Prove testimoniali nel giudizio di revisione

Come devono essere valutate le prove testimoniali nel giudizio di revisione? Commento a sentenza.

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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 37408 del 10-09-2024

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Indice

1. La questione: errata valutazione delle prove (giudizio di revisione)


La Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile un’istanza di revisione avanzata avverso una sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 630 lett. c) e 631 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale capitolina errato nella valutazione del nuovo materiale probatorio compiendo errori, sia nella ricostruzione del fatto sia in diritto, quanto al contrasto tra il contenuto delle prove. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di revisione, il giudice, nel valutare le nuove prove testimoniali aventi natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019).
Difatti, per gli Ermellini, nel caso in esame, detta operazione appariva essere stata esattamente compiuta dal giudice della Corte di Appello, che aveva valutato l’incidenza del nuovo compendio probatorio relativo alle dichiarazioni assunte nel separato dibattimento, escludendone l’incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza già definito.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come devono essere valutate le prove testimoniali nel giudizio di revisione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che, nel processo di revisione, il giudice deve valutare con attenzione le nuove prove testimoniali che contraddicono quelle già presenti nel giudicato nel senso che, prima deve verificare l’affidabilità delle nuove prove, per poi confrontarle con quelle utilizzate per la condanna, evitando così un semplice azzeramento automatico delle prove precedenti.
Pertanto, tale provvedimento può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si deve appurare se siffatte prove siano state correttamente vagliate nel giudizio di revisione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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