Qualora un bando preveda chiaramente quale requisito di partecipazione l’aver svolto in “ciascuno” dei tre anni presi a riferimento dei “servizi identici” a quelli oggetto della gara; mentre, nel caso di raggruppamento di imprese, ogni mandante avrebbe do

Lazzini Sonia 26/06/08
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Poichè il bando di gara fissava dei requisiti di partecipazione che la ricorrente non possedeva, questa avrebbe dovuto tempestivamente insorgere avverso tale clausola, che le impediva di accedere alla procedura in questione in quanto per consolidta giuriprudenza. il bando di gara o la lettera di invito, normalmente impugnabili con l’atto applicativo conclusivo del procedimento concorsuale, devono, tuttavia, essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengano delle clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione; infatti, le clausole del bando o della lettera di invito che stabiliscono i requisiti di partecipazione sono idonee a ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto ove tali requisiti siano esattamente identificati, siano preesistenti alla gara e non siano condizionati dal suo svolgimento. Ed, a titolo esemplificativo, con la predetta decisione dell’Adunanza plenaria è stato precisato che sussiste l’onere di immediata ed autonoma impugnazione del bando o della lettera d’invito in presenza di clausole che impongano ai fini della partecipazione degli oneri manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino l’impossibilità per l’interessato di accedere alla procedura, con conseguente arresto procedimentale.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 462 del 9 maggio 2008 emessa dal Tar Abruzzo, Pescara
 
< Ora, nel caso di specie, come già precisato nell’esposizione in fatto, l’art. 6, lett. c), del bando di gara in questione prevedeva testualmente quale requisito di capacità tecnica per l’ammissione “l’aver prestato in ciascuno degli ultimi tre anni scolastici … servizi identici a quelli oggetto del presente appalto …. per un importo non inferiore ad € 1.000.000”; con l’ulteriore precisazione che nel caso di raggruppamento di imprese tale requisito avrebbe dovuto essere posseduto nella misura del 20% dalla mandataria e “la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto cumulativamente e purché la somma di requisiti, tra capogruppo e mandanti, sia almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola”.
 
Il dato testuale della disposizione in parola sembra evidente e non sembra possa dar luogo a dubbi interpretativi; il bando, in realtà, impone chiaramente quale requisito di partecipazione l’aver svolto in “ciascuno” dei tre anni presi a riferimento dei “servizi identici” a quelli oggetto della gara; mentre, nel caso di raggruppamento di imprese, ogni mandante avrebbe dovuto aver svolto tali servizi identici nella misura minima del 20% (cioè almeno € 200.000 per anno).
 
Né la nota apposta in calce alla “dichiarazione di capacità tecnica”, predisposta dalla Stazione appaltante, sembra fissare – come ipotizzato con il gravame – dei requisiti diversi e meno restrittivi.
 
Ciò posto, poichè il bando di gara fissava dei requisiti di partecipazione che la ricorrente non possedeva, questa avrebbe dovuto tempestivamente insorgere avverso tale clausola, che le impediva di accedere alla procedura in questione.
 
Ora, poichè il bando impugnato è stato pubblicato il 30 agosto 2007 sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea ed il 10 settembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sembra evidente che l’impugnativa in parola, notificata il 5 dicembre 2007, sia stata proposta dopo la scadenza del termine di sessanta gironi di cui all’art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
 
Il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere dichiarato tardivo per la parte diretta avverso l’impugnata clausola del bando di gara.
 
Una volta giunti a tale conclusione, sembra evidente la mancanza di pregio delle censure dedotte avverso l’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e tutti gli atti connessi, dal momento che la Commissione di gara non avrebbe potuto non applicare la “lex specialis” di cui al predetto bando.>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
 
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 634 del 2007, proposto da:
ALFA-Srl, rappresentato e difeso dagli avv. ***************** ed **************, con domicilio eletto presso ************** in Pescara, via V. Colonna, N.31;
 
contro
 
Comune di Vasto, rappresentato e difeso dall’avv. *********************, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;
 
nei confronti di
 
Consorzio Nazionale Servizi – Scarl, rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;
 
per ottenere
 
– l’annullamento del provvedimento 22 ottobre 2007, n. 44056, di esclusione della ricorrente dalla gara per l’appalto del servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia statali ed alcune sezioni della scuola primaria, indetta dal Comune di Vasto; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui l’art. 6, lett. c), del bando di gara, i verbali della Commissione giudicatrice e la determinazione del Dirigente del V settore del Comune 2 novembre 2007, n. 295, di aggiudicazione definitiva della gara al Consorzio Nazionale Servizi – C.N.S. soc. coop. a r.l.;
 
