Prove del credito ex amministratore: quali sono valide?

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Il disavanzo di cassa emergente dalla documentazione contabile e/o il verbale del passaggio di consegne sono valide prove del credito dell’ex amministratore?
riferimenti normativi: artt. 1129 c.c.; 1703 c.c.;
precedenti giurisprudenziali: Trib. Milano, Sez. XIII, Sentenza del 22/10/2013

Tribunale di Roma -sez. VIII civ.- sentenza n.973 del 08-02-2023

Indice

1. La vicenda

Un ex amministratore citava in giudizio un condominio in precedenza amministrato per ottenere la condanna dei condomini al pagamento di somme dovute. Il Tribunale, però, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del credito verso il condominio, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite. Il soccombente ex amministratore si rivolgeva alla Corte di appello, chiedendo in via preliminare la sospensione della efficacia esecutiva e, nel merito, l’accertamento del proprio credito.In particolare lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado per travisamento e/o erronea lettura degli artt. 1129 c.c. e 1703 c.c. alla luce delle prove; così faceva presente che il Tribunale aveva ingiustamente respinto la sua richiesta nonostante la fondatezza della stessa emergente dalla documentazione contabile condominiale, nonché dall’approvazione del bilancio condominiale del 2023, e quindi, dalla situazione patrimoniale e di cassa del caseggiato. In ogni caso l’appellante riteneva che il suddetto credito fosse comprovato altresì dal disavanzo di cassa emergente dalla documentazione contabile e dal verbale di passaggio di consegne.

3. La soluzione

La Corte di Appello ha dato torto all’ex amministratore. I giudici di secondo grado hanno ritenuto esente da critiche i passaggi motivazionali tracciati dal giudice di prime cure, anche riguardo alla mancata ammissione delle richieste istruttorie perché inidonee a sopperire l’omesso riconoscimento del credito da parte della compagine assembleare. In particolare la Corte ha notato come dagli atti di causa non risulti che l’assemblea abbia approvato nello specifico una posta di debito per anticipazioni (delle quali mancano l’analitica indicazione e la relativa documentazione) e competenze professionali; in ogni caso gli stessi giudici di secondo grado hanno escluso che possano essere considerate valide prove del credito vantato il disavanzo di cassa emergente dalla documentazione contabile e/o il verbale del passaggio di consegne.

4. Le riflessioni conclusive

Nelle controversie attinenti al rimborso delle anticipazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione (Cass. civ., sez. II, 26/02/2019, n. 5611; Cass. civ., sez. VI, 17/08/2017, n. 20137).
È dunque l’amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.
L’onere probatorio dell’amministratore, infatti, deve coordinarsi con la particolare natura dell’incarico gestorio svolto e del soggetto mandante.
Tuttavia la giurisprudenza ha più volte ribadito che il rapporto debito/credito asseritamente vantato dall’amministratore di condominio non può trovare origine dalla accettazione di documenti da parte del nuovo amministratore in sede di passaggio di consegne (Cass. civ., sez. II, 17/02/2020, n. 3859; Cass. civ., sez. II, 25/10/1980 n. 5759). In particolare i dati contabili predisposti unilateralmente dall’amministratore — verbale di consegna e bilanci portati all’approvazione dell’assemblea — non possono assumere alcuna valenza probatoria in favore dell’amministratore stesso. Pertanto, ove il rendiconto evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell’assemblea, su un oggetto specifico posto all’esame dell’organo collegiale (Cass. civ., sez. II,14 febbraio 2017, n. 3892). In altre parole solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2012, n. 8498; Trib. Roma 4 novembre 2021, n. 17133).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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