Quali sono i principi generali fissati dalla normativa ed elaborati dalla giurisprudenza in materia di valutazione della anomalia della offerta?

Lazzini Sonia 12/06/08
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L’art 87 del d.lgs. n° 163 del 12-4-2006 indica i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, indicando, a titolo esemplificativo, quali voci oggetto di valutazione, l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi._L’art 88 comma 6 prevede altresì che la stazione appaltante escluda l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile._ La funzione del giudizio di anomalia dell’offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato; in particolare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non tende a selezionare l’offerta che è più conveniente per la stazione appaltante; la ratio cui è preordinato l’indicato meccanismo di controllo consiste, invece, nell’assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale_ Le giustificazioni prodotte dall’impresa la cui offerta è stata considerata anomala non possono essere tali da apportare una modifica sostanziale dei dati già presentati con l’offerta, venendosi altrimenti a violare il principio di par condicio tra i concorrenti
  
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 3462 del 23 aprile 2008 emessa dal Tar Lazio, Roma 
 
In particolare, nella fattispecie sottoposta ai giudici romani:
 
< Nella valutazione dell’anomalia operata dalla Commissione non si ravvisano vizi di illogicità e irragionevolezza.
In primo luogo, sono state richieste alla impresa offerente ulteriori giustificazioni per consentire di chiarire le lacune della prima documentazione presentata.
Di per sé, poi, l’avere effettuato un errore di calcolo, così come affermato dalla ricorrente, avrebbe potuto essere motivo adeguato per ritenere non affidabile l’offerta (cfr Consiglio di stato, sez. V, 20 settembre 2005 , n. 4856, che ha ravvisato l’illegittimità di un giudizio di congruità poichè nella documentazione a sostegno della offerta vi era un errore di calcolo).
Nel caso di specie, inoltre, dalla documentazione presentata risulta che nelle successive giustificazioni sono state indicate tabelle con valori di costo totalmente diversi.>
 
Ma non solo
 
< Le giustificazioni che si risolvono nella modifica della originaria offerta, cosa che naturalmente non è ammessa, violandosi altrimenti il principio della "par condicio", non possono essere considerate coerenti con il principio, proprio dell’istituto dell’anomalia, che è quello di dare all’Amministrazione procedente la dimostrazione puntuale e precisa di poter eseguire, con quei prezzi le prestazioni da adempiere>
 
A cura di*************i
 
Reg. sentenze : / 
Reg. generale : 8974/2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
 
SEZIONE TERZA
 
composto dai Signori: **************************** 
                                               *********************.
CECILIA ALTAVISTA Primo Ref. , relatore
 
ha pronunciato il
 
SENTENZA
 
Sul ricorso 8974/2007 proposto da:
SOC ALFA SRL
contro
 
SOC CONSIP SPA – CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI  
rappresentato e difeso da:
 
