Querela di falso: la Cassazione torna sul tema della univocità della prova. Nota a Cassazione Civile, Sez. 4, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2126

Redazione 09/05/19
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di Mattia Polizzi*

* Dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Insubria

Sommario

Introduzione: il caso e la soluzione

Generalità in merito alla querela di falso. Considerazioni preliminari

Il procedimento e la natura del giudizio

La prova necessaria per l’accoglimento della querela di falso tra rigore e formalismo

L’ordinanza in nota (Cassazione Civile, Sez. 4, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2126) ribadisce quanto affermato da un trend pretorio oramai consolidato in merito alla esatta identificazione dell’apporto probatorio necessario per sostenere una domanda di querela di falso: la pronuncia risulta nondimeno di rilevante interesse, in quanto il principio generale ivi contenuto da un lato è foriero di importanti conseguenze tanto sul piano teorico tanto su di quello operativo e dall’altro si presenta, pur nella sua chiarezza, non privo di plurime sfaccettature.

Nel corso di un processo – dinanzi al Giudice di Pace – di opposizione a sanzione amministrativa elevata per violazione di norme del codice della strada, la ricorrente ha proposto una querela di falso al fine di contestare la fidefacenza dell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del verbale, il quale conteneva una sottoscrizione (asseritamente) a costei non riferibile. Il Tribunale, competente ai sensi dell’art. 9 c.p.c., disponeva l’espletamento di una c.t.u. grafologica, all’esito della quale non risultava appurata l’autenticità o meno della sottoscrizione: per l’effetto, la domanda di querela di falso veniva respinta. La ricorrente proponeva allora appello, ma il gravame veniva respinto sulla base di un duplice ordine di motivazioni: la mancata rilevanza delle contestazioni mosse avverso la c.t.u. e la conferma della natura dubitativa dell’accertamento peritale effettuato in primo grado.

La soccombente ricorre per cassazione avverso l’anzidetta pronuncia, sulla base di due motivi, che vengono trattati congiuntamente in quanto connessi. In primo viene denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di onere della prova, reputandosi che la Corte d’Appello – alla luce del compendio istruttorio emerso nel corso della vicenda – avrebbe dovuto ritenere assolto l’onere di cui la ricorrente era gravata ovvero che il giudice dell’appello avrebbe dovuto azionare i propri poteri istruttori d’ufficio. In secondo luogo viene prospettata la violazione e falsa applicazione (sempre in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) degli artt. 112, 115, 183 e 184 c.p.c., nonché il vizio di omessa motivazione in merito alla mancata rinnovazione degli accertamenti tecnici compiuti in primo grado ed in merito a fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti. Il Comune resistente non ha svolto attività difensiva in Sede di legittimità.

La Cassazione, ritenuti infondati i motivi, rigetta il ricorso. Reputano infatti gli Ermellini da un lato che non sussiste il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. – non essendo stata omessa alcuna valutazione in merito a fatti decisivi per il giudizio – e dall’altro che la Corte d’Appello non è incorsa nelle altre denunciate violazioni legge. Ciò sia perché il giudice dell’appello aveva adeguatamente motivato in merito alla non necessità di ripetere l’accertamento tecnico sia perché la perizia di parte non conteneva alcun elemento utile per rivalutare le conclusioni raggiunte dal c.t.u.; infatti la “stessa perizia di parte non conteneva alcun rilievo critico idoneo a confutare la complessiva ed articolata valutazione tecnica operata dallo stesso c.t.u. nel corso del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale” (così p. 5 dell’ordinanza).

Tale ultima affermazione consente alla Corte di ribadire il principio generale supra menzionato, desumibile dal disposto dell’art. 2697 c.c., in forza del quale grava sul querelante l’onere di fornire il riscontro probatorio della falsità del documento impugnato e tale prova deve risultare connotata da caratteri di univocità. Non avendo la ricorrente assolto a detto onere, il ricorso viene rigettato.

Prima di esaminare nello specifico l’an ed il quantum di tale univocità, pare opportuno richiamare – pur se in via necessariamente sintetica – i principali tratti salienti dell’istituto della querela di falso, disciplinato principalmente dagli artt. 221 ss. c.p.c.[1].

