Motivi futili: quando ricorre la circostanza aggravante

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Quando ricorre la circostanza aggravante dei motivi futili
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, co. 1, n. 1)
Volume per l’approfondimento: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n.17581 del 23-03-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Messina confermava la condanna di una persona imputata per il delitto di tentata violenza privata e lesioni aggravate.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, tra i motivi ivi enunciati, deduceva violazione di legge in ordine al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi.


Per approfondire: L’aggravante dei futili motivi

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020).
Oltre a ciò, era altresì postulato, sempre sulla base di precedenti conformi, che, in materia di circostanze aggravanti, il motivo abietto non si identifica nel fine di commettere un altro reato e può concorrere con l’aggravante del nesso teleologico quando gli elementi costitutivi di quest’ultima consentano di qualificare come abietto il movente del reato mezzo (Sez. 1, n. 7918 del 01/02/2022; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014).
Il Supremo Consesso, dunque, ritenendo la motivazione addotta dai giudici di seconde cure “ineccepibile”, dichiarava inammissibile il ricorso proposto, condannando oltre tutto il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando ricorre la circostanza aggravante dei motivi futili.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.
Questo provvedimento, quindi, può essere tenuto nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatto elemento accidentale.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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