Lilla Laperuta
È approdato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 26 ottobre 2013, n. 284/1, il regolamento di esecuzione del Consiglio 7 ottobre 2013, n. 1042, con il quale è stato modificato il regolamento di esecuzione n. 282/2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto).
In particolare, le modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2015, interessano:
a) i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi elettronici, i quali, se prestati a persone che non sono soggetti passivi, devono essere tassati nello Stato membro in cui risiede il destinatario;
b) l’identificazione dei servizi relativi ai beni immobili.
In riferimento al punto sub b) il regolamento dispone che sono da considerare servizi connessi ai beni immobili solo i seguenti:
1) «derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione»;
2) «erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene».
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