Quali sono le cause ostative al risarcimento per ingiusta detenzione

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Secondo quanto disposto dagli artt. 314 e 315 c.p.p. all’imputato è riconosciuto il diritto ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente. Diritto introdotto nel vigente codice a seguito di un preciso obbligo posto dalla Convenzione dei diritti dell’uomo (art.5, paragrafo 5, C.E.D.U.). Rilevanti novità in materia sono state apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, cosiddetta “Legge Carotti”.

In particolare, è stato aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un’ingiusta detenzione, e nel contempo il termine ultimo per proporre domanda di riparazione. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile ovvero è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell’art. 314 c.p.p.. L’entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di euro 516.456,90.

Il primo comma dell’art. 314 c.p.p. prevede espressamente che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Elemento cardine del riconoscimento dell’indennizzo non è solo l’avvenuta detenzione, ma anche, e soprattutto, l’assenza di dolo e colpa grave riferiti alla condotta del soggetto che rivendica la riparazione del danno sofferto. A differenza del dolo, che non presenta rilevanti criticità circa l’individuazione dello stesso, la colpa grave genera problematiche più complesse in sede di accertamento. Solo valutando di volta in volta ed in concreto la condotta tenuta antecedentemente l’apertura dell’indagine dall’accusato, nonché le scelte difensive dello stesso, sarà possibile valutare se sussiste o meno la colpa grave di colui che chiede l’indennizzo per la detenzione subita illegittimamente.

Analizzando la fase successiva alla chiusura delle indagini ovvero quella delle scelte difensive,  nel procedimento volto a verificare l’esistenza o meno dei motivi ostativi al riconoscimento del risarcimento per l’ingiusta detenzione, spesso si scontrano orientamenti giurisprudenziali volti a “sanzionare” le libertà e i diritti dell’imputato. Riguardo la valutazione delle strategie difensive adottate dall’imputato nel corso del processo, numerose sono le sentenze della Suprema Corte di Cassazione volte a sanzionare ex post le medesime. Con sentenza n.40291 del 2008 il Giudice di legittimità ha stabilito che il silenzio, la reticenza o le dichiarazioni mendaci, possono essere valutate dal giudice come comportamenti gravemente colposi dell’indagato il quale, in tal modo, concorre a dare causa all’ingiusta detenzione, facendo venir meno il suo diritto alla riparazione della stessa. Ulteriore conferma dell’indirizzo giurisprudenziale si coglie nella sentenza della III Sez. pen. della Suprema Corte che, con sentenza n. 29967 del 02 aprile 2014, ha enunciato il principio di diritto in base al quale la condotta dell’indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, nel caso in cui l’interessato non abbia riferito circostanze ignote agli inquirenti utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. Non mancano in dottrina accesi dibattiti sull’argomento in esame.

Effettuando un’interpretazione sistematica e assiologica delle singole disposizioni normative in materia di diritto di difesa, presenti non solo nel codice di procedura penale e  nella Costituzione,  ma anche nell’ambito dell’ordinamento giuridico internazionale, basate sui principi garantistici e solidali, si palesa una marcata discrasia con gli indirizzi giurisprudenziali degli ultimi decenni.

Gli stessi si sono orientati verso una tendenza ostativa al riconoscimento degli  errori del sistema giudiziale, confortati in varie occasioni da sentenze finalizzate a marcare perentoriamente i criteri per l’individuazione dei motivi ostativi alla riparazione di un diritto.

Per evidenziare la tutela apprestata dal sistema al diritto di difesa nelle sue diverse esplicazioni, basta analizzare il contenuto dell’art. 64 c.p.p., il cui dato letterale impone l’obbligo di avvisare il soggetto destinatario di un interrogatorio, che gli è attribuita facoltà di non rispondere ad alcuna domanda. Di conseguenza, vista la facoltà di non rispondere, quale strumento di difesa garantito all’imputato, l’organo giudicante non può far derivare conseguenza alcuna, in pieno ossequio al diritto di difesa statuito dall’art. 24 della Costituzione.

In senso contrario alle sentenze sopra richiamate, non mancano decisioni della medesima Corte di Cassazione che escludono la colpa dell’interessato alla riparazione del danno subito sul silenzio da questi serbato in sede di interrogatorio davanti al P.M. ed al G.I.P.. In ragione del fatto che la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non può costituire oggetto di giudizio sulla sussistenza della responsabilità, anche qualora a tali strategie difensive possa attribuirsi a posteriori un contributo negativo di non chiarificazione del quadro probatorio legittimante la privazione della libertà (Cass., sez. IV, n.45154/2005).

Sarà compito del  giudice del risarcimento valutare di volta in volta la sussistenza o meno del dolo o della colpa grave del soggetto sottoposto a misura cautelare, giudicando nuovamente le prove assunte nel processo con la possibilità di potersi discostare dalle valutazioni effettuate dal giudice di merito, auspicando che lo stesso non si discosti dall’esercizio del proprio ufficio per ricercare motivazioni non espresse di carattere economico attinenti ai costi che dovranno essere sopportati dalle casse dello stato. Invece, per quanto riguarda il sindacato del Giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce la riparazione per ingiusta detenzione, esso è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui l’organo giudicante è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato, senza scendere nel merito della sussistenza dei presupposti ostativi. (Cass. Pen., Sez. IV, 14 dicembre 2015).

Pignanelli Giuseppe

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