all’art. 34 d. I.vo 274/2000.

La sentenza sarebbe stata illogica anche nelle motivazioni in quanto afferma l’esiguità del danno rispetto all’interesse tutelato. Sostanzialmente il giudicante sembrerebbe aver dato maggiore importanza alle – inevitabili – contusioni ed abrasioni rispetto alle ben più gravi conseguenze riportate dalla persona offesa, quali la frattura esposta della gamba sinistra con perdita di sostanza dalla tibia e la frattura composta del carpo sinistro. Deduce ancora che il giudicante non ha fatto buon uso dell’elemento relativo alla mancata comparizione nel processo della persona offesa. Tale circostanza appare del tutto neutra e non può essere, in assenza di altri elementi, univocamente interpretata a dimostrazione del disinteresse della stessa a vedere accertati i fatti di causa, come sostenuto nel provvedimento impugnato. Fra l’altro, osserva, che la persona offesa era elettivamente domiciliato presso un avvocato, a dimostrazione che il suo interesse alla vicenda giudiziaria non era venuto meno. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso sicché l’impugnata sentenza è stata annullata con rinvio al Giudice di Pace di X, in diversa composizione, per nuovo esame.

La decisione

I Supremi Giudici affermano che “la motivazione della sentenza impugnata si rivela contraddittoria nel delineare la sussistenza dei necessari presupposti per la pronuncia di improcedibilità per tenuità del fatto ex art. 34 D.Igs 274/2000. Va ricordato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (così Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/6/2017, Pmp ed altri. Rv. 271587 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l’art.131-bis cod.pen. e l’art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa) .

Ebbene, non sfugge, anche ad una sommaria lettura del provvedimento oggi impugnato, l’intrinseca contraddittorietà di una sentenza che, nella valutazione del grado di colpa dell’imputato lo definisce come grave, sottolineando che lo stesso avrebbe dovuto accertarsi del sopraggiungere di veicoli prima di intraprendere una svolta a sinistra, per poi optare per una valutazione complessivamente lieve dell’accaduto. In relazione poi alla ritenuta non gravità delle lesioni cagionate alla vittima, parimenti non sembra logica l’esclusione delle gravità sul solo presupposto della presenza di lesioni superficiali. Non possono certamente ritenersi superficiali lesioni che impongano un ricovero della durata di giorni 26 e una malattia complessiva di giorni 60, come certificato dall’Ospedale e che constano sì, come si legge in imputazione, di una ferita superficiale al ginocchio destro, di un trauma cranico non commotivo con contusione escoriata dell’arcata zigomatica destra, di un’abrasione superficiale al mento, di una contusione escoriata con abrasioni superficiali al fianco sinistro, di contusioni escoriate con abrasioni superficiali di entrambe le mani, ma anche di una frattura esposta della gamba sinistra con perdita di sostanza dalla tibia, frattura composta del pisigorme del carpo sinistro. 3. Infondata appare, invece, la doglianza proposta in ricorso in relazione all’interpretazione dell’elemento relativo alla mancata comparizione nel processo della persona offesa. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del “decisum” di improcedibilità la mancata opposizione dell’imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all’improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458).

Ne deriva che é illegittima la sentenza con cui, in assenza di una richiesta dell’imputato e di specifica interlocuzione con la persona offesa comparsa in udienza e costituitasi parte civile, il giudice di pace dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità del fatto, poiché, dopo l’esercizio dell’azione penale, tale pronuncia impone l’accertamento della volontà non ostativa delle parti (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017 dep. il 2018, Indraccolo, Rv. 272442). Orbene, dall’esame degli atti si evince che la pronuncia oggi impugnata è stata pronunciata ritualmente. Ciò in quanto, come si evince dal verbale di udienza del 5/4/2017, il difensore dell’imputato non si è opposto e la parte civile non è comparsa. La mancata comparizione della parte civile, infatti, – pur non potendo interpretarsi come remissione di querela, in assenza di esplicito avviso a comparire, intendendosi in caso negativo l’assenza come abbandono dell’istanza di punizione – non può ritenersi ostacolo alla dichiarazione della particolare tenuità del fatto, in quanto l’opposizione, prevista come condizione ostativa dall’art. 34 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso (Sez. Un, n. 43264 del 16/7/2015, Steger, Rv. 264547 4. … . Il giudice del rinvio dovrà tenere conto che, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’applicabilità della causa di improcedibilità di cui all’art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (particolare tenuità del fatto), va apprezzata avuto riguardo non solo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, ma anche alla sussistenza degli ulteriori indici normativi della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell’eventuale pregiudizio sociale dell’imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. Ne consegue che nell’ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, al fine di escludere la dichiarazione di improcedibilità, devono essere valutati anche gli altri parametri di riferimento sopra enunciati (così questa Sez. 4, n. 34179 del 7/7/2005, Larocca, Rv. 232230)

E’ necessario, in altri termini, che la ‘particolare tenuità’ sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall’esiguità del danno o del pericolo, dall’occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall’eventuale pregiudizio sociale per l’imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143). Andrà, infine, tenuto conto che la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati – esiguità del danno o del pericolo; grado di colpevolezza; occasionalità del fatto – e del fatto concretamente commesso, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910)”. (Cassazione penale, sentenza 52354/2018).

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