Quadri sinottici – studi di settore – accertamenti

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STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTI

N.

IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

GIURISPRUDENZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei confronti dei contribuenti qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi, in base a specifiche disposizioni di legge.

 

 

 

– Art. 62-sexies D.L. n. 331 del 30/08/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 29/10/1993.

 

– Art. 10, comma 1, L. n. 146 dell’08 maggio 1998 (in S.O. n. 93/L alla G.U. n. 110 del 14/05/1998), come modificato dall’art. 1, comma 23, lett. a), L. n. 296 del 27/12/2006.

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

01/01/2007

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio che il giudice tributario, nell’affrontare le questioni relative agli studi di settore, ha il compito di valutare l’applicabilità al caso concreto, senza essere vincolato neanche agli esiti del procedimento amministrativo, contraddittorio incluso (Cassazione – Sez. Trib. – sentenza n. 21856 del 20/10/2011 e n. 3923 del 17/02/2011).

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GIURISPRUDENZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini dell’Iva, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base degli studi di settore, si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

 

 

 

 

 

 

Art. 10, comma 5, L. n. 146 dell’08 maggio 1998.

 

 

 

 

 

 

IVA

 

 

 

 

 

 

01/01/1998

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio che il giudice tributario, nell’affrontare le questioni relative agli studi di settore, ha il compito di valutare l’applicabilità al caso concreto, senza essere vincolato neanche agli esiti del procedimento amministrativo, contraddittorio incluso (Cassazione – Sez. Trib. – sentenza n. 21856 del 20/10/2011 e n. 3923 del 17/02/2011).

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GIURISPRUDENZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia delle entrate, prima della notifica dell’avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997.

 

 

 

 

 

 

– Art. 10, comma 3-bis, L. n. 146 dell’08 maggio 1998.

 

– Comma aggiunto dall’art. 1, comma 409, lett. b), L. n. 311 del 30/12/2004.

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

01/01/2004

Se il contribuente, pur ritualmente invitato al contraddittorio, non compare, l’ufficio finanziario può legittimamente emettere l’avviso di accertamento in base al solo dato disponibile dello scostamento tra quanto dichiarato e quanto emergente dagli studi di settore, spettando al contribuente in fase contenziosa l’onere della prova contraria (Corte di Cassazione – Sez. Trib. – sentenza n. 14365 del 30/06/2011 e n. 23946 del 15/11/2011).


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4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un’incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.

 

 

 

 

 

 

– Art. 10, comma 3-ter, L. n. 146 dell’08 maggio 1998.

 

– Comma aggiunto dall’art. 7-sexies, comma 1, D.L. n. 203 del 30/09/2005, modificato in sede di conversione dalla L. n. 248 del 02/12/2005.

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

03/12/2005

Le attestazioni sono rilasciate, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del regolamento di cui al DPR n. 322 del 22 luglio 1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili all’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 241/97, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria (art. 12 D.Lgs. n. 546/92).

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IMPOSTA

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GIURISPRUDENZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studi di settore NON si applicano nei confronti dei contribuenti:

a) che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore; tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta, sempre che l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, non si verifichi entro sei mesi dalla data di cessazione;

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

 

 

 

 

 

 

– Art. 10, comma 4, L. n. 146 dell’08 maggio 1998.

 

– Comma così sostituito dall’art. 1, comma 16, L. n. 296 del 27/12/2006.

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed IVA

 

 

 

 

 

 

01/01/2007

Il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli studi di settore, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel semplice rilievo dello scostamento, ma deve dimostrare la concreta applicabilità dello studio di settore e le ragioni che disattendono le contestazioni del contribuente (Cass., Ord. N. 21856/2011).

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IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73, e all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633/72 NON possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi congrui e coerenti agli studi di settore, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% del dichiarato.

– Art. 10, comma 4-bis, L. n. 146 dell’08 maggio 1998, comma aggiunto dall’art. 1, comma 17, L. n. 296 del 27/12/2006 (dal 01/01/2007).

– L’ultimo periodo del succitato comma 4-bis è stato modificato dall’art. 2, comma 35, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla L. n. 148 del 14/09/2011, con decorrenza dal 17/09/2011.

