Prospective overruling: nuova interpretazione delle Sezioni Unite

Redazione 02/12/19
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La questione rimessa alle SS.UU. relativa all’istituto dell’overruling, è duplice: “se sia estensibile il concetto di prospective overruling alla legge sostanziale, anche a prescindere dai mutamenti degli indirizzi consolidati del giudice di legittimità, e se, indipendentemente da ciò, in un caso come quello in esame sia da applicare la disposizione generale dell’art. 153, comma 2 (e 184-bis) c.p.c., in quanto nella nozione di «causa non imputabile» possa rientrare l’assenza di colpa nell’incorrere nella decadenza, quando si sia creato un ragionevole affidamento sulla portata «letterale» di una disposizione di legge” .

Tutela della parte in caso di decadenza dell’overruling

Le Sezioni Unite sono intervenuto modificando l’orientamento precedente relativo alla norma processuale (c.d. overruling) che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.

E infatti:” Se è vero in generale che l’interpretazione di una norma processuale, successivamente affermatasi, non integra uno ius superveniens, di cui si debba predicare la necessaria irretroattività, in quanto essa semplicemente rilegge l’enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall’inizio, resta il fatto che l’originaria difforme lettura giurisprudenziale ha (o può avere) creato «l’apparenza di una regola» (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144) sulla quale la parte – prosegue l’ordinanza di rimessione – ha riposto un affidamento da tutelare sino al momento, da verificare in concreto, di oggettiva conoscibilità del nuovo orientamento correttivo. Il rimedio per tali evenienze sarebbe pur sempre quello di escludere la decadenza e/o di rimettere in termine la parte che, avendo regolato la propria condotta confidando nel precedente orientamento, vi sia incorsa anche consentendole il successivo compimento di attività ormai precluse“.

La Corte ha stabilito che lo strumento per ovviare all’errore oggettivamente scusabile della parte che si sia conformata alla consolidata interpretazione delle norme regolatrici del processo, travolta dal successivo revirement giurisprudenziale dello stesso giudice di legittimità, sia la rimessione in termini, non ostando il difetto dell’istanza di parte atteso che la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di cassazione.

La prospective overruling può essere letta di concerto con l’art. 829, comma 3, c.p.c., nell’ipotesi di impugnazione del lodo arbitrale, in considerazione della natura non solo sostanziale, ma anche processuale della disposizione.

Tuttavia il principio non è applicabile in relazione all’orientamento espresso da ultimo dalle Sezioni Unite con le sentenze del 9 maggio 2016, n. 9341, 9284 e 9285, le quali hanno affermato che, se la convenzione arbitrale è anteriore all’entrata in vigore della riforma dell’arbitrato di cui al d.lgs n. 40 del 2006, l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole del merito è ammessa, anche se non prevista dalla convenzione arbitrale; pertanto non è rimessa in termini la parte che, confidando sull’apparente preclusione derivante dal tenore letterale della nuova formulazione dell’art. 829 c.p.c. (e della norma transitoria contenuta nell’art. 27 del d.lgs n. 40 del 2006) non abbia impugnato il lodo anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

Infatti, l’interpretazione culminata con le sentenze delle Sezioni Unite del 2016 è stata ampliativa di facoltà e poteri processuali, non esistendo un precedente orientamento consolidato della Cassazione che interpretasse l’art. 829 c.p.c., nuovo testo, nel senso di precludere l’impugnazione del lodo per violazione di regole relative al merito della controversia anche in relazione a convenzioni arbitrali anteriori alla riforma dell’arbitrato (che non escludessero tale facoltà).

Pertanto, la sentenza n. 4135/2019 prevede che l’istituto del “prospective overruling” può essere validamente invocata dalla parte che abbia tenuto una condotta processuale conferme alle modalità e ai termini previsti dalle norme processuali, come interpretata dall’indirizzo interpretativo del giudice di legittimità dominante al momento del compimento dell’atto, al fine di evitare le conseguenze processuali negative cui sarebbe esposta se dovesse soggiacere al sopravvenuto e imprevedibile indirizzo interpretativo di legittimità, mentre non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo orientamento di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un’erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità.

La responsabilità dell’avvocato

La Corte chiarisce: “L’avvocato difensore è tenuto ad adempiere all’obbligazione inerente all’esercizio del mandato con la diligenza necessaria in relazione alla natura e all’importanza dell’attività professionale esercitata in concreto (art. 1176, comma 2, c.c.). Egli non è un mero consulente legale con il compito di pronosticare l’esito della lite e di informarne il cliente, né è un giudice cui spetta la decisione; egli ha l’obbligo di proporre soluzioni favorevoli agli 0 Ric. 2017 ti. 12278 sez. SU – ud. 15-01-2019 -24- interessi del cliente, anche nelle situazioni che richiedono la soluzione di problemi interpretativi complessi, di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale, ecc. E’ significativo che l’art. 360 bis n. 1 c.p.c., nel prevedere l’inammissibilità del ricorso per cassazione che ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, imponga alla Corte di cassazione di valutare se «l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa», confermandosi in tal modo il ruolo attivo e propositivo dell’avvocato per la più efficace tutela degli interessi del cliente nel processo. L’avvocato è anche tenuto ad osservare il fondamentale dovere di precauzione, cioè ad «adottare la condotta più idonea a salvaguardré gli interessi del cliente» (Cass. 27 novembre 2012, n. 20995, con riferimento ad altro professionista legale, il notaio): ciò significa che, nella pluralità dei significati plausibili inclusi nel potenziale semantico del testo legislativo, deve scegliere quello più rigoroso, ovvero il senso che ponga la parte assistita quanto più possibile al riparo da decadenze e preclusioni“.

Le Sezioni Unite

Con la sentenza 12 febbraio 2019, n. 4135 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito l’esigenza di tutela insita nell’istituto della rimessione in termini che non sussiste, né è ravvisabile in via analogica, in una situazione in cui la condotta processuale della parte è stata determinata non dall’adesione ad un orientamento interpretativo della Corte di Cassazione ma da una personale lettura in senso restrittivo di nuove disposizioni.

Dal tenore della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione si evince la necessità di tutelare l’affidamento di una parte che abbia conformato la propria attività processuale ad un consolidato orientamento giurisprudenziale. La tutela dell’affidamento è un’applicazione importante del principio di buona fede. Tale affidamento può essere tutelato mediante l’istituto della remissione in termini ex art. 153 e 294 cod. proc. civ. con il quale è consentito al giudice considerare la parte ‘come se avesse agito correttamente’, con il corollario, frutto di interpretazione costituzionalmente orientata, di ritenere che si tratti di ‘decadenza non imputabile’.

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