Si rende necessario al riguardo una premessa. Come noto, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. il giudice deve valutare le prove presentategli ad opera delle parti e del pubblico ministero seguendo alla luce del proprio prudente apprezzamento , “salvo che la legge disponga diversamente”. Pertanto, è possibile ravvisare nell’ordinamento diverse ipotesi eccezionali che derogano alla anzidetta regola della libera valutazione delle prove e che fondano la nozione di prova legale; quest’ultima può essere intesa come mezzo istruttorio rispetto al quale il giudice non è dotato di alcun “margine per esprimere un convincimento diverso da quello che consegue a quel risultato”[2]. È chiaro, pertanto, che la parte che possa avvalersi di una prova legale è detentrice di un indubbio vantaggio ed un altrettanto indubbio svantaggio grava sul soggetto nei confronti del quale essa è destinata a valere. A determinate condizioni ed entro ben determinati limiti assumono efficacia di prova legale due tra le più importanti prove documentali. In particolare, e come noto, ai sensi dell’art. 2700 c.c. l’atto pubblico forma piena prima “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”; parimenti, a norma dell’art. 2702 c.c., la scrittura privata comporta la piena prova “della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come tale”[3]. In entrambi i casi le disposizioni citate prevedono che la valenza di prova legale possa cessare nel caso di positivo esperimento di una querela di falso.

Affinché possano spiegare la propria efficacia probatoria è difatti necessario che i documenti in parola siano autentici – sotto il profilo estrinseco – e veritieri – sotto il profilo intrinseco: in altri termini, essi non devono essere falsi. La falsità del documento è stata autorevolmente definita come la “discordanza tra la realtà e ciò che appare nel documento stesso e può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il pensiero espresso in esso, ossia il suo contenuto intrinseco”[4]. Nel primo caso si ha falsità materiale: tale evenienza può concretarsi in una contraffazione, qualora il documento venga materialmente formato da un soggetto diverso da suo (apparente) autore oppure sia stato posto in essere in data o luogo diverso da quello segnalato; ovvero in una alterazione, che si sostanzia in una modifica delle risultanze del documento che sia stata posta in essere in un momento successivo alla formazione. Nel secondo caso si ha invece falsità ideologica, ossia una enunciazione falsa del contenuto del documento. Peraltro tale situazione può verificarsi solo nel caso di dichiarazioni di scienza[5]; qualora si tratti di dichiarazioni di volontà, invece, potrà al più verificarsi un fenomeno di simulazione.

Per il tramite della querela di falso è possibile contestare le risultanze estrinseche dell’atto pubblico o della scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata[6], ossia proprio quei risultati probatori ai quali la legge attribuisce i crismi della prova legale. In tal senso è possibile denunziare sia il falso materiale sia quello ideologico, purché esse attengano, come si è detto, al c.d. estrinseco del documento; il c.d. intrinseco, invece, in quanto espressione della verità di quanto dichiarato, potrà essere accertato con gli ordinari istituti probatori ammessi dal codice di rito.

Nell’ambito del giudizio civile la falsità dei documenti viene in rilievo per la sua attitudine nel determinare in capo al giudice un erroneo convincimento; la falsità può tuttavia costituire oggetto anche di un processo penale, ma in tal caso viene in rilievo il “comportamento penalmente rilevante della falsificazione (art. 476 ss. c.p.), il cui oggetto è più ampio dell’ambito di efficacia probatoria disciplinato dal c.c.[7].

[1] Sul quale si v., pur senza pretesa di esaustività alcuna, Costabile C., Manifesta infondatezza della querela di falso e principio della ragionevole durata del processo, in ilProcessoCivile.it, 25 gennaio 2017, 1 ss.; Crisci G., voce Atto pubblico (dir. civ.), in Enc. dir., IV, Giuffrè, 1959, 265 ss.; De Stefano G., voce Falso (querela di), in Enc. dir., XVI, Giuffrè, 1967, 701 ss.; Di Fazzio G., Contributo allo studio della prova documentale pubblica, Giappichelli, 2018, specimen 282 ss.; Liebman E.T., Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2012, 351 ss.; Mandrioli C., Carratta A., Diritto processuale civile, II, Giappichelli, 2016, 245 ss.; Rota F., Artt. 221 ss., in Carpi F., Tarufffo M., Commentario breve al codice di procedura civile, CEDAM, 2015, 934 ss.; Vanzetti M., Querela di falso e sospensione del processo, in Riv. dir. proc., 2012, V, 1502 ss.

[2] Così Mandrioli C., Carratta A., op. cit., 191, i quali sottolineano che un vincolo siffatto ben si innestava nel generale clima di sfiducia verso il giudice che animava la stesura originaria del codice di rito.

[3] E, dunque, nei casi di autenticazione e di esito positivo del giudizio di verificazione.

[4] Così Mandrioli C., Carratta A., op. cit., 245.