(Vedi Note)

ABROGATO

dall’art. 10, commi 12 e 13, D.L. n. 201 del 06/12/2011 conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011

(G.U.n.300 del 27/12/2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti al 2011 continua ad applicarsi la presente disposizione.

 

 

Invece, il comma 4-bis dell’art. 10 cit. è stato abrogato con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

 

(NOVITA’)

La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell’art. 32 D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo d’imposta precedente.

 

– Vedi successivo n. 12

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NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di adesione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell’art. 10, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti analitici basati sulle presunzioni semplici NON possono essere effettuati qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.

– Art. 10-ter L. n. 146 del 08/05/1998, aggiunto dall’art. 27, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/2008, entrato in vigore il 29/11/2008.

 

Il suddetto articolo è stato abrogato dall’art. 10, commi 12 e 13, D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed IVA

La presente disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.

 

 

Invece, non è più applicabile per le attività di accertamento effettuate in relazione ai periodi d’imposta 2011 e seguenti.

 

(NOVITA’)

La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili, per l’annualità oggetto dell’invito, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell’art. 32 D.Lgs. n. 446/97.

 

 

– Vedi successivo n. 12

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IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

GIURISPRUDENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimane invariata la disposizione aggiunta dalla manovra di luglio (D.L. n. 98/2011) all’art. 39 DPR n. 600/73, in forza della quale l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, legittima l’esperimento dell’accertamento induttivo puro, sia pure a condizione che sussista lo scostamento minimo del 10% tra il ricavo  dichiarato ed il ricavo  stimato applicando gli studi di settore.

 

 

 

 

 

Art. 39, secondo comma, d-ter, DPR n. 600 del 29/09/1973.

La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 23, comma 28, lett. c), D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011.

 

 

(NOVITA’)

 

(Presunzioni semplici non qualificate)

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

Questa disposizione si applica per gli accertamenti notificati sino al 02/03/2012 (art. 8, comma 5, D.L. n. 16 del 02/03/2012, in G.U. n. 52 del 02/03/2012).

Nel caso in cui il giudice di merito ritenga illegittimo l’avviso di accertamento fondato esclusivamente sulla contabilità in nero di soggetti terzi, perché carente di motivazione, non sufficientemente provato e non fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, l’assenza di elementi di riscontro rispetto alle tesi sostenute dall’ufficio esprime una ragione sufficiente ad evidenziare i motivi del convincimento raggiunto dal giudice (Cass., sent. n. 3326/2011).

 

 

La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

 

 

 

 

Vedi successivo n. 10

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N.

IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimane invariata la disposizione aggiunta dalla manovra di luglio (D.L. n. 98/2011) all’art. 39 DPR n. 600/73, in forza della quale l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, legittima l’esperimento dell’accertamento induttivo puro, sia pure a condizione che sussista una differenza superiore al 15%, o comunque ad € 50.000, tra il ricavo dichiarato ed il ricavo stimato.

Art. 39, secondo comma, d-ter, DPR n. 600 del 29/09/1973.

La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 23, comma 28, lett. c), D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011; ulteriormente modificata dall’art. 8, commi 4 e 5, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, in G.U. n. 52 del 02/03/2012.

 

 

(NOVITA’)

 

(Presunzioni semplici non qualificate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

La presente disposizione si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 03/03/2012, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.L. n. 16 del 02/03/2012 (in G.U. n. 52 del 02/03/2012).

 

 

Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto scritto al precedente n. 8 del presente quadro sinottico.

 

 

La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

 

 

 

 

Vedi successivo n. 11

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTI

N.

IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di rettifica, nella motivazione dell’atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

– Art. 10, comma 4-bis, terzo periodo, L. n. 146 dell’08 maggio 1998, comma aggiunto dall’art. 1, comma 17, L. n. 296 del 27/12/2006 (dal 01/01/2007).

– L’ultimo periodo del succitato comma 4-bis è stato modificato dall’art. 2, comma 35, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla L. n. 148 del 14/09/2011, con decorrenza dal 17/09/2011.

ABROGATO

dall’art. 10, commi 12 e 13, D.L. n. 201 del 06/12/2011 conv. dalla L. n. 214 del 22/12/2011

(G.U.n.300 del 27/12/2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti al 2011 continua ad applicarsi la presente disposizione.

