Pubblicazione dei bandi di gara: procedure aperte e contratti sotto soglia comunitaria

Redazione 08/12/18
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a cura di Giacomo Zerega

La pubblicità dei bandi di gara in materia di contratti pubblici è necessaria per la stessa esistenza dell’atto. Infatti se il bando non viene pubblicato secondo la normativa vigente, tra l’altro, non può decorrere il termine per la presentazione delle offerte. Per capire meglio i procedimenti da seguire, proponiamo anche, in fondo al presente articolo, un caso concreto in cui riporteremo, nell’ordine, tutti gli adempimenti in tema di pubblicità legale relativamente alla pubblicazione degli atti di gara.

Pubblicità legale “costitutiva” e trasparenza in tema di appalti pubblici

La pubblicità è uno dei principi cardine che caratterizzano l’attività amministrativa. Il “principio di pubblicità”, in particolare, “comporta per la p.a. l’obbligo di rendere visibile e controllabile dall’esterno il proprio operato”. In alcuni casi, poi, la pubblicità assume valore “legale” in quanto la “la legge… non” ritiene “sufficiente la perfezione dell’atto, richiedendo”, quindi, “il compimento di ulteriori e” successive “operazioni”.

In materia di contratti pubblici, in particolare, la pubblicità (legale) ha natura, per così dire, “costitutiva” in quanto la pubblicità “è necessaria per la stessa esistenza dell’atto.” . In “mancanza della” predetta “pubblicità”, infatti, “l’atto”, pur perfetto, “è come se giuridicamente non esistesse e non produce nessun effetto nei confronti di nessuno”. Ergo, l’atto non è efficace e, di conseguenza, non produce i suoi effetti. Il Consiglio di Stato, ad esempio, in tema di contratti sopra soglia, afferma che “la pubblicazione” del bando di gara “sulla” G.U.U.E. sia “l’unica pubblicazione rilevante” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2549/2017). E questo, soprattutto, “con riguardo al decorso del termine di ricezione dell’offerta e per la definizione dei criteri di gara” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2549/2017).

La presentazione delle offerte

In altre parole, se il bando non viene pubblicato secondo la normativa vigente, tra l’altro, non può decorrere il termine per la presentazione delle offerte. Immaginiamo, ora, ad esempio, che il nostro bando di gara sia conforme alle disposizioni normative che lo disciplinano e, in particolare, contenga per filo e per segno tutte le “informazioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera C” del Codice (art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016). La stazione appaltante, tuttavia, dopo aver redatto ed approvato gli atti di gara, per qualche motivo, non adempie del tutto ai suoi obblighi di pubblicità legale (un bando per una gara sopra soglia, ad esempio, viene pubblicato solo in ambito nazionale).

Ebbene, in questo caso, il nostro bando, pur perfetto, non può dispiegare i suoi effetti. Ricordiamo, infatti, che “il bando di gara è l’atto con cui inizia il procedimento dei pubblici incanti e ha la funzione di rendere conoscibile la” determinazione a contrarre “ad esso sottesa attraverso le misure di pubblicità obbligatorie e facoltative” (TAR Piemonte Torino, sez. I, n. 3276/2009).
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