Prorogato al 31 dicembre 2014 il blocco dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti

Redazione 31/10/13
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Lilla Laperuta

Entra in vigore il 9 novembre il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 contenente il regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Per amministrazioni pubbliche, a norma del decreto, sono da intendersi le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica. Il comunicato dell’Istat 28 settembre 2012 ne reca l’elenco puntuale. Sarà consentito di contrattare soltanto al parte normativa delle norme collettive; fino al 31 dicembre 2014 sono, invece, prorogate le disposizioni previste dalla manovra di luglio di cui all’articolo 9 D.L. 78/2010 (conv. con L. 122/2010) inerenti:

a) il blocco della soglia massima di trattamento economico complessivo per i titolari di incarichi dirigenziali;

b) il blocco del le risorse complessive destinabili al trattamento accessorio dei pubblici dipendenti;

c) il blocco dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti.

A tale previsione si sottrae il personale della magistratura, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, che tra i suoi dispositivi recava altresì la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 laddove esso non escludesse la magistratura dall’applicazione del ‘blocco’ temporaneo dell’adeguamento automatico, strumento di garanzia dell’autonomia e indipendenza della magistratura. La Corte ravvisava che il blocco fosse stato predisposto secondo modalità lesive di quelle garanzie.

Al blocco dei contratti per tutto il 2014 si aggiungerà, con la legge di stabilità attualmente in fase in discussione, l’ulteriore blocco per il triennio 2015-2017.

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