 

 

Invece, il comma 4-bis dell’art. 10 cit. è stato abrogato con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli artt. 1 e 5 D.Lgs. n. 471/97, nonché al comma 2-bis dell’art. 32 D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo d’imposta precedente.

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTI

N.

IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’Agenzia delle entrate può effettuare l’accertamento induttivo, a condizione che sussista lo scostamento minimo del 10% tra il reddito dichiarato ed il reddito ricostruito.

 

 

 

 

Art. 39, secondo comma, d-ter, DPR n. 600 del 29/09/1973.

La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 23, comma 28, lett. c), D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011.

 

 

(NOVITA’)

 

(Presunzioni semplici non qualificate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/07/2011

La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell’art. 1 D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

 

 

 

Vedi precedente n. 8

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTI

N.

IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all’applicazione degli accertamenti, ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento di cui all’art. 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al DPR n. 195 del 31/05/1999, NON rilevano ai fini dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.

 

 

 

 

 

– Art. 10, comma 6, L. n. 146 dell’08 maggio 1998.

 

– Comma così sostituito dall’art. 1, comma 409, lett. c), L. n. 311 del 30/12/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2005

La legge penale tributaria (D.Lgs. n. 74 del 10/03/2000) è stata ultimamente modificata dal D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla L. n. 148 del 14/09/2011 (in G.U. del 16/09/2011).

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N.

IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei confronti di tutti i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi congrui e coerenti con gli studi di settore sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73, e all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo, DPR n. 633/72.

 

(Disposizione generale e non specifica).

 

 

 

 

 

Art. 10, comma 9, lett. a), D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011).

 

(NOVITA’)

 

 

(Presunzioni semplici qualificate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle successive.

 

Questa disposizione riguarda tutti i contribuenti interessati agli studi di settore e non soltanto coloro che opteranno (o potranno optare) per il tutoraggio fiscale dal 2013 (ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011).

La presente disposizione si applica a condizione che:

a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

b) la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTI

N.

IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore e per i quali  non ricorra la condizione di coerenza, i controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai nn. 6-bis e 7 del primo comma dell’art. 32 DPR n. 600/73, ed ai nn. 6-bis e 7 del secondo comma dell’art. 51 DPR n. 633/72 (Indagini finanziarie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10, comma 11, secondo periodo, D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011 (in G.U. n. 300 del 27/12/2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/12/2011

Con riguardo ai contribuenti che NON sono congrui e coerenti agli studi di settore, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, che tengano anche conto delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria per le indagini finanziarie (art. 7, sesto comma, DPR n. 605/73).

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTI

N.

IPOTESI

INFORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia delle entrate, con il comunicato del 20 dicembre 2011, ha precisato che sul proprio sito è disponibile il software “Segnalazioni studi di settore Unico 2011”, che potrà essere utilizzato fino al prossimo 29 febbraio 2012 per segnalare all’Amministrazione finanziaria le situazioni che possono avere giustificato cause di non congruità agli studi di settore.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato dell’Agenzia delle entrate del 20/12/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Sino al 29 febbraio 2012

Le “giustificazioni” addotte in questo modo dai contribuenti vengono inserite nel sistema delle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

L’accertamento basato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici il cui fondamento non risiede nello scostamento del reddito dichiarato rispetto a questi “standards” , ma nasce se il contribuente non assolve l’onere della prova di esclusione dagli studi di settore.

(Cass., sent. 16235/10).

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTI

N.

IPOTESI

NORMATIVA

IMPOSTA

DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato dei minimi (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011) sono soggetti agli studi di settore, secondo quanto precisato dal direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento del 22/12/2011 (n. 185825/2011, paragrafo n. 6).

 

 

(Ex minimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2012

Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all’art. 1, comma 96, L. n. 244 del 24/12/2007, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.

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NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011) NON sono soggetti agli studi di settore, secondo quanto precisato dal direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento del 22/12/2011 (n. 185820/2011).

 

 

(Nuovi minimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2012

 

 

 

(NOVITA’)

I ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del presente regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

A tal fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

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GIURISPRUDENZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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A partire dall’anno 2012, gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

 

 

– Art. 23, comma 28, lett. a), D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111 del 15/07/2011.

 

 

– Art. 1, comma 1-bis, DPR n. 195 del 31/05/1999, inserito dall’art. 23 D.L. n. 98 del 06/07/2011 ed ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 35, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla L. n. 148 del 14/09/2011 (in G.U. del 16/09/2011).