[5] O, comunque, di dichiarazioni aventi contenuto narrativo.

[6] Dubbi sono espressi in dottrina in merito alla possibilità di esperire la querela di falso avverso la scrittura privata non riconosciuta. La giurisprudenza, dal canto proprio, pare ferma nella soluzione positiva sin da Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 1986, n. 3734, in DeJure. Sul tema si v., ex pluris, Mandrioli C., Carratta A., op. cit., 247, sub nota 76; Rota F., op. cit., 935.

[7] Rota F., op. cit., 936.

Sul piano procedimentale la querela di falso può essere proposta, ai sensi dell’art. 221 c.p.c. in via principale, nelle forme ordinarie[8], ovvero come incidente nel giudizio già in corso. L’interesse ad agire deve essere ravvisato, quanto alla prima evenienza, nell’opportunità di privare un documento falso della sua attitudine a costituire un (erroneo) mezzo di prova; nel secondo caso, invece, è rinvenibile nella rilevanza del documento nel giudizio in corso. La querela di falso c.d. incidentale può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio[9], finché – dispone l’art. 221 c.p.c. – “la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.

A causa della particolare gravità delle sue conseguenze il legislatore ha presidiato la querela di falso con una serie di particolari cautele. Il giudizio spetta alla competenza esclusiva del tribunale exart. 9 c.p.c. sicché in caso di proposizione in via incidentale nell’ambito di una causa di competenza del giudice di pace ovvero in caso di giudizio di appello sarà necessaria la sospensione (impropria) del giudizio a quo, come disposto dagli artt. 313 e 355 c.p.c.; trattasi poi di controversia sottratta all’attribuzione del giudice monocratico, in quanto a norma dell’art. 225 c.p.c.“sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio”; inoltre, la querela deve poi essere proposta personalmente dalla parte ovvero a mezzo di procuratore speciale ed è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero.

Il codice detta poi alcune disposizioni particolari per il caso di querela proposta in via incidentale. In forza dell’art. 222 c.p.c. qualora sia richiesta querela di falso in corso di causa il giudice istruttore deve interpellare la parte che ha prodotto il documento in merito alla sua intenzione di avvalersene o meno: in caso di riposta negativa, il documento medesimo non è utilizzabile nel giudizio; in caso di risposta affermativa, invece, il giudice ne valuta la rilevanza, autorizza la presentazione della querela (nella stessa udienza ovvero in una nuova all’uopo fissata) ed ammette i mezzi di prova che ritenga idonei, disponendo sulle relative tempistiche e modalità di assunzione. L’art. 223 c.p.c. prevede che il documento venga depositato nelle mani del cancellerie, alla presenza delle parti e del p.m.; l’art. 224 c.p.c. fa salva la possibilità per il giudice – qualora il documento si trovi presso un terzo – di disporne il sequestro e stabilire particolari cautele per la sua conservazione.

A norma dell’art. 226 c.p.c., una volta pronunciata la sentenza che rigetta la richiesta, il collegio ordina le restituzione del documento e dispone che il cancelliere ne faccia menzione sull’originale del documento (o sulla copia di questo); il querelante viene inoltre condannato al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 20. Nel caso in cui, invece, venga accertata la falsità il tribunale “dà le disposizioni di cui all’art. 480 c.p.p.”: il richiamo deve oggi essere inteso, in ragione dell’entrata in vigore del codice di rito penale del 1988, alla norma di cui all’art. 537 c.p.p. sicché sarà, in sostanza, necessario far risultare dal documento la sua falsità. L’art. 227 c.p.c. dispone che l’esecuzione della sentenza (di rigetto o di accoglimento della querela) non può aver luogo prima del suo passaggio in giudicato; il capoverso della norma prevede inoltre che qualora non sia richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal p.m. a spese del soccombente. L’articolo da ultimo citato afferma che, per quanto applicabile, si debba osservare il disposto dell’art. 481 del previgente codice di procedura penale: il richiamo deve essere oggi inteso all’art. 675 c.p.p.

La natura del giudizio di falso e della pronuncia che lo definisce costituisce una questione ancora aperta in dottrina[10]: per alcuni il procedimento de quo avrebbe natura di accertamento (non di un diritto, ma) di un fatto ovvero di un rapporto probatorio; altri ravvisano nella querela di falso un processo costitutivo con effetto risolutivo del vincolo di prova legale del documento impugnato; altri ancora reputano che si tratti di un processo a contenuto oggettivo, funzionale all’interesse pubblico alla rimozione dalla circolazione di un documento falso; infine, una ulteriore tesi attribuisce alla querela di falso natura di anomalo giudizio di accertamento con funzione istruttoria.

