Pubblicato in Gazzetta il Testo unico sull’incandidabilità (D.Lgs. 235/2012). Il testo ufficiale del provvedimento

Redazione 07/01/13
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Nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi»; il provvedimento è stato emanato in attuazione della delega conferita con la legge anticorruzione (art. 1, co. 63, l. 190/2012).

Approvato in extremis dal Consiglio dei ministri nell’ultima riunione tenutasi prima dello scioglimento delle Camere, il Testo unico raccoglie in un unico provvedimento la normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

Come evidenziato dal comunicato finale del Consiglio dei ministri Il nuovo regime di incandidabilità mira a dettare una disciplina organica in materia di incandidabilità estendendo le cause ostative alla candidabilità alle cariche politiche nazionali e sopranazionali (attualmente le cause di incandidabilità sono previste solo a livello locale).

I punti principali del testo sono i seguenti:

a) incandidabilità alle cariche di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo. Il decreto prevede l’incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie:

– di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone);

– coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato);

– coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Si tratta, in questo caso, di tutte le fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell’elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell’ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria;

b) accertamento dell’incandidabilità sopravvenuta. Il decreto prevede che l’accertamento d’ufficio della condizione di incandidabilità comporta la cancellazione dalle liste. Nel caso in cui la condanna definitiva per uno dei delitti “ostativi” sopravvenga nel corso del mandato elettivo, le Camere deliberano ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione;

c) cause ostative all’assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo o Parlamento. Le condizioni che determinano l’incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l’assunzione e lo svolgimento delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall’incarico;

d) durata dell’incandidabilità. L’incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l’incandidabilità non è inferiore a sei anni. Altrettanto vale per gli incarichi di Governo nazionale. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell’incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo;

e) incandidabilità in caso di patteggiamento. Le norme sull’incandidabilità valgono anche quando la sentenza definitiva dispone l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ma in nessun caso l’incandidabilità può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l’unica causa di estinzione anticipata sull’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo;

f) incandidabilità alle cariche elettive regionali e a quelle negli enti locali. Il decreto reca anche norme sull’incandidabilitá degli amministratori regionali e locali, già disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione dell’istituto.

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