 

 

 

Con quattro distinti decreti (uno ciascuno per i quattro diversi comparti: attività professionali, manifatture, servizi, commercio) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato 69 studi settore applicabili nel periodo d’imposta 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

13/08/2011

In caso di accertamento standardizzato, il divieto, previsto dallo Statuto del contribuente, di richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria non esclude il potere della stessa di chiedere documenti ed informazioni non in suo possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche (Cass., Sez. Trib., sent. 13289 del 21/12/2010).

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IMPOSTA

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NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Gli studi di settore hanno cambiato pelle.

Si sono, infatti, trasformati da strumento di accertamento vero e proprio in importanti indicatori utili ai fini delle analisi del rischio di evasione e di selezione delle posizioni da sottoporre a verifica.

Dell’avvenuta mutazione del principale strumento di accertamento di ricavi e compensi delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi ne fornisce ampia notizia la relazione del gruppo di lavoro “Economia sommersa” presieduto dal Presidente Istat Enrico Giovannini, nell’estate 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2011

Ulteriori strumenti di controllo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore:

1) controllo sulla veridicità dei dati dichiarati mediante accessi brevi programmati o in sede di verifica;

2) ricostruzione induttiva dei ricavi e compensi di soggetti congrui ma “appiattiti” alle risultanze di Gerico;

3) controlli specifici sui soggetti congrui ma destinatari di comunicazione di anomalia.

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NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Con riferimento alla sola annualità 2011, le integrazioni previste dall’art. 1, comma 1-bis, del DPR n. 195 del 31/05/1999, devono essere pubblicate in G.U. entro il 30/04/2012.

In sostanza, le integrazioni agli studi di settore dell’anno 2011 per tener conto dell’andamento economico dovranno essere pubblicate entro il 30/04/2012.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5, comma 1, D.L. n. 16 del 02/03/2012, in G.U. n. 52 del 02/03/2012.

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed IVA

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione relativa solo al periodo d’imposta 2011.

Ulteriori strumenti di controllo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore:

1) controllo sulla veridicità dei dati dichiarati mediante accessi brevi programmati o in sede di verifica;

2) ricostruzione induttiva dei ricavi e compensi di soggetti congrui ma “appiattiti” alle risultanze di Gerico;

3) controlli specifici sui soggetti congrui ma destinatari di comunicazione di anomalia.

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NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex legge determinata in relazione ai soli standards in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento.

 

 

 

 

 

1) Corte di Cassazione – Sez. Unite – sentenze nn. 26635 – 26636 – 26637 e 26638 del 18/12/2009.

 

 

2) Ultimamente, Cassazione – Sez. Trib. – ordinanza n. 10778 del 16/05/2011 – e sentenza n. 29185 del 27/12/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

 

 

DA SEMPRE

L’esito del contraddittorio, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standards alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese.

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N.

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DECORRENZA

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i regolamenti previsti dall’art. 3, comma 136, della L. n. 662 del 23/12/1996, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell’art. 3 della L. n. 662 del 1996.

 

 

 

 

– Art. 10, comma 9, della L. n. 146 dell’08 maggio 1998.

 

– Comma così sostituito dall’art. 21, comma 4, L. n.448 del 23/12/1998.

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

 

01/01/1999

In caso di accertamento standardizzato, il divieto, previsto dallo Statuto del contribuente, di richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria non esclude il potere della stessa di chiedere documenti ed informazioni non in suo possesso o in possesso di altre amministrazioni pubbliche (Cass., Sez. Trib., sent. 13289 del 21/12/2010).

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GIURISPRUDENZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I termini di decadenza dell’accertamento imposte dirette ed Iva, relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa l’infrazione per il quale, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, erano ancora pendenti i termini indicati in presenza di notizia di reato tributario, sono raddoppiati.

 

 

 

 

 

 

Art. 37, commi da 24 a 26, D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito dalla L. n. 248 del 04/08/2006.

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette ed

IVA

 

 

 

 

 

 

04/07/2006

 

 

Circolare Agenzia delle entrate n. 54/E del 23/12/2009.

 

 

 

 

 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 247 del 20/07/2011.

Avv. Villani Maurizio

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