Ragionevole durata del processo: spetta alla Corte di appello che ha emesso il decreto di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi

Redazione 15/07/13
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Biancamaria Consales

Con nota dell’11 luglio 2013, il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in merito al pagamento da parte del Ministero stesso degli indennizzi di cui alla L. 89/2001 (cd. Legge Pinto).

Al pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della L. 89/2001, nei quali il Ministero della giustizia è convenuto in giudizio e condannato ai sensi della citata legge, provvede il medesimo Ministero con il capitolo a ciò deputato (“Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell’equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo”), gestito dal Dipartimento degli Affari della Giustizia.

“Stante la disposizione contenuta nella stessa L. 89/2001, secondo cui l’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili – si legge nella nota – il relativo stanziamento a favore della Giustizia è stato effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze una volta all’anno e con notevole ritardo (solitamente tra aprile e luglio) e in entità mai sufficiente né alla liquidazione dei decreti emessi nell’anno in corso né all’azzeramento del debito arretrato. 

Con l’anno 2013, per la priva volta, la legge di bilancio ha stabilito a favore della Giustizia un’assegnazione di fondi sul capitolo in questione, anche se in quantità ancora del tutto insufficiente (50 milioni di euro) rispetto all’entità del debito (oltre 340 milioni di euro)”.

Quanto alle modalità di pagamento degli indennizzi, considerato l’elevato numero di condanne riportate dalla Giustizia nei contenziosi ex lege Pinto, il Dipartimento degli Affari della Giustizia sin dall’aprile 2005 ha delegato la liquidazione delle somme, in un’ottica di decentramento e decongestione, alle singole Corti di Appello, con relativo accreditamento di fondi prelevati dall’apposito capitolo.

Spetta, pertanto, alla Corte di appello che emesso il decreto di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi. 

Resta a carico dell’Amministrazione centrale, con facoltà di delega, il pagamento degli indennizzi indicati nelle sentenze emesse dalla Corte di cassazione e in quelle emesse dai giudici amministrativi in sede di giudizio di ottemperanza.

Redazione

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