– la condanna del Comune di Vasto al risarcimento dei danni.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vasto;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio Nazionale Servizi – Scarl;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24/04/2008 il dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Il Comune di Vasto ha indetto una gara per procedura aperta per l’affidamento in appalto per tre anni del servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia statali ed in alcune sezioni della scuola primaria; il valore presunto dell’appalto è stato stimato in € 1.512.000, IVA esclusa. L’art. 6, lett. c), di tale bando di gara, prevedeva poi testualmente quale requisito di capacità tecnica per l’ammissione “l’aver prestato in ciascuno degli ultimi tre anni scolastici … servizi identici a quelli oggetto del presente appalto …. per un importo non inferiore ad € 1.000.000”, con l’ulteriore precisazione che nel caso di raggruppamento di imprese tale requisito avrebbe dovuto essere posseduto nella misura del 20% dalla mandataria e “la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto cumulativamente e purché la somma di requisiti, tra capogruppo e mandanti, sia almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola”.
 
La ALFA s.r.l. ha partecipato a tale procedura, ma è stata esclusa dalla gara in quanto non era risultata in possesso del predetto requisito di capacità tecnica previsto per l’ammissione; nella dichiarazione di capacità tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara, tale partecipante aveva, invero, dichiarato di aver svolto nei tre anni di riferimento dei servizi identici per un importo complessivo € 1.168.718.
 
Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale esclusione, impugnando, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui l’art. 6, lett. c), del bando di gara, i verbali della Commissione giudicatrice e la determinazione del Dirigente del V settore del Comune 2 novembre 2007, n. 295, di aggiudicazione definitiva della gara al Consorzio Nazionale Servizi – C.N.S. soc. coop. a r.l.
 
Ha dedotto a tal fine le censure di violazione dei principi generali in materia di gare, degli artt. 41 e 42 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, e della “lex specialis” della gara e di eccesso di potere per falso presupposto, per travisamento, per erroneità, illogicità e contraddittorietà manifeste, per disparità di trattamento e per difetto di motivazione.
 
Ha, innanzi tutto, dedotto che il predetto art. 6 del bando andava interpretato nel senso che il predetto importo di un milione di euro andasse riferito al complessivo periodo di tre anni, come poteva anche rilevarsi dall’esame della scheda a tal fine predisposta dall’Amministrazione; inoltre, ha denunciato l’illegittimità del bando nella parte relativa al predetto requisito di capacità tecnica richiesto per ammissione in quanto sproporzionato rispetto all’interesse che si intendeva tutelare e perché era stato richiesto lo svolgimento di servizi “identici” a quello oggetto della gara.
 
Ha, conclusivamente, chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
 
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata l’11 aprile 2008.
 
Il Comune di Vasto si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 7 gennaio ed il 12 aprile 2008 ha pregiudizialmente eccepito la tardività del gravame nella parte diretta avverso il bando di gara; nel merito, ha poi diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
 
Si è anche costituito in giudizio il Consorzio Nazionale Servizi – C.N.S. soc. coop. a r.l., cui la gara era stata aggiudicata, che con memorie depositate l’8 gennaio ed il 18 aprile 2008, dopo aver proposto analoga eccezione di rito ed aver, in aggiunta, eccepito la mancata indicazione del concreto vantaggio della ricorrente dalla riammissione alla gara, ha anch’esso difeso la legittimità degli atti impugnati.
 
Alla pubblica udienza del 24 aprile 2008 la causa è stata trattenuta a decisione.
 
DIRITTO
 
Con il ricorso in esame, come sopra esposto in narrativa, sono stati impugnati i seguenti atti:
 
– l’art. 6, lett. c), del bando di gara per l’appalto del servizio di refezione nelle scuole, indetto dal Comune di Vasto;
 
– i verbali della Commissione giudicatrice;
 
– il provvedimento 22 ottobre 2007, n. 44056, di esclusione della ricorrente dalla gara;
 
– la determinazione del Dirigente del V settore del Comune 2 novembre 2007, n. 295, di aggiudicazione definitiva della gara al Consorzio Nazionale Servizi – C.N.S. soc. coop. a r.l.
 
L’eccezione di tardività del gravame per la parte diretta avverso il predetto art. 6, lett. c), del bando, dedotta dalle parti resistenti, appare fondata.
 
Va, invero, ricordato che secondo un costante e consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa (Cons. st., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1, e, da ultimo, Cons. St. 19 aprile 2007, n. 1890) il bando di gara o la lettera di invito, normalmente impugnabili con l’atto applicativo conclusivo del procedimento concorsuale, devono, tuttavia, essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengano, come nel caso di specie, delle clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione; infatti, le clausole del bando o della lettera di invito che stabiliscono i requisiti di partecipazione sono idonee a ledere immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto ove tali requisiti siano esattamente identificati, siano preesistenti alla gara e non siano condizionati dal suo svolgimento. Ed, a titolo esemplificativo, con la predetta decisione dell’Adunanza plenaria è stato precisato che sussiste l’onere di immediata ed autonoma impugnazione del bando o della lettera d’invito in presenza di clausole che impongano ai fini della partecipazione degli oneri manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino l’impossibilità per l’interessato di accedere alla procedura, con conseguente arresto procedimentale.
 
Ora, nel caso di specie, come già precisato nell’esposizione in fatto, l’art. 6, lett. c), del bando di gara in questione prevedeva testualmente quale requisito di capacità tecnica per l’ammissione “l’aver prestato in ciascuno degli ultimi tre anni scolastici … servizi identici a quelli oggetto del presente appalto …. per un importo non inferiore ad € 1.000.000”; con l’ulteriore precisazione che nel caso di raggruppamento di imprese tale requisito avrebbe dovuto essere posseduto nella misura del 20% dalla mandataria e “la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto cumulativamente e purché la somma di requisiti, tra capogruppo e mandanti, sia almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola”.
 
Il dato testuale della disposizione in parola sembra evidente e non sembra possa dar luogo a dubbi interpretativi; il bando, in realtà, impone chiaramente quale requisito di partecipazione l’aver svolto in “ciascuno” dei tre anni presi a riferimento dei “servizi identici” a quelli oggetto della gara; mentre, nel caso di raggruppamento di imprese, ogni mandante avrebbe dovuto aver svolto tali servizi identici nella misura minima del 20% (cioè almeno € 200.000 per anno).
 
Né la nota apposta in calce alla “dichiarazione di capacità tecnica”, predisposta dalla Stazione appaltante, sembra fissare – come ipotizzato con il gravame – dei requisiti diversi e meno restrittivi.
 
Ciò posto, poichè il bando di gara fissava dei requisiti di partecipazione che la ricorrente non possedeva, questa avrebbe dovuto tempestivamente insorgere avverso tale clausola, che le impediva di accedere alla procedura in questione.
 
Ora, poichè il bando impugnato è stato pubblicato il 30 agosto 2007 sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea ed il 10 settembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sembra evidente che l’impugnativa in parola, notificata il 5 dicembre 2007, sia stata proposta dopo la scadenza del termine di sessanta gironi di cui all’art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
 
Il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere dichiarato tardivo per la parte diretta avverso l’impugnata clausola del bando di gara.
 
Una volta giunti a tale conclusione, sembra evidente la mancanza di pregio delle censure dedotte avverso l’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e tutti gli atti connessi, dal momento che la Commissione di gara non avrebbe potuto non applicare la “lex specialis” di cui al predetto bando.
 
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
 
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
 
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che vengono liquidate nella somma di € 2.000 (duemila) a favore del Comune di Vasto e nell’ulteriore somma di € 2.000 (duemila) a favore del Consorzio Nazionale Servizi controinteressato.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24/04/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
***************, Presidente
 
******************, ***********, Estensore
 
************, Consigliere
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 09/05/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO.

Lazzini Sonia

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