Qualora la procedura di gara subisca un allungamento dei tempi è compito dell’amministrazione richiedere la proroga della cauzione provvisoria: se la gara si è comunque conclusa e la mancata proroga non ha avuto nessuna influenza negativa, l’irregolarità

Lazzini Sonia 29/12/05
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Il Tar Abruzzo, Sezione di Pescara, con la sentenza numero 622 del 10 novembre 2005 merita di essere segnalato per gli importanti principi di procedura in essa contenuti in merito alla mancata richiesta, da parte dell?Amministrazione, di prorogare le cauzioni provvisorie:

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<La procedura di gara, invero, ha subito un allungamento dei tempi, a seguito del subingresso dell?Ufficio U.A., senza che la stessa sia stata formalmente sospesa, ma solo differita; come gi? precisato, la cauzione provvisoria del 2% rappresentava una garanzia per il mantenimento dell?offerta fatta, rilevante in sede di ammissione delle stesse, avvenuta in data 28.2.2005, ovvero dopo il 21.2.2005, indicato come completamento dei previsti =180= giorni, che l?Amministrazione non ha mai richiesto di prorogare.

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Va, altres?, ricordato, che, n? alla data del 28.2.2005, n? successivamente, prima dell?aggiudicazione, alcuna ditta ha fatto comunicazione scritta di liberarsi dalla propria offerta, per cui esse sono rimaste valide e vincolanti per le parti, fino alla conclusione della gara; quella che ? venuta meno, ? la copertura cauzionale provvisoria, ed era onere della stazione appaltante chiederne la proroga, essendo tutte le ditte in regola, in relazione alla documentazione amministrativa presentata entro il 24.9.2004; trattandosi di una negligenza dell?Amministrazione, vale lo ?imputet sibi?. Essa, peraltro, non essendo venuta meno alcuna offerta, non ha avuto alcuna influenza in negativo, rilevandosi ?ex post? del tutto superflua.

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Dal punto di vista della regolarit? formale, ? palese la poca diligenza della stazione appaltante, ma, sul piano sostanziale, non vi ? stata alcuna conseguenza e la gara si ? conclusa con tutti gli iniziali partecipanti; in merito, va validamente considerato ed applicato l?art. 21octies della L. 241/90, quale modificato dalla L. 15/2005, trattandosi, non di un inadempimento delle ditte, ma di una dimenticanza dell?Amministrazione; va, altres?, considerato come la procedura di appalto si sia regolarmente conclusa con stipula del contratto ed il rilascio della cauzione definitiva; un annullamento della gara, per un vizio che non ha avuto alcuna incidenza sostanziale, contrasta con il principio di conservazione dei valori giuridici, di economicit? e di buona amministrazione

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A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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