Rapporto tra la causalità civile e il concorso della condotta colposa del danneggiato nel sinistro stradale

Redazione 09/10/18
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La disposizione di cui all’art. 2043 c.c., responsabilità civile extracontrattuale (Lex Aquilia de damno), deve essere letta assieme all’art. 1218 c.c, da cui si desume l’adesione dell’ordinamento giuridico ad un sistema di responsabilità bipolare: di cui accanto ad una responsabilità contrattuale, dipendente dell’inadempimento di un’obbligazione, si pone quella aquiliana nascente dalla violazione del principio neminem laedere. Ciò premesso, perché si possa configurare la responsabilità extracontrattuale, devono ricorrere i seguenti elementi: la commissione del fatto, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto ed danno e conseguente pregiudizio patrimoniale discendente, infine l’imputabilità del fatto a titolo di dolo o colpa.

Causalità materiale

Quanto al nesso di causalità materiale che si sostanzia tra la condotta e la causazione dell’evento, l’ordinamento –preso atto dell’assenza di regole causali nel codice civile del 1942- ha utilizzato la celebre sentenza Franzese che impiega il disposto degli artt. 40 e 41 c.p e i principi della condictio sine qua non, per il quale un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo; e la teoria della causalità adeguata, per cui tra le svariate concause occorre dar rilievo unicamente a quegli eventi- che secondo una prima valutazione ex ante- hanno influenzato il nesso di causa ed effetto.
Occorre precisare, tuttavia, come un più recente orientamento abbia ritenuto opportuno valorizzare le profonde differenze dei due sistemi di responsabilità e distinguere le due ipotesi con riguardo allo standard probatorio richiesto. La diversità tra i due ordinamenti civile e penale rinvenuta nel regime probatorio, impone l’applicazione del principio del b.a.r.d., quale prova fornita “oltre ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533 c.p.p, solo nell’ordinamento penale; mentre, nell’ordinamento civile si assume una preponderanza della prova “più probabile che non”. Se nella responsabilità penale la funzione è quella di sanzionare un comportamento riprovevole, nella responsabilità civile, non si fa altro, in sostanza che individuare il soggetto sul quale allocare il danno.
Pertanto, per l’accertamento del nesso di causalità è valido impiegare l’utilizzo del sillogismo giudiziale. Difatti, considerato lo schema prefissato: fatto-norma-effetto; si collocherà nella premessa minore la realizzazione del sinistro stradale, nella premessa maggiore la responsabilità extracontrattuale e nell’effetto la realizzazione di un danno risarcibile.

 

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