[8] E, dunque, tramite citazione.

[9] Purché prima della rimessione della causa in decisione ed esclusi i giudizi di cassazione e di rinvio: Mandrioli C., Carratta A., op. cit., 250.

[10] Le varie teorie sono ben identificate da Rota F., op. cit., 221.

Venendo ora alla questione sottesa all’ordinanza in nota (Cassazione Civile, Sez. 4, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2126) è possibile ricordare che ai sensi del secondo comma dell’art. 221 c.p.c. la querela di falso “deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità”. Si tratta di una sanzione di rigore tale da aver prestato il fianco a diverse critiche, nonché a dubbi sulla sua legittimità costituzionale. Dette perplessità sono state tuttavia fugate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la norma non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto “non pone alcun termine pregiudizievole del diritto di difesa delle parti, limitandosi a prescrivere quali siano i requisiti necessari per il perfezionamento dell’atto processuale di impugnazione”[11]. La ratio di questo particolare rigore pare poter essere identificata in un duplice ordine di considerazioni. Da un lato la valenza di prova legale del documento contestato è ritenuta dal legislatore di particolare pregnanza: pertanto, uno strumento processuale teso ad incidere su tale efficacia probatoria può essere concesso solo nel caso in cui sia effettivamente corroborato da un adeguato riscontro istruttorio, per di più in un sistema come quello attuale che vede nella prova documentale il mezzo istruttorio per così dire principe. Come efficacemente affermato in una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, dunque, la prova del falso deve costituire “la sola conclusione logica necessaria di un procedimento di valutazione del significato indiziario delle prove articolate o assunte”[12]: il giudice di merito, pertanto, deve compiere un accertamento preliminare, teso alla disamina della sussistenza dei presupposti che giustifichino una proposizione della querela, operando “una verifica se non proprio della plausibilità, quantomeno della non manifesta infondatezza della domanda di falso”[13]. Dall’altro lato il valore (e l’esigenza) della ragionevole durata del processo (e della sua efficienza) scolpito dell’art. 111, comma 2, Cost. impone di evitare in radice attività processuali meramente defatigatorie, che non siano poste in essere al fine di esercitare effettivamente e responsabilmente il diritto di azione e difesa. Difatti, come è stato recentemente dalla Cassazione “la formulazione dell’art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione delle querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell’istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo […], in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo[14].

Il quadro pretorio che deriva da tali due constatazioni tratteggia un trend – a volte ondivago – dal quale è dato desumere un interpretazione dell’art. 221, comma 2, c.p.c. che pur senza snaturare il rigore del dato testuale tenta di bilanciarlo con l’esigenza di evitare formalismi eccessivi. Sicché, ferma restando la necessità di addurre adeguati ed univoci riscontri probatori a sostegno della denuncia di falsità del documento, tale onere potrà essere assolto con qualsiasi mezzo istruttorio (anche per il tramite di presunzioni) e l’indicazione di questi non sarà necessaria nel caso di falso rilevabile ictu oculi[15].

[11] Così Cass. Civ.,Sez. II, 5 novembre 1975, n. 3708, in Foro it., 1976, I, 334 ss.

[12] Così Trib. Milano, Sez. spec. impresa, 28 marzo 2018, n. 3572, in DeJure.

[13] Vanzetti M., op. cit., 1511.

[14] Così Cass. Civ., Sez. V, 14 marzo 2018, n. 6220, in DeJure. In termini si v. altresì Cass. Civ., Sez. Un., 23 giugno 2010, n. 15169, in Foro it., 2010, X, I, 2683 ss.

[15] Per alcuni esempi si v. Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10874; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 febbraio 2001, n. 1537, in Giur. it., 2001, XI, 2030 ss., con nota di Vanz M.C., Querela di falso e prova della falsità: un’esatta distinzione tra rigore e formalismo; Cass. Civ., Sez. III, 17 giugno 1998, n. 6050, in DeJure; Cass. Civ., Sez. III, 4 marzo 1998, n. 2403, in Foro it., 1998, I, 2174 ss.; Cass. Civ., Sez. II, 22 aprile 1994, n. 3833, in DeJure; Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 1991, n. 2790, in Foro it., 1991, I, 2060 ss.; Cass. Civ., Sez. II, 11 agosto 1990, n. 8230, ibidem; Cass. Civ., Sez. II, 26 novembre 1988, n. 6383, ibidem; Cass. Civ., Sez. II, 6 luglio 1983, n. 4571, ibidem.

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