Quanto previsto dall’art. 30 della legge n. 109/1994, come modificato dall’art. 145, comma 50, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, in tema di apertura anche agli Intermediari Finanziari della possibilità di essere garanti negli appalti pubblici di la

Lazzini Sonia 09/02/06
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Tale possibilit? aveva chiaramente, efficacia condizionata alla circostanza ? ancorch? remota nel suo verificarsi – che, nelle more procedurali (e, in particolare, nel periodo corrente tra l?indizione della gara e la data per la presentazione dell?offerta) fosse stata introdotta la disciplina autorizzatoria in questione e fosse stato possibile, quindi, per le concorrenti, fare ricorso ad intermediari finanziari che fossero riusciti a munirsi della detta autorizzazione.

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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 44 dell? 11 gennaio 2006, nel confermare la sentenza di primo grando (TAR della Campania, Sezione I di Salerno, n. 1709 del 2 luglio 2004***) detta alcuni fondamentali principi in tema di fideiussioni per gli appalti pubblici di lavori, rilasciate dalla Societ? di intermediazione finanziaria.

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Decreta infatti l?adito giudice amministrativo che:

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< La disciplina di gara, invero, non ? da ritenere illegittima; essa contempla pi? forme alternative di cauzione provvisoria: versamento in contanti o in titoli di debito pubblico, fideiussione bancaria o ?polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell?elenco speciale di cui all?art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385???).

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??? Tale ultima modalit? non poteva non essere contemplata dalla lex specialis della gara in quanto riconducibile direttamente al dettato normativo primario di cui al citato art. 30 della legge n. 109/1994; non di meno, essa aveva, chiaramente, efficacia condizionata alla circostanza ? ancorch? remota nel suo verificarsi – che, nelle more procedurali (e, in particolare, nel periodo corrente tra l?indizione della gara e la data per la presentazione dell?offerta) fosse stata introdotta la disciplina autorizzatoria in questione e fosse stato possibile, quindi, per le concorrenti, fare ricorso ad intermediari finanziari che fossero riusciti a munirsi della detta autorizzazione>

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Ed inoltre:

< Quanto, infine, all?eccezione di illegittimit? costituzionale sollevata nei confronti della disciplina di cui al citato art. 145, comma 50, della legge finanziaria per il 2001, la stessa ? manifestamente infondata in quanto costituisce legittimo esercizio della discrezionalit? legislativa la previsione della emanazione di un?apposita disciplina regolamentare esecutiva volta a disciplinare una fattispecie normativa individuata dallo stesso legislatore, subordinando l?efficacia di quest?ultima all?entrata in vigore della norma regolamentare stessa; se, poi, tale disciplina regolamentare non viene emanata, ci? pu? involgere la responsabilit? politico-istituzionale del Governo, ma non incidere certamente sulla legittimit? delle norme>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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