e nei confronti di
BETA SERVIZI SPA
 
e nei confronti di
DELTA S.P.A.  
di tutti gli atti indicati nell’epigrafe del ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di
BETA SERVIZI SPA
DELTA S.P.A.
SOC CONSIP SPA – CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nella pubblica udienza del 5 marzo 2008, Primo Referendario *****************, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con bando pubblicato in data 5-4-2006, la Consip s.p.a. ha indetto una gara per l’affidamento della fornitura del servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni suddivisa in 12 lotti per aree geografiche. La ALFA s.r.l. presentava domanda di partecipazione per i lotti 7,8, 12.
Con nota del 27-10-2006 la Commissione giudicatrice, rilevata la anomalia delle offerte presentate per i tre lotti, in quanto anormalmente basse, invitava la società alla presentazione di giustificazioni, in particolare in relazione ad alcune voci di costo: i costi di approvvigionamento dei combustibili ( gasolio, metano e GPL per il lotto 12); i costi relativi alla fornitura dei combustibili e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in relazione a tre modelli di edifici secondo diverse dimensioni ( piccolo, al di sotto di cinquemila metri cubi di volume; medio tra i cinquemila e i ventimila metri cubi; grande, oltre i ventimila ) .
Il 9-11-2006 la ALFA presentava le giustificazioni per i tre lotti.
Le giustificazioni rese dalla ALFA non sono state ritenute esaustive, in particolare in relazione alle condizioni contrattuali dei fornitori. Con nota del 12-12-2006 la Consip richiedeva ulteriori chiarimenti in relazione ai costi del gasolio e del gas offerto dai fornitori.
In data 21-12-2006 pervenivano alla Consip tali chiarimenti.
A seguito dell’esame di tali chiarimenti la Commissione evidenziava incongruenze di valori in particolare nel calcolo della spesa complessiva per il cd. edificio piccolo. Pertanto sono stati richiesti ulteriori chiarimenti, che pervenivano alla Consip il 13-2-2007.
In tali ulteriori chiarimenti la ALFA affermava di aver commesso un mero errore di calcolo avendo utilizzato come denominatore le dimensioni dell’edificio grande invece che quello dell’edificio piccolo; pertanto presentava nuove tabelle relative ai costi dell’edificio piccolo.
In data 4-6-2006 la Commissione verificava che i nuovi costi proposti erano totalmente diversi da quelli indicati nelle prime giustificazioni, pertanto proponeva la esclusione della ALFA non ritenendo nel complesso esaustive le giustificazioni e ravvisando una modifica della offerta originaria non ammissibile.  
Con nota del 26-7-2007 la Consip comunicava di non ritenere giustificata la anomalia della offerta della ALFA e quindi di escluderla dalla successiva prosecuzione della gara. 
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione dell’art 19 del d.lgs n° 358 del 24-7-1992; violazione della legge n° 327 del 7-11-2000 e di ogni altra norma e principio in materia di valutazione delle giustificazioni delle offerte anomale e della loro esclusione dalla gara; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti.
Si è costituita la Consip contestando la fondatezza del ricorso.
Successivamente sono stati notificati motivi aggiunti avverso i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva sostenendone la illegittimità derivata in relazione al provvedimento impugnato con il ricorso principale. 
Alla udienza pubblica del 5 marzo 2008, la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso è infondato.
La società ricorrente sostiene con l’unico motivo di ricorso la illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice nell’aver considerato non giustificata l’anomalia dell’offerta, pur avendo a seguito degli ulteriori chiarimenti reso idonee giustificazioni.
Tale motivo di ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Per verificare la legittimità del giudizio di anomalia da parte della Commissione, si deve far riferimento ai principi generali fissati dalla normativa ed elaborati dalla giurisprudenza in materia di valutazione della anomalia della offerta.
L’art 87 del d.lgs. n° 163 del 12-4-2006 indica i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, indicando, a titolo esemplificativo, quali voci oggetto di valutazione, l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi.
L’art 88 comma 6 prevede altresì che la stazione appaltante escluda l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
La giurisprudenza afferma che l’Amministrazione può svolgere ogni approfondimento istruttorio circa la congruità dei costi del servizio e l’adeguatezza delle giustificazioni rese; ne deriva che può liberamente avvalersi di tutti gli elementi necessari per raggiungere un convincimento sicuro in ordine alla affidabilità dell’offerta potenzialmente anomala prescindendo anche dalle diverse valutazioni della stessa impresa ( Consiglio Stato , sez. V, 05 luglio 2006 , n. 4259).
Nella valutazione dell’anomalia operata dalla Commissione non si ravvisano vizi di illogicità e irragionevolezza.
In primo luogo, sono state richieste alla impresa offerente ulteriori giustificazioni per consentire di chiarire le lacune della prima documentazione presentata.
Di per sé, poi, l’avere effettuato un errore di calcolo, così come affermato dalla ricorrente, avrebbe potuto essere motivo adeguato per ritenere non affidabile l’offerta (cfr Consiglio di stato, sez. V, 20 settembre 2005 , n. 4856, che ha ravvisato l’illegittimità di un giudizio di congruità poichè nella documentazione a sostegno della offerta vi era un errore di calcolo).
Nel caso di specie, inoltre, dalla documentazione presentata risulta che nelle successive giustificazioni sono state indicate tabelle con valori di costo totalmente diversi. In particolare nelle prime giustificazioni, nel riepilogo degli oneri incidenti sull’edificio da 2.500 metri cubi ( tabella 8.4), sono indicati i valori di 508,59; 8.454,83; 1.614,390, per il lotto 7 ; 8 623,39; 5.553,42;1.614,390, per il lotto 8; 469,49; 5069,44; 1.614,390, per il lotto 12; nelle ultime giustificazioni del febbraio 2007 nella tabella 8.4 sono indicati i seguenti valori: 508,59; 864,94; 481,88 per il lotto 7; 623,39; 691,14; 481,88 per il lotto 8; 469,49; 643,15; 481,88 per il lotto 12.
Tali diversi valori indicati in questa tabella chiamata di riepilogo corrispondono a diversi valori in tutte le tabelle: in particolare nella tabella 8.2 sono indicati valori totalmente diversi; nella tabella 8.3 sono considerate un numero di ore annue molto inferiore a quanto indicato nelle prime giustificazioni.
Inoltre, una discordanza di valori risulta anche dal confronto tra le prime giustificazioni e quelle del dicembre 2006 in relazione ai costi dei combustibili. In particolare, nelle prime giustificazioni, il prezzo al litro del gasolio era indicato in euro 0,885; per il gas metano 0,50; per il Gpl relativo al solo lotto 12, 2,61; nelle successive giustificazioni del dicembre 2006, invece il costo del gasolio era indicato in euro 0,978 per litro; 0,55 per il metano; 2,970 per il Gpl.
Di fronte a tali sostanziali differenze è evidente che la Commissione non poteva procedere che ad escludere l’offerta della ricorrente, non potendo neppure ulteriormente richiedere chiarimenti.
La funzione del giudizio di anomalia dell’offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 gennaio 2006 , n. 98; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 aprile 2005 , n. 2982); in particolare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non tende a selezionare l’offerta che è più conveniente per la stazione appaltante; la ratio cui è preordinato l’indicato meccanismo di controllo consiste, invece, nell’assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale (Consiglio Stato , sez. VI, 28 settembre 2006 , n. 5697).
Nel caso di specie inoltre, le modifiche contenute alle varie voci di costo oltre a condurre ad un complessivo giudizio di inaffidabilità, devono essere considerate lesive altresì della par condicio tra i concorrenti, consistendo in una offerta sostanzialmente diversa da quella presentata nei termini previsti dal bando. Le giustificazioni prodotte dall’impresa la cui offerta è stata considerata anomala non possono essere tali da apportare una modifica sostanziale dei dati già presentati con l’offerta, venendosi altrimenti a violare il principio di par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 13 aprile 2006 , n. 3606).
Le giustificazioni che si risolvono nella modifica della originaria offerta, cosa che naturalmente non è ammessa, violandosi altrimenti il principio della "par condicio", non possono essere considerate coerenti con il principio, proprio dell’istituto dell’anomalia, che è quello di dare all’Amministrazione procedente la dimostrazione puntuale e precisa di poter eseguire, con quei prezzi le prestazioni da adempiere (Consiglio Stato , sez. IV, 15 dicembre 2003 , n. 8233).
Deve ritenersi, quindi, conforme a criteri di logicità, ragionevolezza e affidabilità la esclusione della ALFA s.r.l..
 Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2008.
Il Presidente: *****************                   
L’Estensore:   *****************                       

Lazzini Sonia

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