Quando un bacio non gradito integra il delitto di violenza sessuale

Scarica PDF Stampa
 

Il presente contributo mira ad individuare la linea di demarcazione tra una condotta apparentemente innocua ma potenzialmente invasiva dell’altrui sfera di libertà ed i suoi inevitabili risvolti penali.

Segnatamente, si intenderà fornire una chiara risposta ad un interrogativo che, per molto tempo, ha visto opporsi orientamenti giurisprudenziali divergenti, sino a giungere al recente intervento della Suprema Corte di Cassazione – sentenza n.36636 del 29.08.2019: dare un bacio contro la volontà di colui che lo riceve, può integrare gli estremi della violenza sessuale?

 

Comprimere la libertà di autodeterminazione costituisce delitto ex art. 609-bis c.p.

 

Con la pronuncia in commento, gli Ermellini hanno affrontato e deciso l’annosa questione relativa alla rilevanza penale della condotta di un imputato, reo di aver costretto una giovane a “subire” un bacio contro la sua volontà.

Prima di addentrarsi nel merito della vicenda e porre in risalto l’iter logico seguito dal Supremo Consesso, appare opportuno porre una premessa di carattere generale.

Com’è noto ai molti, ogni soggetto di diritto gode di una propria libertà, da intendersi nelle forme più disparate e, per quel che ivi rileva, nella species della c.d. libertà sessuale, quale possibilità per il singolo di autodeterminarsi liberamente nella società con riferimento alla sfera strettamente sessuale.

Quanto innanzi, si ritiene trovi chiara e puntuale espressione nell’art. 3 della Carta Repubblicana, a mente del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Da ciò ne discende manifesto il seguente principio di diritto: ciascun consociato può legittimamente vantare il pieno diritto alla propria autodeterminazione sessuale, dovendo egli essere posto al riparo da eventuali intromissioni esterne illecite e non gradite che alterino la propria sfera di godibilità della vita.

Poste tali doverose considerazioni e prima di pervenire al giudizio di colpevolezza reso dai giudici Supremi, occorre adesso avere riguardo alla definizione più propriamente “scientifica” di zone erogene, al fine di chiedersi se l’agire sfrontato di colui che impone la propria volontà, coartando quella della “vittima” e costringendola a ricevere un bacio nonostante il suo manifesto disappunto, possa rilevare ai sensi della legge penale.

Si badi che è da intendersi quale “zona erogena” quella parte del corpo che, mediante il semplice sfregamento, induce all’appagamento di un desiderio/impulso sessuale.

Pertanto, si ritiene che il volontario sfregamento di dette zone ben possa esprimere una chiara, diretta ed univoca volontà sessuale del gesto in sé, tale da implicare una palese ed intollerabile violazione del diritto dell’individuo di scegliere liberamente se accondiscendere o meno a tale azione.

Per mere esigenze di completezza, giova evidenziare come la natura sessuale dell’atto, ad ogni modo, oltreché appartenere all’elaborazione scientifica, rappresenta chiaro indice della cultura di una determinata comunità, ben potendosi ammettere, a fronte di usanze e costumi sociali differenti, un giudizio sulla riprovevolezza sociale di un tale gesto più o meno alterato.

Poste tali doverose considerazioni, appare del tutto logica la conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione, a parere della quale, avuto chiaro riguardo alle circostanze fattuali pregresse che avevano costituito l’antefatto storico della spiacevole vicenda de qua, la condotta assunta dall’imputato, consistita nel baciare la vittima nonostante ella avesse già da prima ed inequivocabilmente opposto il proprio rifiuto, abbia integrato a pieno gli estremi del delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. (Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni”)

A suffragio della propria decisione, infatti, i giudici hanno evidenziato che: a) l’atto era stato preceduto da palesi avances nei confronti della donna, dal carattere reiterato e molesto … palesemente respinte dalla stessa con parole chiare ed insuscettibili di esser fraintese; b) lo stesso atto repentino ed improvviso, dopo aver fatto chiudere gli occhi alla donna con un pretesto – era stato seguito da un’espressione minacciosa del ricorrente, il quale aveva intimato alla ragazza “di non riferire a nessuno quanto era accaduto”.

Ebbene, proprio sulla scorta dell’intera vicenda fattuale che ebbe a determinarsi, non vi sono fondate ragioni per ritenere che la vittima non avesse fatto tutto il possibile per manifestare il suo aperto rifiuto nel ricevere qualsiasi tipo di avances da parte del suo avventore, il quale, noncurante di ciò, ha palesemente violato la sfera di libertà della donna oltreché averne cagionato una intollerabile intromissione nella sua sfera di autodeterminazione.

Evenienza questa che, alla luce di quanto innanzi, ha fatto propendere la Suprema Corte per la condanna definitiva nei confronti dell’imputato per il reato di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609-bis c.p.

Volume consigliato

Stefano Cazzato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento