La presenza di un soggetto intervenuto quale rappresentante della ditta partecipante alla gara, alla seduta nella quale vengono adottate determinazioni per la stessa negative, comporta "ex se" piena conoscenza degli atti lesivi ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, solo qualora risulti che il rappresentante stesso sia munito di mandato "ad hoc" o che ricopra una carica sociale che consenta di ritenere che la conoscenza da parte dello stesso possa esser riferito alla concorrente
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La sentenza numero 2061 del 15 novembre 2005 , emessa dal Tar Sicilia, Sezione di Catania, ?in tema di conoscenza degli atti di gara in presenza di un rappresentante del concorrente merita di essere segnalata per il seguente importante principio in essa contenuto:
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<Il Collegio ritiene di richiamare sul punto l?indirizzo della giurisprudenza maggioritaria, da cui non si rinvengono ragioni per discostarsi nel caso di specie, secondo cui la presenza di un soggetto intervenuto quale rappresentante della ditta partecipante alla gara, alla seduta nella quale vengono adottate determinazioni per la stessa negative, comporta "ex se" piena conoscenza degli atti lesivi ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, solo qualora risulti che il rappresentante stesso sia munito di mandato "ad hoc" o che ricopra una carica sociale che consenta di ritenere che la conoscenza da parte dello stesso possa esser riferito alla concorrente
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Tale orientamento tiene soprattutto conto della gravit? degli effetti che conseguono alla conoscenza degli esiti della gara nella sfera giuridica del soggetto interessato ai fini che qui interessano, effetti che, pertanto, esigono che il soggetto presente alle operazioni di gara appaia legittimato sulla base di una relazione corrente con la ditta partecipante, tale da non lasciare alcun dubbio sulla piena immedesimazione di chi ha conseguito materialmente la conoscenza delle determinazioni lesive con il soggetto destinatario dell?atto.>
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Relativamente alla illegittimit? del comportamento di un?amministrazione che ha inteso accettare comunque le offerte di imprese prive della necessaria cauzione provvisoria, l?adito giudice sottolinea che:
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<in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni del bando di gara, non vi ? spazio per valutazioni discrezionali dell?amministrazione intese a disapplicare la lex specialis della procedura, n? ? consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell?amministrazione in base a criteri diversi ( quale ad es. il c.d. criterio teleologico ), che possono essere utilizzati solo nel caso in cui una determinata formalit? non sia prevista espressamente a pena di esclusione>
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a cura di Sonia LAZZINI
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qui la sentenza
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