Raggruppamento super-misto, capogruppo formale e principio di maggioritarietà della qualificazione.

Scarica PDF Stampa
«È opportuno premettere, in punto di fatto, che il (…) disciplinare di gara prevedeva due categorie di lavori, OG11 (impianti tecnologici), per un importo pari al 54,05% dell’intero ammontare dei lavori, quale categoria prevalente, e OG1 (opere edili) per un importo pari al 45,95% del totale dei lavori, quale categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria». Si applica «l’art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 (…) comma 2». Viene  costituito un raggruppamento “misto”, con ripartizione in orizzontale sia della prevalente, sia della scorporabile, da parte di tre imprese.
 
Tesi di T.A.R.: «La circostanza che il comma 2, sopra trascritto, faccia testuale riferimento alle “misure minime” del 40% (e non già alla “misura minima”) sta a significare che, nel caso di A.T.I. orizzontale, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, occorre avere riguardo a tanti computi del 40% quante sono le categorie dei lavori e non già al loro valore cumulativo, come sostiene invece la ricorrente». Il principio interpretativo è corretto (ma, come vedremo, fino a un certo punto), in quanto ogni categoria genera un autonomo importo di qualificazione (nella fattispecie, le imprese si erano direttamente qualificate anche per la scorporabile).
 
«La Commissione aggiudicatrice ha interpretato le prescrizioni del disciplinare, sopra trascritte, nel senso che, per le A.T.I. orizzontali, la mandataria non debba avere il 40% dei requisiti in relazione all’importo complessivo dei lavori, ma il 40% di ogni categoria (prevalente e scorporabile); conseguentemente, l’A.T.I. s.p.a. – omissis – è stata esclusa dalla gara, poiché la mandataria, pur avendo oltre il 40% della categoria OG1 (scorporabile), possedeva soltanto il 39% della categoria OG11». L’esclusione, nella fattispecie, è stata giusta, in quanto la capogruppo (“primaria”, per così dire), non aveva il 40% di prevalente.
 
Tuttavia, qualora si fosse verificato il caso inverso (capogruppo “primaria” con 40% in prevalente e 39% in scorporabile) sarebbe stato irragionevole comminare l’esclusione. Infatti, generando ogni categoria un autonomo importo di qualificazione – e quindi di autonoma raggruppabilità – il principio del raggruppamento misto («l’A.T.I. unitariamente considerata (…) deve coprire tutti i requisiti richiesti», per usare le parole della ricorrente) avrebbe consentito che nella scorporabile la capogruppo “primaria”, cioè quella deputata a rappresentare complessivamente tutta l’associazione, potesse essere “mandante” ai soli fini della qualificazione: con conseguente assunzione di ruolo di capogruppo “fittizia”, all’interno della scorporabile, da parte di altra impresa, sempre e solo ai fini della qualificazione (ma, dopo che sarà entrato in vigore il regolamento attuativo del codice, anche ai fini della esecuzione …).
 
In altri termini, il principio del raggruppamento super-misto – ispirato ad evidente favor per la possibilità di qualificarsi per le imprese – comporta che la maggioritarietà di qualificazione sia un requisito obbligatorio per la capogruppo formale, ma solo in àmbito di categoria prevalente, e non comunque anche per le scorporabili così come invece ha ritenuto il collegio.

Bellagamba Lino

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento