Per i reati procedibili a querela, è necessario che la volontà di punizione della persona offesa sia manifestata mediante formule particolari? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
1. La questione: mancanza della condizione di procedibilità
La Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile un appello presentato avverso una sentenza con la quale il Tribunale di Modena, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 624 cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, con un unico motivo, deduceva i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 624 cod. pen. e 127, 178, 581, 597 e 598-bis cod. proc. pen..
In particolare, tra le argomentazioni ivi addotte, il ricorrente sosteneva che sarebbe mancata la necessaria condizione di procedibilità posto che il titolare dell’esercizio commerciale avrebbe presentato una mera denuncia, chiedendo la punizione dell’autore del furto.
Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Cosa cambia nel processo penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva l’argomentazione suesposta infondata sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reati non perseguibili d’ufficio, è sufficiente per la validità della querela che il querelante formuli l’istanza di punizione in ordine a un fatto-reato, non essendo necessario che la volontà di punizione della persona offesa sia manifestata mediante formule particolari (cfr. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021; Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022).
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3. Conclusioni: per la validità della querela in caso di reati non perseguibili d’ufficio, è sufficiente che il querelante esprima l’istanza di punizione per un fatto-reato
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, per i reati procedibili a querela, è necessario che la volontà di punizione della persona offesa sia manifestata mediante formule particolari.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, per i reati non perseguibili d’ufficio, la querela è valida se il querelante esprime l’istanza di punizione per un fatto-reato, senza che, per fare ciò, sia necessario adottare formule particolari.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se una querela sia stata correttamente formulata.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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